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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2840

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2840 della Commissione, del 14 dicembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32023R2840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua la disciplina UE sulle misure di salvaguardia per l’acciaio alle modifiche intervenute in materia di trasferimenti verso l’Irlanda del Nord. A tal fine crea contingenti tariffari specifici per alcune categorie di prodotti siderurgici originari del Regno Unito e spediti direttamente in Irlanda del Nord, così da consentirne l’ingresso in franchigia doganale entro limiti dedicati. Il testo chiarisce inoltre la priorità di utilizzo tra il contingente specifico Regno Unito-Irlanda del Nord e il contingente "altri paesi". Le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2024.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 per istituire contingenti tariffari specifici per taluni prodotti siderurgici trasferiti dal Regno Unito all’Irlanda del Nord e disciplinare la priorità di utilizzo dei contingenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni di determinati prodotti di acciaio oggetto della misura di salvaguardia dell’Unione, limitatamente alle merci originarie del Regno Unito e trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, con immissione in libera pratica nel territorio dell’Irlanda del Nord. Il regolamento incide sull’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159, introducendo contingenti tariffari separati per alcune categorie di prodotti; non modifica i contingenti per le importazioni da paesi terzi nel territorio dell’Unione. È applicabile dal 1o gennaio 2024, ferma restando l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2840 della Commissione

Il regolamento modifica la disciplina UE delle misure di salvaguardia sull’acciaio per adeguarla ai trasferimenti di taluni prodotti siderurgici verso l’Irlanda del Nord. Il contesto è quello del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che prevede contingenti tariffari e, oltre soglia, un dazio di salvaguardia del 25%.

Finalità dell’intervento

La Commissione interviene per creare contingenti tariffari specifici destinati alle spedizioni dall’altre parti del Regno Unito all’Irlanda del Nord per alcune categorie di prodotti di acciaio originari del Regno Unito. L’obiettivo è evitare che tali flussi commerciali utilizzino impropriamente il contingente residuo riservato alle importazioni da "altri paesi" e, al contempo, assicurare che i trasferimenti verso l’Irlanda del Nord avvengano entro un contingente dedicato e separato.

Contesto normativo e coordinamento con altri atti

La modifica discende dal regolamento delegato (UE) 2023/2777, che ha inciso sul regolamento (UE) 2020/2170 in materia di applicazione dei contingenti tariffari a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord. In seguito a tale intervento, la Commissione ha ritenuto necessario adeguare il regolamento (UE) 2019/159 introducendo contingenti specifici per le merci originarie del Regno Unito e spedite direttamente in Irlanda del Nord, senza alterare l’allocazione o i volumi dei contingenti destinati alle importazioni di paesi terzi nel territorio dell’Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le nuove previsioni riguardano esclusivamente alcune categorie di prodotti siderurgici elencate nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2023/2777:

  • fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili, categoria 8;
  • fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili, categoria 9;
  • barre di rinforzo, categoria 13;
  • grandi tubi saldati, categoria 25A;
  • fili di acciai non legati, categoria 28.

La disciplina si applica alle merci originarie del Regno Unito che siano trasportate direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord e poi immesse in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord. Le merci interessate possono beneficiare del trattamento tariffario entro il nuovo contingente dedicato.

Volumi dei contingenti e struttura della tabella modificata

L’articolo 1 sostituisce le parti pertinenti della tabella IV.1 dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159, relativa ai volumi dei contingenti tariffari. La tabella aggiornate indica, per ciascuna categoria, i quantitativi applicabili nel sesto anno con suddivisione in due periodi:

  • dal 1o gennaio 2024 al 31 marzo 2024;
  • dal 1o aprile 2024 al 30 giugno 2024.

Per i nuovi contingenti Regno Unito-Irlanda del Nord sono assegnati numeri d’ordine specifici:

  • 09,8491 per la categoria 8;
  • 09,8492 per la categoria 9;
  • 09,8493 per la categoria 13;
  • 09,8494 per la categoria 25A;
  • 09,8495 per la categoria 28.

Per tali contingenti il dazio supplementare resta pari al 25% oltre il limite quantitativo applicabile.

Regola di priorità tra contingenti

L’articolo 2 introduce una regola di priorità netta: per i trasferimenti di merci da altre parti del Regno Unito all’Irlanda del Nord, deve essere utilizzato prima il contingente specifico "Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)". Solo dopo il suo esaurimento è possibile attingere al contingente "altri paesi" per ciascuna categoria interessata. La soluzione mira a preservare il contingente riservato agli operatori dell’Unione per i flussi ordinari e a evitare distorsioni nell’uso dei volumi residui.

Procedimento e decorrenza

La Commissione ha pubblicato un avviso in data 6 novembre 2023 per informare le parti interessate e raccogliere eventuali osservazioni. Nessuna osservazione è stata presentata. Le misure risultano inoltre conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia competente ai sensi dei regolamenti (UE) 2015/478 e 2015/755.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2024. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto della misura di salvaguardia sull’acciaio

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio. La salvaguardia assume la forma di un contingente tariffario: le importazioni entro il contingente sono in franchigia doganale, mentre oltre il contingente si applica un dazio di salvaguardia del 25%.

Nuovi contingenti tariffari per l’Irlanda del Nord

Sono istituiti contingenti tariffari specifici per le merci originarie del Regno Unito e trasportate direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord, limitatamente alle categorie indicate nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2023/2777. Le categorie interessate sono: fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili (categoria 8), fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili (categoria 9), barre di rinforzo (categoria 13), grandi tubi saldati (categoria 25A) e fili di acciai non legati (categoria 28).

Volumi e assegnazioni dei contingenti

L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159, le pertinenti parti della tabella IV.1 sui volumi dei contingenti tariffari. Per ciascuna categoria sono indicati i volumi per il sesto anno, con ripartizione semestrale dal 1o gennaio 2024 al 31 marzo 2024 e dal 1o aprile 2024 al 30 giugno 2024, nonché i codici NC, l’assegnazione per paese, l’aliquota del dazio supplementare del 25% e, per i nuovi contingenti Regno Unito-Irlanda del Nord, i rispettivi numeri d’ordine 09,8491, 09,8492, 09,8493, 09,8494 e 09,8495.

Priorità di utilizzo tra contingente UK-NI e contingente "altri paesi"

Per i trasferimenti di merci da altre parti del Regno Unito all’Irlanda del Nord, il contingente specifico "Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)" deve essere utilizzato per primo. Solo dopo il suo esaurimento tali spedizioni possono utilizzare il contingente "altri paesi" per ciascuna delle categorie elencate nell’allegato del regolamento (UE) 2020/2170.

Procedura e consultazione delle parti interessate

La Commissione ha pubblicato un avviso il 6 novembre 2023 per informare le parti interessate della necessità di modificare il regime e consentire osservazioni. Non sono state presentate osservazioni. Il regolamento è adottato conformemente al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito dagli articoli 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalesalvaguardie commercialiacciaioirlanda del nord

Testo integrale

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