Sentenza n. 83/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 444/2024, pubblicata in data 15/07/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Ivrea, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 1603/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 444/2024, con omesso pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 444/2024 del Tribunale Ordinario di Ivrea, che aveva liquidato in suo favore determinate somme. La sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito, opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti di rito e di merito: il titolo giudiziale era idoneo, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e risultava incontestata l'inottemperanza ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia attestata conforme, la sua rituale notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge per l'adempimento consentono di ordinare l'esecuzione coattiva quando l'inottemperanza risulti non contestata.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
- La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti è ammissibile quando, nell'ambito dell'inottemperanza a un giudicato, emergano potenziali profili di danno erariale da accertare nelle sedi competenti.
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