Cassazione Civile, Ordinanza n. 07896/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da domande risarcitorie per danni da infiltrazioni lamentati dal proprietario di un loft ricavato in una grotta tufacea sottostante una rampa di proprietà condominiale. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che la causa primaria delle infiltrazioni fosse la fisiologica permeabilità dello strato tufaceo della volta. La corte d'appello, in parziale riforma e in contumacia del condominio, aveva invece condannato il condominio al pagamento di euro 13.044,06 per danno emergente, oltre spese anche dell'ATP. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2051 e 2697 c.c. e dell'art. 2 Cost., sostenendo che la corte d'appello avrebbe utilizzato una cognizione tecnica eccedente i propri poteri e che, in realtà, la causa del danno andava attribuita al fatto del danneggiato, che aveva destinato ad abitazione una grotta tufacea incompatibile con tale uso; 2) violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., deducendo il concorso colposo del danneggiato per non avere adottato le opere necessarie a protezione delle strutture tufacee; 3) violazione degli artt. 1117, 1223, 1125 e 2051 c.c., sostenendo che, essendo la struttura condominiale sovrastante quella danneggiata, i costi avrebbero dovuto essere ripartiti paritariamente tra condominio e proprietario sottostante, con esclusione delle voci non imputabili al condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutti e tre i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la censura non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava non su un preteso errore tecnico del giudice di merito, ma sulla mancata prova, da parte del condominio, che la causa delle infiltrazioni fosse la permeabilità della volta tufacea del locale. Quanto al secondo e al terzo motivo, ha osservato che il ricorrente non aveva indicato di avere sottoposto in precedenza ai giudici di merito le questioni rispettivamente del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. e della presunzione di comproprietà/ripartizione paritaria degli oneri ex art. 1117 e 1125 c.c.; pertanto le censure erano nuove e inammissibili. Non sono state liquidate spese in cassazione perché la controparte era rimasta solo intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura sul suo uso è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 2051 c.c.
Richiamato come norma sulla responsabilità da cosa in custodia, ma le relative doglianze non hanno superato il vaglio di ammissibilità.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la decisione impugnata è stata letta come fondata sulla mancata prova, da parte del condominio, della causa delle infiltrazioni.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza incidenza decisiva nella motivazione della Corte di cassazione.
art. 1227 c.c.
La questione del concorso colposo del danneggiato è stata ritenuta nuova perché non risultava devoluta ai giudici di merito.
art. 1117 c.c.
La dedotta presunzione di comproprietà non è stata esaminata nel merito perché la questione non risultava proposta nei precedenti gradi.
art. 1223 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al criterio di risarcibilità/riparto delle voci di danno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1125 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la ripartizione paritaria degli oneri tra proprietario sovrastante e sottostante; la questione è stata ritenuta nuova.
art. 696 c.p.c.
Richiamato come base dell'accertamento tecnico preventivo svolto per individuare le cause delle infiltrazioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal condominio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si dirige contro un presupposto motivazionale diverso o inesistente.
- La deduzione in cassazione di una questione che richieda accertamenti di fatto è inammissibile per novità se il ricorrente non dimostra specificamente di averla già sottoposta al giudice di merito, indicando anche l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- La censura relativa al concorso colposo del danneggiato e alla conseguente riduzione del danno ex art. 1227 c.c. presuppone che la relativa questione sia stata tempestivamente devoluta nei gradi di merito.
- La questione sulla ripartizione degli oneri e delle responsabilità tra condominio e proprietario dell'unità sottostante, fondata su presunzioni di comproprietà o su criteri di riparto ex art. 1125 c.c., non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata prova del nesso causale o della causa del danno, il ricorrente deve attaccare proprio quel passaggio probatorio, non limitarsi a prospettare una diversa lettura tecnica dei fatti.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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