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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2785

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2785 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

Normativa europea32023R2785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti per l’importazione di prodotti biologici, in base alle informazioni comunicate da Canada, Israele, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti e da alcuni organismi interessati. Le modifiche riguardano soprattutto cancellazioni, sospensioni, cambi di nome e nuove autorizzazioni, con effetti sugli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Il testo è un atto di aggiornamento tecnico, direttamente applicabile negli Stati membri, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’elenco dei paesi terzi, delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi e riguarda i soggetti già inseriti negli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325: da un lato i paesi terzi riconosciuti per equivalenza dei sistemi di produzione e di controllo, dall’altro le autorità e gli organismi di controllo autorizzati a eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. Le modifiche incidono sugli allegati I e II del regolamento 2021/2325 e consistono in soppressioni, sostituzioni, cambi di denominazione/indirizzo web e nuove iscrizioni; non istituisce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna quello già vigente.

Aggiornamento degli elenchi per l’importazione di prodotti biologici

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2785 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, che contiene gli elenchi dei paesi terzi e delle autorità/organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione. L’intervento è motivato da nuove informazioni trasmesse alla Commissione da vari paesi terzi e da richieste di revoca o aggiornamento provenienti da taluni organismi di controllo.

Contesto normativo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2018/848, in particolare sull’articolo 48, paragrafo 3, e sull’articolo 57, paragrafo 2. La Commissione precisa che le modifiche sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica e riguardano gli allegati I e II del regolamento (UE) 2021/2325.

Modifiche all’allegato I: paesi terzi riconosciuti e organismi di controllo

L’allegato I del regolamento (UE) 2021/2325, relativo ai paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo sono riconosciuti equivalenti, viene aggiornato per Canada, Israele, Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti.

Per il Canada:

  • sono soppressi i codici CA-ORG-002 e CA-ORG-009;
  • il codice CA-ORG-004 è sostituito con Seeds Canada dba Centre for Systems Integration (CSI), sito www.csi-ics.com.

Per Israele:

  • è soppresso il codice IL-ORG-002;
  • è inserito IL-ORG-005 – Lab-path Ltd, sito www.lab-path.co.il.

Per il Giappone:

Per la Repubblica di Corea:

  • sono soppressi i codici KR-ORG-005, KR-ORG-007, KR-ORG-019, KR-ORG-021 e KR-ORG-022;
  • sono inseriti i codici KR-ORG-039, 040, 041, 042, 043 e 044;
  • sono inoltre aggiornati denominazioni e/o siti web di vari organismi già presenti, tra cui KR-ORG-002, 004, 006, 008, 020, 029, 031, 037 e 038.

Per gli Stati Uniti:

  • il codice US-ORG-009 è sostituito con Clemson University e il sito www.clemson.edu/organic;
  • il codice US-ORG-010 è sostituito con Ecocert S.A.S. e il sito www.ecocert.com;
  • sono soppressi i codici US-ORG-016, US-ORG-017, US-ORG-020, US-ORG-034 e US-ORG-035;
  • è aggiunto US-ORG-069 – Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C., sito https://certimexsc.com/cmx.

Modifiche all’allegato II: autorità e organismi riconosciuti per l’equivalenza

L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325, che elenca le autorità e gli organismi di controllo riconosciuti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi, è anch’esso aggiornato.

La Commissione sopprime integralmente le sezioni relative a:

  • Ecogruppo Italia;
  • TÜV Nord Integra.

Per Ecovivendi d.o.o. Belgrade è aggiornato il punto relativo all’indirizzo, che diventa Voje Veljkovica no.14, 11050 Belgrado.

Per Oregon Tilth sono soppressi dalla tabella del punto 3 i riferimenti a:

  • Bolivia;
  • Cile;
  • Honduras.

Per Ekoagros la sezione è integralmente sostituita: il riconoscimento riguarda i codici:

  • KZ-BIO-170 per Kazakhstan;
  • TJ-BIO-170 per Tagikistan; con categorie di prodotti A e B soltanto, mentre le categorie C, D, E e F risultano escluse.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I: paesi terzi e organismi di controllo riconosciuti

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2021/2325 sia modificato secondo l’allegato I del presente regolamento. In particolare, per Canada, Israele, Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti sono soppressi alcuni organismi di controllo, sono inseriti nuovi organismi accreditati o riconosciuti e sono aggiornate alcune denominazioni e indirizzi internet.

Aggiornamento dell’allegato II: autorità e organismi di controllo per l’equivalenza

L’articolo 1 dispone inoltre la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 secondo l’allegato II del presente regolamento. Sono soppresse le sezioni relative a Ecogruppo Italia e TÜV Nord Integra; per Ecovivendi d.o.o. Belgrade è aggiornato l’indirizzo; per Oregon Tilth sono soppressi i riferimenti a Bolivia, Cile e Honduras; per Ekoagros la sezione è sostituita con una limitazione alle categorie di prodotti A e B per Kazakhstan e Tagikistan.

Modifiche puntuali per singoli paesi terzi

Per il Canada sono soppressi i codici CA-ORG-002 e CA-ORG-009 e sostituito CA-ORG-004 con "Seeds Canada dba Centre for Systems Integration (CSI)". Per Israele è soppresso IL-ORG-002 e inserito IL-ORG-005 "Lab-path Ltd". Per il Giappone è soppresso JP-BIO-023 e inserito JP-BIO-043 "Miyazaki Organic Agriculture Association". Per la Repubblica di Corea sono soppressi cinque organismi (KR-ORG-005, 007, 019, 021, 022), sono inseriti sei nuovi organismi (KR-ORG-039, 040, 041, 042, 043, 044) e sono aggiornati nome e/o sito web di numerosi organismi già riconosciuti. Per gli Stati Uniti sono aggiornati i nomi di US-ORG-009 e US-ORG-010, soppressi cinque organismi (US-ORG-016, 017, 020, 034, 035) e inserito US-ORG-069.

Ekoagros e limitazione delle categorie di prodotti

L’allegato II sostituisce la sezione relativa a Ekoagros, prevedendo per il codice KZ-BIO-170 (Kazakhstan) e TJ-BIO-170 (Tagikistan) il riconoscimento solo per le categorie di prodotti A e B, con esclusione delle categorie C, D, E e F.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionicontrolli ufficialipolitica commercialealimentazione

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