Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1336/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot. del 29 ottobre 2025 della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato a mezzo P.E.C., con cui è stata formalizzata l'inidoneità del ricorrente con esclusione dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntanti e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, recante la seguente motivazione: <<La Commissione a conclusione del colloquio collegiale di verifica, valuta i requisiti dimostrati dalla S.V. nell'arco del contesto della selezione non aderenti ai requisiti previsti dallo specifico profilo attitudinale e, per tale motivo, esprime il seguente giudizio di sintesi: INIDONEO/A. La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando di concorso>>; - del verbale emesso in data 29 ottobre 2025 n. -OMISSIS- SEL di prot. con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale dell'odierno ricorrente; - dell'art. 12 del predetto bando di concorso nella parte in cui, al comma 5, prevede che: <<Al termine dei predetti accertamenti, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d), esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità” in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal “Profilo attitudinale” di riferimento quale Carabiniere in servizio nell'Arma dei Carabinieri, tenendo conto dell'eventuale “relazione psicologica”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso>>; - delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del <<Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntanti e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri>> e dell'annesso allegato A recante il <<Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi>>, determinazione n. 167/2-5-2004 CC di prot. dell'8 agosto 2025 del C.N.S.R; - ove occorra, della Determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma n. 167/3-4-1 CC di prot. del 5 settembre 2025 e seguenti, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi inclusi tutti gli atti, i documenti ed i verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, e sulla cui base è stato formulato il giudizio di non idoneità; e per l'adozione di opportune misure cautelari nel senso di consentire all'odierno ricorrente di prendere parte alla selezione previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali, con espressa disposizione di un nuovo colloquio e, ove favorevolmente esitata la procedura, nel senso di consentire al ricorrente di essere dichiarato idoneo al concorso con ogni statuizione consequenziale nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare l'intera procedura attitudinale per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202515844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti attitudinali lo ha giudicato inidoneo e lo ha escluso dal concorso, nonché il verbale della Commissione, la disposizione del bando relativa alla definitività del giudizio di inidoneità, le norme tecniche e il profilo attitudinale di riferimento, oltre agli atti presupposti e conseguenti. Ha chiesto la sospensione degli atti, la rinnovazione della procedura attitudinale con nuovo colloquio, l’ammissione alla selezione e, in subordine, il risarcimento del danno per perdita di chance. Il giudice ha rilevato che dagli atti non risultano né il profilo concorsuale prescelto dal ricorrente tra quelli indicati dal bando né se, per tale profilo, sia stata pubblicata la graduatoria finale di merito. Tali circostanze sono rilevanti perché, ove la graduatoria fosse stata pubblicata e non fosse stata tempestivamente impugnata, potrebbe essersi determinata la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’esclusione, in ragione del consolidamento per inoppugnabilità del provvedimento finale.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti istruttori dal ricorrente e dall’Amministrazione sul profilo concorsuale scelto, sull’eventuale pubblicazione della graduatoria definitiva relativa a tale profilo e sulla data di pubblicazione. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare osservazioni e chiarimenti, riservando all’esito la decisione cautelare. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, del bando di concorso

    Al termine dei predetti accertamenti, la commissione ... esprimerà ... un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità” ... Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso

    La disposizione disciplina il giudizio attitudinale, qualificandolo come definitivo e collegando all’inidoneità l’esclusione dal concorso; la sua applicazione è rilevante ai fini della verifica dell’interesse a ricorrere rispetto alla graduatoria finale.

  • art. 30 c.p.a.

    È indicato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, per perdita di chance; la relativa domanda non è stata ancora decisa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione riguarda l’esclusione da una procedura concorsuale, il giudice deve verificare se, nelle more del giudizio, sia stata pubblicata la graduatoria finale relativa al profilo prescelto e se tale graduatoria sia stata tempestivamente impugnata, poiché il suo eventuale consolidamento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’esclusione.
  • Se dagli atti non risultano elementi necessari per valutare la procedibilità del ricorso, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio, assegnando alle parti un termine per fornire chiarimenti documentati e riservando all’esito la decisione sulla domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.