Regolamento (UE) 2023/2785
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2785 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti per l’importazione di prodotti biologici, in base alle informazioni comunicate da Canada, Israele, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti e da alcuni organismi interessati. Le modifiche riguardano soprattutto cancellazioni, sospensioni, cambi di nome e nuove autorizzazioni, con effetti sugli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Il testo è un atto di aggiornamento tecnico, direttamente applicabile negli Stati membri, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’elenco dei paesi terzi, delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi e riguarda i soggetti già inseriti negli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325: da un lato i paesi terzi riconosciuti per equivalenza dei sistemi di produzione e di controllo, dall’altro le autorità e gli organismi di controllo autorizzati a eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. Le modifiche incidono sugli allegati I e II del regolamento 2021/2325 e consistono in soppressioni, sostituzioni, cambi di denominazione/indirizzo web e nuove iscrizioni; non istituisce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna quello già vigente.
Aggiornamento degli elenchi per l’importazione di prodotti biologici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2785 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, che contiene gli elenchi dei paesi terzi e delle autorità/organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione. L’intervento è motivato da nuove informazioni trasmesse alla Commissione da vari paesi terzi e da richieste di revoca o aggiornamento provenienti da taluni organismi di controllo.
Contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2018/848, in particolare sull’articolo 48, paragrafo 3, e sull’articolo 57, paragrafo 2. La Commissione precisa che le modifiche sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica e riguardano gli allegati I e II del regolamento (UE) 2021/2325.
Modifiche all’allegato I: paesi terzi riconosciuti e organismi di controllo
L’allegato I del regolamento (UE) 2021/2325, relativo ai paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo sono riconosciuti equivalenti, viene aggiornato per Canada, Israele, Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti.
Per il Canada:
- sono soppressi i codici CA-ORG-002 e CA-ORG-009;
- il codice CA-ORG-004 è sostituito con Seeds Canada dba Centre for Systems Integration (CSI), sito www.csi-ics.com.
Per Israele:
- è soppresso il codice IL-ORG-002;
- è inserito IL-ORG-005 – Lab-path Ltd, sito www.lab-path.co.il.
Per il Giappone:
- è soppresso il codice JP-BIO-023;
- è inserito JP-BIO-043 – Miyazaki Organic Agriculture Association, sito https://www.miyazaki-oaa.com/.
Per la Repubblica di Corea:
- sono soppressi i codici KR-ORG-005, KR-ORG-007, KR-ORG-019, KR-ORG-021 e KR-ORG-022;
- sono inseriti i codici KR-ORG-039, 040, 041, 042, 043 e 044;
- sono inoltre aggiornati denominazioni e/o siti web di vari organismi già presenti, tra cui KR-ORG-002, 004, 006, 008, 020, 029, 031, 037 e 038.
Per gli Stati Uniti:
- il codice US-ORG-009 è sostituito con Clemson University e il sito www.clemson.edu/organic;
- il codice US-ORG-010 è sostituito con Ecocert S.A.S. e il sito www.ecocert.com;
- sono soppressi i codici US-ORG-016, US-ORG-017, US-ORG-020, US-ORG-034 e US-ORG-035;
- è aggiunto US-ORG-069 – Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C., sito https://certimexsc.com/cmx.
Modifiche all’allegato II: autorità e organismi riconosciuti per l’equivalenza
L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325, che elenca le autorità e gli organismi di controllo riconosciuti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi, è anch’esso aggiornato.
La Commissione sopprime integralmente le sezioni relative a:
- Ecogruppo Italia;
- TÜV Nord Integra.
Per Ecovivendi d.o.o. Belgrade è aggiornato il punto relativo all’indirizzo, che diventa Voje Veljkovica no.14, 11050 Belgrado.
Per Oregon Tilth sono soppressi dalla tabella del punto 3 i riferimenti a:
- Bolivia;
- Cile;
- Honduras.
Per Ekoagros la sezione è integralmente sostituita: il riconoscimento riguarda i codici:
- KZ-BIO-170 per Kazakhstan;
- TJ-BIO-170 per Tagikistan; con categorie di prodotti A e B soltanto, mentre le categorie C, D, E e F risultano escluse.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I: paesi terzi e organismi di controllo riconosciuti
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2021/2325 sia modificato secondo l’allegato I del presente regolamento. In particolare, per Canada, Israele, Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti sono soppressi alcuni organismi di controllo, sono inseriti nuovi organismi accreditati o riconosciuti e sono aggiornate alcune denominazioni e indirizzi internet.
Aggiornamento dell’allegato II: autorità e organismi di controllo per l’equivalenza
L’articolo 1 dispone inoltre la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 secondo l’allegato II del presente regolamento. Sono soppresse le sezioni relative a Ecogruppo Italia e TÜV Nord Integra; per Ecovivendi d.o.o. Belgrade è aggiornato l’indirizzo; per Oregon Tilth sono soppressi i riferimenti a Bolivia, Cile e Honduras; per Ekoagros la sezione è sostituita con una limitazione alle categorie di prodotti A e B per Kazakhstan e Tagikistan.
Modifiche puntuali per singoli paesi terzi
Per il Canada sono soppressi i codici CA-ORG-002 e CA-ORG-009 e sostituito CA-ORG-004 con "Seeds Canada dba Centre for Systems Integration (CSI)". Per Israele è soppresso IL-ORG-002 e inserito IL-ORG-005 "Lab-path Ltd". Per il Giappone è soppresso JP-BIO-023 e inserito JP-BIO-043 "Miyazaki Organic Agriculture Association". Per la Repubblica di Corea sono soppressi cinque organismi (KR-ORG-005, 007, 019, 021, 022), sono inseriti sei nuovi organismi (KR-ORG-039, 040, 041, 042, 043, 044) e sono aggiornati nome e/o sito web di numerosi organismi già riconosciuti. Per gli Stati Uniti sono aggiornati i nomi di US-ORG-009 e US-ORG-010, soppressi cinque organismi (US-ORG-016, 017, 020, 034, 035) e inserito US-ORG-069.
Ekoagros e limitazione delle categorie di prodotti
L’allegato II sostituisce la sezione relativa a Ekoagros, prevedendo per il codice KZ-BIO-170 (Kazakhstan) e TJ-BIO-170 (Tagikistan) il riconoscimento solo per le categorie di prodotti A e B, con esclusione delle categorie C, D, E e F.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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