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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26860/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo (artt. 270-bis, commi 1 e 2, 270-sexies c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61-bis c.p.) e per attività di prestazione di servizi di pagamento abusiva (art. 131-ter TUB in relazione all'art. 1 lett. b) d.lgs. 27/01/2010 n. 11 e art. 114-sexies TUB). Le censure principali: 1) la qualificazione di Al Nusra come organizzazione terroristica sarebbe fondata illegittimamente su elenchi internazionali (ONU) non direttamente recepiti nel nostro ordinamento e non da decisioni PESC; 2) carenza di prova della partecipazione personale e materiale dei ricorrenti all'associazione terroristica (si tratterebbe solo di adesione ideologica), travisamento delle intercettazioni (es.: il termine "ragazzi" riferito a congiunti), sporadicità dei contatti con presunti combattenti; 3) sul capo B) contestazione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo e della prova del contributo causale alle hawala e del profitto; 4) richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche per Haj Osman in ragione di ammissione e irreperibilità di precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi complessivamente infondati e li ha respinti. Ha confermato che: 1) la qualificazione di Al Nusra come organizzazione terroristica era fondata non solo sugli elenchi internazionali (ONU e atti UE) ma anche su plurime evidenze fattuali e rivendicazioni operative dell'organizzazione (attentati, techniche di combattimento che colpiscono civili), per cui l'applicazione degli artt. 270-bis e 270-sexies era corretta; 2) la valutazione probatoria delle intercettazioni e del materiale sequestrato (video, foto, messaggi) non era viziata da travisamento manifestamente illogico: le corti di merito hanno motivato in modo congruo l'interpretazione del linguaggio cifrato e dei contatti sporadici, alla luce della natura "polverizzata" delle organizzazioni jihadiste; 3) la raccolta di fondi anche con la tecnica dell'hawala integra sia l'ipotesi di finanziamento di associazione terroristica sia, autonomamente, il reato di abusiva prestazione di servizi di pagamento (art. 131-ter TUB); non è necessario che il denaro sia effettivamente arrivato al destinatario per integrare la condotta di raccolta; 4) la richiesta delle attenuanti generiche per Haj Osman è stata correttamente rigettata in base alla valutazione discrezionale del giudice di merito. In sintesi, la condanna in entrambi i capi è stata confermata e i ricorsi cassazionali sono stati respinti.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 270-bis

    Delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo: la Corte ha ritenuto integrata dalla messa a disposizione, dal sostegno morale e dal finanziamento anche qualora la materialità dell'azione terroristica non sia stata integralmente realizzata.

  • Codice penale, art. 270-sexies

    Definizione delle condotte terroristiche integrata con rinvio alle convenzioni e norme internazionali; consente di qualificare come terrorismi anche atti nel contesto di conflitti armati che colpiscono civili.

  • Legge n. 146/2006 (ora art. 61-bis c.p.)

    Aggravante della transnazionalità: la Corte ha esaminato la rilevanza e non ha rilevato vizi nella sua applicazione; la transnazionalità era dimostrata dall'operatività del gruppo in più Stati.

  • D.lgs. 1/09/1993 n. 385 (TUB), art. 131-ter

    Punisce l'abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento; la tecnica dell'hawala rientra nei servizi di rimessa e la raccolta/trasferimento non autorizzati integra il reato, indipendentemente dall'esito dell'invio.

  • D.lgs. 27/01/2010 n. 11 (art. 1 lett. b))

    Rinvio sulla nozione di rimessa di denaro quale servizio di pagamento ricompreso nella riserva normativa; applicata per valutare l'hawala come servizio di pagamento.

  • Convenzione ONU del 1999 (ratificata con L. 7/2003) e Decisione quadro 2002/475/GAI

    Fonti internazionali integrate dall'art. 270-sexies: la Cassazione ha ritenuto che il richiamo alle risoluzioni e convenzioni vincolanti per l'Italia rafforzi la qualificazione terroristica di Al Nusra, e che tali fonti possono integrarsi con le evidenze fattuali.

  • Art. 10 e 11 Cost.

    Richiamati e interpretati nel senso che l'adesione dell'Italia agli organi internazionali implica recepimento automatico delle determinazioni internazionali vincolanti; pertanto le determinazioni ONU hanno rilevanza in sede penale.

  • Art. 192 c.p.p. e art. 606 c.p.p.

    Rilevata la limitazione delle doglianze di merito in Cassazione: la deduzione di vizi di valutazione della prova (art.192) non può essere trasformata in vizio di legge ai fini dell'art. 606 lett. c) c.p.p.; solo i vizi motivazionali ben specificati sono utilizzabili.

  • Decisioni e risoluzioni ONU e atti UE (es. Risoluzioni CS NU 2170/2014, 2199/2015, 2253/2015, 2322/2016, 2341/2017; Regolamenti CE 337/2000, 881/2002, 2580/2001, Reg. 1686/2016)

    La Corte le ha ritenute probatorie e funzionali al quadro normativo che individua e limita le attività terroristiche e le misure di congelamento; tali fonti contribuiscono a qualificare Al Nusra come organizzazione terroristica.

Massime di principio

  • L'inserimento di un'organizzazione in liste ONU/UE non è di per sè sufficiente a qualificare il reato ma costituisce elemento probatorio valorizzabile insieme ad evidenze fattuali e rivendicazioni operative.
  • La valutazione delle intercettazioni e delle espressioni cifrate (es.: termini generici come "ragazzi") è questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione sòlo il travisamento manifesto e decisivo può giustificare la riforma.
  • Nei reati di finanziamento del terrorismo la raccolta di fondi (anche se non tutti gli invii risultano andati a buon fine) può integrare il reato; la tecnica dell'hawala rientra nella nozione di rimessa di denaro e può costituire anche reato autonomo ai sensi dell'art. 131-ter TUB.
  • La natura "polverizzata" delle organizzazioni terroristiche giustifica contatti sporadici quale elemento compatibile con l'adesione o la messa a disposizione dell'associazione; la continuità dell'inserimento può desumersi da comportamenti, materiali e comunicazioni reiterate.
  • In Cassazione non sono ammissibili per la prima volta doglianze fondate su elementi fattuali o vizi di motivazione che non siano stati dedotti in appello: i nuovi profili non sollevati davanti al giudice d'appello rischiano di essere inammissibili.
  • La concessione delle attenuanti generiche resta un giudizio di fatto e di discrezionalità del giudice di merito, motivato secondo parametri non rigidamente codificati e sindacabile in Cassazione solo per carenza logica manifesta.

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