Regolamento (UE) 2023/2790
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2790 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che stabilisce le specifiche funzionali e tecniche relative al modulo di interfaccia delle dichiarazioni delle interfacce uniche marittime nazionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce l’architettura, le funzioni e i requisiti tecnici del modulo di interfaccia delle dichiarazioni (RIM) che consente lo scambio di messaggi tra i soggetti economici e le MNSW. Regola inoltre il sistema EMSWe per la gestione centralizzata della registrazione e dell’autenticazione degli utenti, includendo registro centrale, servizio centrale di autenticazione e possibilità di ricorso a soluzioni nazionali equivalenti. Le specifiche mirano a garantire interoperabilità, sicurezza, tracciabilità, autenticazione univoca e tutela dei dati personali. L’applicazione è differita al 15 agosto 2025.
Stabilisce le specifiche funzionali e tecniche del modulo di interfaccia delle dichiarazioni e del sistema di gestione del registro e dell’accesso degli utenti per l’interfaccia unica marittima europea.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alla Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 relativo al sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe). Disciplina il modulo di interfaccia delle dichiarazioni integrato nelle interfacce uniche marittime nazionali (MNSW), nonché il registro centrale e il servizio centrale di autenticazione del sistema EMSWe per la registrazione e l’autenticazione dei mittenti. Coinvolge i mittenti, ossia dichiaranti o fornitori di servizi di dati che inviano o ricevono messaggi tramite il modulo; si applica anche ai dati personali trattati nel sistema, con rinvio ai regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679. È previsto che alcuni Stati membri possano usare servizi nazionali di autenticazione e registri nazionali, se conformi ai requisiti applicabili. Il regolamento si applica dal 15 agosto 2025.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2790 della Commissione
Il regolamento attua il quadro dell’interfaccia unica marittima europea (EMSWe) disciplinando in dettaglio il modulo di interfaccia delle dichiarazioni (RIM) e il sistema di gestione del registro e dell’accesso degli utenti (URAM). La finalità è assicurare uno scambio di dati interoperabile, sicuro e armonizzato tra operatori e interfacce uniche marittime nazionali, con attenzione alla protezione dei dati personali e all’autenticazione unificata dei mittenti.
Contesto e finalità
Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2019/1239 e risponde all’esigenza di disporre di componenti tecnici facilmente integrabili, manutenzionabili e interoperabili tra Stati membri con tecnologie diverse. I considerando evidenziano la necessità di usare protocolli standardizzati, garantire il trattamento conforme dei dati personali, centralizzare la distribuzione e l’aggiornamento del software quando opportuno, e offrire strumenti di monitoraggio degli eventi e del traffico di rete.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda la Commissione, gli Stati membri, le MNSW, i mittenti e i sistemi informatici coinvolti nello scambio di messaggi elettronici relativi alle formalità marittime. Il RIM costituisce il componente middleware che collega i mittenti al nucleo MNSW; URAM, invece, gestisce registrazione e autenticazione, con registro centrale e servizio centrale di autenticazione. Il testo ammette, in alternativa, l’uso di servizi nazionali di autenticazione e registri nazionali, purché conformi ai requisiti fissati.
Definizioni principali
L’articolo 1 chiarisce il lessico tecnico-giuridico del regolamento. Sono centrali la nozione di "mittente" come dichiarante o fornitore di servizi di dati, il protocollo AS4 per lo scambio sicuro dei messaggi, la "formalità" come definita nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/204, il "codice EORI" e i concetti di registrazione, identificazione, autenticazione e certificato qualificato di sigillo elettronico ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014.
Modulo di interfaccia delle dichiarazioni (RIM): architettura e funzioni
Il RIM deve operare in un modello a quattro angoli: back-office del mittente, punto di accesso AS4 del mittente, RIM e nucleo MNSW. Deve supportare scambio asincrono di messaggi, con trasmissione push e pull, e deve trasferire i messaggi senza modifiche quando le verifiche hanno esito positivo. Non deve andare oltre la convalida prevista nella guida all’implementazione dei messaggi, né conservare i messaggi dopo il trasferimento riuscito.
