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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11536/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione in relazione a ordinanza cautelare emessa per ipotesi di associazione di tipo mafioso. Il ricorrente era stato condannato in primo grado ma assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile per inammissibilita' del ricorso in cassazione proposto dal PM. Nel ricorso per cassazione si deduceva (i) un presunto contrasto dell'art. 314 c.p.p. con l'art. 5 CEDU e (ii) l'erronea applicazione della causa ostativa della colpa grave da parte della Corte territoriale, la quale avrebbe motivato la preclusione dell'indennizzo fondandosi unicamente sull'ordinanza cautelare e sui presunti comportamenti extraprocedimentali e le frequentazioni ambigue del ricorrente, senza confrontare detti elementi con la sentenza assolutoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il profilo di contrasto con la CEDU, affermando la conformita' dell'art. 314 c.p.p. con l'art. 5 della Convenzione e richiamando giurisprudenza consolidata. Tuttavia ha accolto il rilievo che la Corte d'appello ha errato nel procedimento logico-giuridico: il giudice della riparazione ha motivato la causa ostativa sulla base dell'ordinanza cautelare senza effettuare il necessario confronto con la sentenza assolutoria e senza valutare se le condotte indicate fossero state effettivamente accertate o smentite dal giudice penale. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e prevede cause ostative quando la detenzione sia causata da dolo o colpa grave del richiedente. La Corte interpreta la norma come compatibile con l'art. 5 CEDU e come previsione che concede un rimedio ulteriore rispetto a quello convenzionale, consentendo al legislatore di limitare il ristoro in presenza di condotte dolose o gravemente colpose.

  • art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Garantisce il diritto alla liberta' e alla sicurezza e attribuisce il diritto alla riparazione per detenzione in violazione. La Corte ha ritenuto che l'ordinamento italiano, con l'art. 314 c.p.p., non sia in contrasto con l'art. 5, poiche' detta norma nazionale offre una tutela ulteriore (indennizzo anche per detenioni formalmente legittime ma sostanzialmente ingiuste) senza violare le garanzie minime previste dalla Convenzione.

Massime di principio

  • La conformita' dell'art. 314 c.p.p. con l'art. 5 CEDU: la disciplina nazionale puo' prevedere limiti all'indennizzo purché non lesiva delle garanzie minime della Convenzione; l'indennizzo puo' estendersi anche alla detenzione formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta.
  • Il giudice della riparazione deve valutare la colpa grave con un procedimento valutativo ex ante e autonomo rispetto al processo di merito: non si ricerca l'integrazione del reato, ma se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilita' dell'illecito penale.
  • Non e' ammesso che il giudice della riparazione si limiti a richiamare l'ordinanza cautelare: e' necessario un confronto specifico e motivato con la sentenza assolutoria e con gli accertamenti del processo penale, indicando se e come le condotte ritenute rilevanti siano state confermate, smentite o valutate diversamente dal giudice penale.
  • Le frequentazioni ambigue o i contatti con soggetti gravati da precedenti possono integrare la causa ostativa solo se l'adeguata motivazione dimostra la loro oggettiva idoneita' a costituire indizi di complicità e la loro relazione con le ragioni della misura cautelare.
  • La colpa grave richiede comportamenti di eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni gravi di norme; la motivazione che accerti tale colpa deve essere congrua e stabile in sede di legittimita'.
  • In caso di mancato confronto con la sentenza di assoluzione o di motivazione carente sulla rilevanza degli accertamenti penali, la decisione di rigetto dell'indennizzo puo' essere annullata e il giudice rimandato a nuovo esame.

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