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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2782

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006

Normativa europea32023R2782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce integralmente il precedente quadro tecnico sul controllo delle micotossine negli alimenti, aggiornando i metodi di campionamento e i criteri di prestazione analitica alla luce delle più recenti evidenze scientifiche. Introduce regole dettagliate per numerose categorie di prodotti e per situazioni particolari, come le partite molto grandi, il commercio al dettaglio e i prodotti confezionati sottovuoto. Stabilisce inoltre criteri armonizzati per validazione, conferma, screening, incertezza di misura e recupero, così da garantire uniformità dei controlli ufficiali nell’Unione.

Metodi di campionamento, preparazione dei campioni e criteri analitici per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine negli alimenti, con abrogazione del regolamento (CE) n. 401/2006.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali sugli alimenti effettuati nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625, per verificare il rispetto dei tenori massimi di micotossine stabiliti dal regolamento (UE) 2023/915. Riguarda il campionamento, la preparazione dei campioni e i metodi di analisi per numerose matrici alimentari, tra cui cereali, frutta secca, fichi secchi, arachidi, semi di albicocca, frutta a guscio, spezie, latte e prodotti lattiero-caseari, caffè, cacao, bevande, oli vegetali, integratori alimentari, polline, erbe essiccate, tè, alimenti per lattanti e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Prevede regole specifiche anche per partite molto grandi, partite immagazzinate o trasportate in modo da non consentire il prelievo da tutta la partita, nonché per il campionamento al dettaglio e per alcune confezioni sottovuoto. Il regolamento si applica dal 1° aprile 2024 ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; restano temporaneamente applicabili, fino al 1° gennaio 2029, le prescrizioni specifiche del regolamento (CE) n. 401/2006 per i metodi validati prima della data di applicazione del nuovo regolamento.

Metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 aggiorna in modo organico la disciplina tecnica dei controlli ufficiali sulle micotossine negli alimenti. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 401/2006, alla luce del regolamento (UE) 2023/915 che fissa i tenori massimi di talune micotossine e degli sclerozi della Claviceps spp. negli alimenti, e recepisce l’evoluzione scientifica e operativa maturata presso il laboratorio di riferimento dell’Unione.

Finalità e contesto

La finalità è assicurare criteri armonizzati di campionamento, preparazione dei campioni e analisi, in modo da rendere i controlli ufficiali comparabili e affidabili in tutta l’Unione. Il testo sottolinea che la distribuzione delle micotossine è spesso eterogenea, il che impone modalità di prelievo e di omogeneizzazione particolarmente rigorose; inoltre, il regolamento introduce regole per matrice e per tipologia di partita, nonché un regime transitorio per consentire ai laboratori di adeguare metodi e validazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, con riferimento agli alimenti soggetti a tenori massimi di micotossine. L’ambito comprende una vasta gamma di matrici, tra cui cereali, prodotti a base di cereali, frutta secca, fichi secchi, arachidi, semi di albicocca, frutta a guscio, spezie, latte e prodotti a base di latte, caffè, cacao, bevande, oli vegetali, integratori alimentari, polline, erbe essiccate, infusioni di erbe, tè, alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e prodotti trasformati solidi a base di ortofrutticoli.

Definizioni operative

L’articolo 1 fornisce le definizioni essenziali per l’applicazione del sistema di controllo. Tra queste, assumono rilievo:

  • la nozione di partita e sottopartita, per organizzare il prelievo;
  • le definizioni di campione elementare, campione globale, sottocampione e campione di laboratorio;
  • i concetti di recupero, distorsione e devianze statistiche di precisione (RSDr, RSDwR, RSDR);
  • il LOQ, la STC e il valore soglia per i metodi di screening;
  • la distinzione tra campioni negativi, sospetti, falsi negativi e falsi sospetti;
  • i campioni di controllo negativo e positivo, rilevanti per la validazione dei metodi.