Requisiti funzionali del RIM
Tra le principali funzioni richieste figurano:
- registrazione e memorizzazione di eventi quali mancate consegne, ritardi ed errori di destinatario;
- memorizzazione dei metadati dei messaggi scambiati;
- conservazione e consultazione dei dati tecnici necessari alla configurazione e al funzionamento;
- gestione delle eccezioni tramite interfaccia utente;
- accesso del nucleo MNSW alle informazioni di monitoraggio e registrazione;
- autenticazione del mittente tramite servizio centrale o nazionale;
- convalida sintattica e semantica dei messaggi secondo la guida all’implementazione;
- trasferimento del contenuto dei messaggi al componente pertinente senza modifiche.
Requisiti tecnici, sicurezza e portabilità del RIM
Il RIM deve usare il protocollo AS4 per l’interoperabilità e deve garantire riservatezza, sicurezza, integrità e non ripudio dei messaggi. La riservatezza è assicurata mediante cifratura delle informazioni tra punto di accesso AS4 e RIM e uso di Web Service Security. Il sistema deve inoltre offrire affidabilità, evitare la perdita di messaggi in caso di indisponibilità del servizio, essere scalabile e compatibile con architetture hardware e sistemi operativi comuni, senza richiedere hardware o software proprietari. È prevista anche la fornitura del RIM come pacchetto software autoinstallabile con indicazione delle dipendenze nelle note di rilascio.
URAM: registro centrale e servizio centrale di autenticazione
Il sistema URAM serve a gestire la registrazione e l’accesso degli utenti del sistema EMSWe. Il software deve rispettare standard interoperabili e utilizzare soluzioni aperte dell’UE; deve inoltre verificare i certificati del mittente rispetto agli elenchi di fiducia pubblicati dagli Stati membri e ai requisiti eIDAS, inclusi quelli sulle informazioni dei prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano i certificati per sigilli elettronici.
Protezione dei dati personali e sicurezza in URAM
Il regolamento insiste sulla limitazione della finalità del trattamento: i dati personali devono essere trattati solo per creare gli account utente e gestire i diritti di accesso. Il servizio centrale di autenticazione conserva i dati solo per il tempo necessario all’autenticazione, mentre il registro centrale li conserva solo per la gestione dell’account. Sono richiesti TLS per la protezione delle comunicazioni, controlli di accesso e misure per l’individuazione di attività dolose e il trasferimento sicuro di informazioni sensibili.
Autenticazione dei mittenti
L’autenticazione è un passaggio obbligatorio per l’uso sicuro del modulo. Il servizio centrale di autenticazione verifica la validità del certificato, il numero EORI e il collegamento tra i due elementi; in caso di esito positivo, il messaggio è reso disponibile al nucleo MNSW, altrimenti è inviato un messaggio di errore. Se uno Stato membro ha istituito un servizio nazionale di autenticazione, esso può essere usato per i mittenti che utilizzano un certificato rilasciato nello stesso Stato membro.
Funzioni del registro centrale
Il registro centrale consente agli Stati membri di registrare i mittenti, visualizzarne i dati, cercarli, aggiornarli, disattivarli e ottenere dati di audit e rendicontazione, tra cui la data di registrazione e la validità del certificato. Il sistema invia notifiche agli Stati membri quando un mittente da essi registrato viene registrato, aggiornato o disattivato, o quando scade il certificato. Gli Stati membri privi di un registro nazionale conforme devono utilizzare il registro centrale per inserire numero EORI e certificato del mittente, assumendosi la responsabilità della verifica e della correttezza dei dati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 agosto 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce, tra gli altri, il modulo di interfaccia delle dichiarazioni, il mittente, la formalità, il protocollo AS4, il messaggio, il punto di accesso AS4, il nucleo MNSW, la convalida sintattica e semantica, la guida all’implementazione dei messaggi, la registrazione, l’identificazione e l’autenticazione elettronica, il certificato qualificato di sigillo elettronico, il codice EORI, il sistema EMSWe di gestione del registro e dell’accesso degli utenti, il registro centrale, il registro nazionale, il servizio centrale di autenticazione e il servizio nazionale di autenticazione.
