Regolamento (UE) 2024/634
Regolamento delegato (UE) 2024/634 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la prova della posizione doganale di merci unionali e le formalità doganali relative ai dispositivi elettronici di rilevamento del carico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole applicative del codice doganale dell’Unione per chiarire in quali casi le merci unionali possono attraversare temporaneamente territori esterni senza perdere la loro posizione doganale. Rafforza inoltre il regime degli emittenti autorizzati per la prova della posizione unionale, in vista del sistema elettronico PoUS. Infine, introduce e amplia formalità semplificate ed esenzioni daziarie per imballaggi e dispositivi elettronici di sicurezza e localizzazione del carico.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 sulle modalità del codice doganale dell’Unione, con interventi sulla prova della posizione doganale delle merci unionali e sulle formalità per imballaggi e dispositivi elettronici di sicurezza/localizzazione del carico.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, agli emittenti autorizzati, ai titolari del regime e alle autorità doganali nell’ambito dell’applicazione del codice doganale dell’Unione e del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Riguarda in particolare la circolazione di merci unionali nel territorio doganale dell’Unione, anche quando attraversano temporaneamente territori esterni senza mutare la posizione doganale, nonché l’ammissione temporanea e la riesportazione di imballaggi e dispositivi di sicurezza e localizzazione del carico. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in materia di prova della posizione doganale e formalità per dispositivi di localizzazione
Il regolamento delegato (UE) 2024/634 interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/2446, nell’ambito del codice doganale dell’Unione, per adeguare la disciplina applicativa alle esigenze operative emerse nella gestione della prova della posizione doganale delle merci unionali e delle formalità doganali relative al trasbordo e all’uso di dispositivi elettronici di sicurezza e localizzazione del carico. I considerando evidenziano la necessità di chiarire i casi di circolazione temporanea fuori dal territorio doganale dell’Unione senza mutamento della posizione unionale, di rafforzare il regime degli emittenti autorizzati in vista del sistema elettronico PoUS e di semplificare e uniformare il trattamento doganale di imballaggi e dispositivi collegati al carico.
Ambito materiale e finalità dell’intervento
L’intervento non crea un autonomo regime doganale, ma modifica le modalità attuative già previste dal regolamento delegato (UE) 2015/2446. La finalità principale è duplice: da un lato, precisare la portata della presunzione di posizione unionale e le condizioni probatorie nei casi di attraversamento temporaneo di territori esterni all’Unione; dall’altro, semplificare il trattamento di specifiche merci e accessori del trasporto, in particolare imballaggi e dispositivi elettronici di rilevamento, anche mediante esenzioni daziarie e dichiarazioni implicite.
Prova della posizione doganale delle merci unionali
La riscrittura dell’articolo 119 chiarisce che le merci unionali possono uscire temporaneamente dal territorio doganale dell’Unione senza perdere la loro posizione, ma solo nei casi espressamente previsti. In particolare, viene confermato che, quando il trasporto avviene via aerea tra due aeroporti dell’Unione senza scalo fuori dal territorio doganale, è necessario un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro.
Il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 119 elenca i casi rilevanti:
- merci trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione che lo lasciano temporaneamente via mare o via aerea senza scalo esterno;
- merci trasportate attraverso un territorio esterno senza trasbordo, purché accompagnate da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
- merci trasportate attraverso un territorio esterno con trasbordo al di fuori del territorio doganale su un mezzo diverso, sempre con documento unico rilasciato in uno Stato membro; se viene emesso un nuovo documento di trasporto fuori dall’Unione, il documento originale deve essere messo a disposizione delle autorità doganali al rientro;
- autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che abbiano lasciato temporaneamente il territorio doganale e vi siano reintrodotti;
- imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e utilizzati per il trasporto di merci che rientrano nell’Unione;
- merci contenute nei bagagli di passeggeri non destinate a uso commerciale.
Emittente autorizzato: domanda, condizioni e contenuto dell’autorizzazione
L’articolo 128 viene rafforzato per rendere più stringente il sistema degli emittenti autorizzati, figura pensata per semplificare la prova della posizione doganale delle sole merci unionali. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui le merci sono inizialmente caricate sul mezzo di trasporto per la spedizione e in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie.
L’autorizzazione può essere concessa solo se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
- il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
- il richiedente rilascia regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, oppure le autorità doganali conoscono la sua capacità di rispettare i requisiti applicabili;
- il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice;
- l’autorità doganale può controllare le prove emesse senza uno sforzo amministrativo sproporzionato.
L’autorizzazione deve inoltre precisare:
- le condizioni di messa a disposizione delle scritture alle autorità doganali ai fini del controllo e il loro obbligo di conservazione per almeno tre anni;
- le condizioni per cui l’emittente autorizzato accerta che le prove siano state utilizzate correttamente;
- il termine e le modalità con cui l’emittente autorizzato deve informare l’ufficio doganale competente, così da consentire eventuali controlli prima della partenza delle merci.
