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Sentenza

Sentenza del 21/05/2015 n. 570 - Comm. Trib. Prov. Brindisi

Accertamento - Società di capitali cessata - Responsabilità solidale del socio - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento nei confronti del socio non può fondarsi sulla mera partecipazione sociale né sulla presunzione che egli abbia ricevuto somme dalla società cessata. È necessario dimostrare l'effettiva percezione di una quota dell'attivo o degli utili risultanti dal bilancio finale di liquidazione. In mancanza di tale prova, la pretesa fiscale nei confronti del socio non è sostenibile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità per l'Ufficio finanziario di chiedere il pagamento di debiti tributari al socio di una società di capitali cessata, invocando la sua responsabilità solidale. Tale responsabilità non deriva automaticamente dalla sola qualità di socio o dalla cessazione della società: l'Amministrazione deve provare concretamente che il socio abbia percepito, in tutto o in parte, gli utili o l'attivo risultanti dal bilancio finale di liquidazione.

Norme richiamate

  • Articolo 2495 del Codice civile

    I soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali "fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione".

    La responsabilità del socio di una società di capitali estinta è limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione. L'Amministrazione finanziaria deve quindi provare sia l'esistenza della somma distribuita sia la sua concreta percezione da parte del socio.

Massime di principio

  • La cessazione o cancellazione della società non rende automaticamente il socio responsabile dei debiti fiscali della società.
  • Per agire contro il socio, l'Amministrazione deve fornire una prova concreta della distribuzione e dell'effettiva percezione di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione.
  • La mera qualità di socio, la partecipazione al capitale o l'approvazione del bilancio finale non bastano, da sole, a dimostrare l'esistenza del presupposto della responsabilità solidale.
  • Se il socio non ha ricevuto alcun attivo dalla liquidazione, la pretesa nei suoi confronti non può eccedere né normalmente fondarsi su somme non effettivamente riscosse.
  • In casi analoghi è quindi necessario verificare il bilancio finale di liquidazione, le risultanze contabili e bancarie e ogni documento idoneo a dimostrare l'effettivo trasferimento di somme al socio.

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