Campionamento: regole generali

L’allegato I stabilisce le regole di base del campionamento. Ogni partita va campionata separatamente; le grandi partite devono essere, se possibile, suddivise in sottopartite da campionare singolarmente. Il prelievo è effettuato da personale designato dall’autorità competente, con cautele per evitare alterazioni della composizione e per garantire la sicurezza del personale. I campioni devono essere sigillati, etichettati e accompagnati da verbale di campionamento. I campioni replicati per fini di controversia devono essere prelevati dal campione globale omogeneizzato, nel rispetto delle norme nazionali sui diritti degli operatori.

Campionamento per categoria di prodotto

L’allegato I contiene metodi distinti per categoria merceologica, con pesi minimi dei campioni elementari e del campione globale, numero minimo di prelievi e, in molti casi, soglie diverse a seconda che la partita sia superiore o inferiore a determinati limiti (ad esempio 15, 50 o 500 tonnellate). In generale:

  • per cereali e prodotti analoghi, frutta secca, fichi secchi, arachidi, frutta a guscio, spezie, caffè, cacao e altri prodotti secchi si applicano piani di campionamento graduati per peso della partita;
  • per latte, prodotti lattiero-caseari, formule infantili e bevande si utilizzano metodi basati sul volume o sul peso della partita, con requisiti minimi specifici;
  • per oli vegetali, integratori alimentari, polline, erbe essiccate, tè e spezie in polvere sono previste regole dedicate;
  • per gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti a base di cereali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia si applica, in via generale, il metodo dei cereali;
  • per i prodotti trasformati solidi a base di ortofrutticoli sono previste regole specifiche, distinte da quelle della frutta secca.

Partite molto grandi, stive, sili e trasporti particolari

La parte N disciplina i casi in cui non sia possibile prelevare campioni da tutta la partita. In tali ipotesi il campionamento dinamico è preferito quando la partita è in movimento. Per partite molto grandi è previsto un numero di campioni elementari pari, per le porzioni superiori a 500 tonnellate, a 100 più la radice quadrata delle tonnellate della porzione. Sono poi regolati in modo specifico il campionamento di partite trasportate per nave, di depositi, di sili accessibili o chiusi e di grandi contenitori chiusi. L’operatore deve essere informato della procedura e, se contesta il metodo, deve consentire all’autorità competente di eseguire il prelievo sull’intera partita a sue spese.

Criteri di accettazione o rifiuto delle partite

Per ciascuna categoria sono fissati criteri di accettazione e rifiuto che tengono conto dell’incertezza di misura e, se del caso, della correzione per recupero. In linea generale, una partita è accettata se il campione di laboratorio non supera il tenore massimo oltre i limiti di incertezza; è rifiutata quando il risultato, corretto per recupero se necessario, meno l’incertezza di misura estesa risulta superiore al tenore massimo. Per gli sclerozi della Claviceps spp. e per alcuni prodotti specifici sono previste regole ulteriori, come il ricorso a sottocampioni e, in taluni casi, alla media di due sottocampioni.

Preparazione dei campioni e omogeneizzazione

L’allegato II impone una preparazione estremamente accurata dei campioni, proprio perché la contaminazione da micotossine è normalmente disomogenea. Il laboratorio deve omogeneizzare il campione completo così come ricevuto; per le aflatossine occorre limitare l’esposizione alla luce durante l’analisi. Per i frutti a guscio e i semi oleosi interi è prevista la determinazione del rapporto guscio/mandorla, da usare per calcolare la parte commestibile cui si applicano i tenori massimi del regolamento (UE) 2023/915.

Metodi di conferma: prestazioni e validazione

I metodi di conferma devono rispettare i requisiti dell’allegato III del regolamento (UE) 2017/625. I criteri di rendimento principali sono:

  • recupero medio tra 70 e 120 %, con eccezioni fino a 50-130 % in casi specifici;
  • RSDr e RSDwR ≤ 20 %;
  • RSDR preferibilmente ≤ 25 %.