Imballaggi e dispositivi di sicurezza/localizzazione: inclusione ed esenzione da dazio
Il regolamento interviene anche sul trattamento doganale degli imballaggi e dei dispositivi elettronici di sicurezza e localizzazione del carico. All’articolo 136 viene inserita la categoria dei dispositivi di sicurezza e di localizzazione collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati.
Di riflesso, l’articolo 138 viene adeguato per ricomprendere tali merci tra quelle che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione, ai sensi dell’articolo 203 del codice, quando ne ricorrano i presupposti.
Presunzione di dichiarazione per ammissione temporanea e riesportazione
L’articolo 139 viene riformulato per introdurre una presunzione dichiarativa in assenza di altra dichiarazione. Se non sono dichiarate con altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 141.
Alla chiusura del regime di ammissione temporanea, le stesse merci si considerano dichiarate per la riesportazione sempre a norma dell’articolo 141. L’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), viene coordinato con tale meccanismo, includendo i casi in cui le merci si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea o sono reintrodotte nell’Unione in conformità all’articolo 138, lettera c).
Esenzione totale dai dazi all’importazione per imballaggi e dispositivi collegati
Il nuovo articolo 228 disciplina in modo espresso l’esenzione totale dal dazio all’importazione per tre categorie di merci:
- imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, siano essi vuoti o pieni al momento della riesportazione;
- imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;
- dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati e destinati alla riesportazione.
È inoltre stabilito che sia il richiedente sia il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Presunzione e prova della posizione doganale delle merci unionali
L’articolo 119 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 viene riscritto per precisare che la prova della posizione doganale è richiesta nei casi di circolazione di merci unionali che, pur restando nella logica del movimento intracomunitario, attraversano temporaneamente aree esterne al territorio doganale dell’Unione. Per il trasporto aereo tra due aeroporti dell’Unione senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione, è richiesto un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro. Il nuovo paragrafo 3 elenca i casi in cui le merci unionali possono circolare senza regime doganale e senza perdita della posizione unionale: attraversamento temporaneo via mare o aria senza scalo esterno; attraversamento di territori esterni senza trasbordo con documento unico; attraversamento con trasbordo fuori dal territorio doganale su altro mezzo di trasporto con obbligo di mettere a disposizione il documento originale se viene rilasciato un nuovo documento; autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che rientrano dopo aver lasciato temporaneamente il territorio; imballaggi, palette e materiali simili esclusi i container appartenenti a persona stabilita nell’Unione; merci nei bagagli dei passeggeri non destinate a uso commerciale.
Autorizzazione dell’emittente autorizzato per la prova della posizione unionale
L’articolo 128 modifica la disciplina della domanda e delle condizioni di autorizzazione. La domanda deve essere presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui le merci sono state inizialmente caricate per la spedizione e in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie. L’autorizzazione è concessa solo se: il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione; rilascia regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, oppure le autorità doganali sanno che è in grado di rispettare i requisiti del codice e del regolamento; soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice; l’autorità doganale ritiene di poter controllare le prove senza sforzo amministrativo sproporzionato. L’autorizzazione deve inoltre stabilire le condizioni di accesso e conservazione delle scritture per almeno tre anni, le condizioni per accertare l’uso corretto delle prove e il termine e le modalità per informare l’ufficio doganale competente in modo da consentire eventuali controlli prima della partenza delle merci.
Dispositivi elettronici di sicurezza e localizzazione del carico
All’articolo 136 viene inserita una nuova categoria di merci: i dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati. Di conseguenza, l’articolo 138 viene aggiornato per includere tali dispositivi tra le merci che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione ai sensi dell’articolo 203 del codice, purché sussistano le condizioni previste.
Dichiarazione implicita per l’ammissione temporanea e per la riesportazione
L’articolo 139 è riformulato per prevedere che, se non dichiarate con altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 141. Le stesse merci si considerano dichiarate per la riesportazione all’appuramento del regime di ammissione temporanea. L’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), è adeguato per coordinare tali presunzioni dichiarative con i casi in cui le merci sono considerate dichiarate per l’ammissione temporanea o sono reintrodotte nell’Unione conformemente all’articolo 138, lettera c).
Esenzione totale da dazio per imballaggi e dispositivi di sicurezza/localizzazione
Il nuovo articolo 228 riconosce l’esenzione totale dai dazi all’importazione per: imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni; imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni; dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati e destinati alla riesportazione. È inoltre previsto che il richiedente e il titolare del regime possano essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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