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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7438/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Balestra con sentenze irrevocabili (22/12/2016 e 08/06/2017). Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 164 e 168 c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva frainteso il principio imposto dalla sentenza delle Sezioni Unite "Longo" (n. 37345/23/04/2015): prima di revocare la sospensione condizionale il giudice dell'esecuzione deve verificare, acquisendo i fascicoli dei giudizi di cognizione, se il giudice della cognizione fosse documentalmente a conoscenza di cause ostative alla concessione del beneficio; se tale conoscenza sussiste, il potere di revoca è precluso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di Grosseto. La Corte ha ritenuto illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione perché, pur avendo accertato che i giudici della cognizione avevano avuto la possibilità di rilevare cause ostative (dato che nelle sentenze dei giudici di merito era indicata l'esistenza di precedenti condanne, sebbene seguite da riabilitazione), il giudice dell'esecuzione non ha tratto le conseguenze richieste dal principio consolidato (sentenza "Longo") e non ha rispettato il divieto di revocare il beneficio quando le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena e le cause ostative alla sua concessione; la Corte richiama che la presenza di cause ostative documentalmente note al giudice della cognizione impedisce al giudice dell'esecuzione di revocare il beneficio.

  • art. 168 cod. pen.

    Norma richiamata nel motivo di impugnazione (attinente alla disciplina della sospensione condizionale e sue conseguenze procedurali); la violazione dedotta riguarda l'applicazione delle regole sulla revoca del beneficio.

  • Sentenza Sezioni Unite "Longo" n. 37345 del 23/04/2015

    Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio

    Principio vincolante per il giudice dell'esecuzione: deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se il giudice della cognizione conosceva documentalmente le cause ostative; se la conoscenza è dimostrabile, il potere di revoca è precluso.

  • Sentenza Sezione Prima n. 29131 del 15/06/2022 (sentenza rescindente)

    Precedente della Corte che aveva già annullato ordinanza del Tribunale di Grosseto e imposto l'applicazione del principio "Longo" al giudice dell'esecuzione del rinvio.

Massime di principio

  • Prima di revocare la sospensione condizionale della pena il giudice dell'esecuzione deve acquisire e consultare i fascicoli dei giudizi di cognizione per verificare se il giudice della cognizione fosse documentalmente a conoscenza di cause ostative.
  • Se risulta che il giudice della cognizione aveva documentalmente conoscenza di cause ostative alla concessione del beneficio, il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale (il potere di revoca è precluso).
  • La mera esistenza di precedenti condanne, anche se seguite da riabilitazione, può costituire causa ostativa; tuttavia è decisivo che tali elementi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione al momento della concessione.
  • Il mancato rispetto della procedura di verifica imposta dalle Sezioni Unite comporta l'illegittimità dell'ordinanza di revoca e l'annullamento in sede di cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente impugnare la revoca dimostrando che gli elementi ostativi erano o potevano essere conosciuti dal giudice della cognizione, chiedendo l'applicazione del principio "Longo" e l'acquisizione dei fascicoli processuali.

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