Quando il tenore massimo riguarda una somma di tossine, i criteri si applicano sia alla somma sia alle singole tossine. Per talune micotossine sono previsti requisiti specifici di LOQ: ad esempio, aflatossina B1 a ≤ 0,1 μg/kg per alimenti per la prima infanzia e ≤ 1 μg/kg negli altri alimenti; ocratossina A a ≤ 10,0 μg/kg per taluni prodotti di confetteria a base di liquirizia e a ≤ 3,0 μg/kg per il cacao in polvere; per gli alcaloidi della Claviceps spp. sono indicati valori diversi per cereali e prodotti destinati ai lattanti.

Metodi di screening: validazione e interpretazione

Il regolamento distingue i metodi di screening quantitativi da quelli qualitativi. Per i metodi quantitativi, la validazione può essere condotta da un singolo laboratorio o mediante studi collaborativi, determinando valore soglia, falsi negativi e falsi sospetti. Sono disciplinati i campioni di controllo negativi e positivi, il numero minimo di repliche, la verifica di metodi già validati e la validazione continua nel tempo, con rideterminazione annuale del valore soglia.

Per i metodi qualitativi o binari, si rinvia agli orientamenti AOAC e ad altri protocolli riconosciuti. Il risultato dello screening deve essere espresso come “conforme” o “sospetto non conforme”; in caso di sospetto, va eseguita un’analisi di conferma.

Comunicazione dei risultati

Per i metodi di conferma il risultato deve essere espresso con eventuale correzione per recupero e come x ± U, dove U è l’incertezza di misura estesa con fattore di copertura 2 e livello di confidenza di circa il 95 %. È ammesso un valore predefinito del 50 % per l’incertezza estesa, se il laboratorio dimostra il rispetto dei criteri di precisione e di partecipazione a prove valutative. Quando il tenore massimo riguarda la somma di più tossine, devono essere indicati i risultati delle singole tossine; per gli alcaloidi della Claviceps spp. è ammessa l’indicazione delle coppie di epimeri.

Regime transitorio, abrogazione ed efficacia temporale

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 401/2006, sostituendolo integralmente. Tuttavia, per non interrompere le attività analitiche già validate, fino al 1° gennaio 2029 continuano ad applicarsi le prescrizioni specifiche dell’allegato II, punto 4.3, del regolamento abrogato ai metodi validati prima della data di applicazione del nuovo testo. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica solo dal 1° aprile 2024.

Disposizioni principali

Definizioni tecniche

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, partita, sottopartita, campione elementare, campione globale, sottocampione, campione di laboratorio, recupero, distorsione, RSDr, RSDwR, RSDR, LOQ, STC, metodo di screening, campione negativo, campione sospetto, metodi di conferma, valore soglia, campione di controllo negativo, campione notoriamente esente e campione di controllo positivo.

Regole di campionamento

L’articolo 2 dispone che il campionamento per il controllo dei tenori di micotossine avvenga secondo l’allegato I. Se un alimento non rientra in una categoria specifica, la procedura si determina in base alla dimensione delle particelle o alla similarità con un prodotto già classificato; se non è classificabile in alcuna categoria e le micotossine sono distribuite in modo omogeneo, si applica la procedura del regolamento (CE) n. 333/2007, allegato parte B.

Preparazione dei campioni e metodi di analisi

L’articolo 3 rinvia all’allegato II per i criteri di preparazione dei campioni e di analisi. L’allegato disciplina omogeneizzazione, trattamento dei campioni ricevuti, campioni replicati, criteri di rendimento dei metodi di conferma e di screening, nonché regole sulla comunicazione dei risultati.

Abrogazione e regime transitorio

L’articolo 4 abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 e prevede che i riferimenti al regolamento abrogato si intendano fatti al presente regolamento. Tuttavia, fino al 1° gennaio 2029, continuano ad applicarsi le prescrizioni specifiche dell’allegato II, punto 4.3, del regolamento (CE) n. 401/2006 ai metodi validati prima della data di applicazione del nuovo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° aprile 2024.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicontaminanti alimentarianalisi di laboratoriosalute pubblica

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