Specifiche del modulo di interfaccia delle dichiarazioni
L’articolo 2 impone la conformità del modulo alle specifiche funzionali e tecniche dell’allegato, parte I. La Commissione, in collaborazione con i coordinatori nazionali EMSWe, deve definire linee guida per prova e configurazione del modulo e mantenere, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, la guida all’implementazione dei messaggi.
Registro centrale e servizio centrale di autenticazione
L’articolo 3 stabilisce che il registro centrale e il servizio centrale di autenticazione siano istituiti conformemente alle specifiche tecniche, norme e procedure contenute nell’allegato, parte II.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 15 agosto 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Architettura del RIM e modello di scambio
L’allegato, parte I, prevede che il RIM operi in un modello a quattro angoli tra back-office del mittente, punto di accesso AS4 del mittente, RIM e nucleo MNSW. Il sistema deve usare il protocollo AS4, supportare scambio asincrono push/pull e non effettuare oltre il necessario una convalida semantica, né gestire la sequenza o conservare i messaggi dopo il trasferimento riuscito.
Funzioni funzionali del RIM
La parte I dell’allegato impone funzioni di registrazione e monitoraggio degli eventi, memorizzazione dei metadati, gestione di dati tecnici e configurazione, gestione delle eccezioni, accesso del nucleo MNSW a informazioni e metadati di monitoraggio, autenticazione del mittente, convalida sintattica e semantica dei messaggi e trasferimento senza modifiche dei messaggi validati.
Requisiti tecnici del RIM
La parte I dell’allegato richiede riservatezza, non ripudio, integrità, sicurezza applicativa, disponibilità del servizio, prestazioni e scalabilità adeguate, oltre a portabilità e indipendenza dalla piattaforma. È prevista la cifratura delle informazioni tra punto di accesso AS4 del mittente e RIM e l’uso di Web Service Security; devono inoltre essere adottate misure per evitare la perdita di messaggi in caso di indisponibilità del servizio.
URAM: integrazione e conformità eIDAS
La parte II dell’allegato disciplina il sistema EMSWe per la gestione del registro e dell’accesso degli utenti. Il software URAM deve rispettare protocolli standard, usare soluzioni aperte dell’UE e verificare i certificati dei mittenti rispetto agli elenchi di fiducia ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 910/2014 e della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505.
Protezione dei dati e sicurezza URAM
La parte II stabilisce che il trattamento dei dati personali avvenga solo per creare gli account utente e gestire i diritti di accesso. Il servizio centrale di autenticazione e il registro centrale conservano i dati personali solo per il tempo necessario rispettivamente all’autenticazione e alla gestione dell’account. Sono richiesti TLS, controlli di accesso e misure di sicurezza applicativa.
Funzioni del servizio centrale di autenticazione
Il servizio centrale di autenticazione deve autenticare i mittenti verificando validità del certificato, numero EORI e associazione tra EORI e certificato; deve rispondere al RIM con esito positivo o negativo dell’autenticazione. Se uno Stato membro dispone di un servizio nazionale di autenticazione, esso può essere usato per i mittenti che utilizzano un certificato rilasciato in quello Stato membro.
Funzioni del registro centrale
Il registro centrale deve consentire agli Stati membri la registrazione dei mittenti, la visualizzazione e ricerca dei dati, l’aggiornamento, la disattivazione, l’audit e la rendicontazione, nonché l’invio di notifiche in caso di registrazione, aggiornamento, disattivazione o scadenza del certificato. Se uno Stato membro non dispone di un registro nazionale conforme, deve registrare numero EORI e certificato del mittente nel registro centrale ed è responsabile della verifica, accuratezza e gestione dei dati.
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