Sentenza n. 710/2026 - Catania, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, n. 908 del 1° giugno 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 908 del 1° giugno 2022, limitatamente alla condanna al pagamento di parte delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 908 del 1° giugno 2022, notificata al Comune il 18 luglio 2022 e passata in giudicato, nella parte in cui disponeva la compensazione di due terzi delle spese di lite e condannava il Comune al pagamento del rimanente terzo, liquidato in € 86,00 per spese ed € 540,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato il riconoscimento del debito fuori bilancio e l'avvenuto pagamento degli importi dovuti, inclusi € 873,92 per spese legali e accessori in favore del legale distrattario. Il ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la pretesa azionata fosse stata integralmente soddisfatta mediante l'esecuzione, successiva alla proposizione del ricorso, della sentenza del giudice del lavoro. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, il TAR ha posto le spese processuali a carico del Comune, liquidandole in € 200,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza all'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
deve essere dichiarata cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta, rendendo non più necessaria una pronuncia sulla domanda di ottemperanza.
art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000
riconoscimento del debito fuori bilancio
La norma è richiamata quale base del riconoscimento consiliare del debito derivante dalla sentenza esecutiva; il giudice non ne esamina ulteriormente la legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità processuale.
Come è indicizzato
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