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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 348 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva presunto, in capo ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, la distribuzione di utili extracontabili sulla base del maggior imponibile accertato nei confronti della società. L'incremento dell'imponibile societario, tuttavia, derivava esclusivamente dal disconoscimento della deducibilità di alcuni costi realmente sostenuti e non dall'accertamento di ricavi occultati o di componenti positivi non contabilizzati. I soci hanno contestato l'applicazione automatica della presunzione di distribuzione, sostenendo che la ripresa a tassazione non dimostrava l'esistenza di utili effettivamente formatisi e distribuiti.

La decisione

La presunzione di distribuzione ai soci non può operare in presenza di un maggior imponibile societario derivante soltanto dal disconoscimento di costi effettivamente sostenuti. In tale situazione, la ripresa fiscale esprime un incremento meramente contabile o fiscale del reddito imponibile, ma non prova l'esistenza di disponibilità finanziarie o di utili extracontabili concretamente distribuibili ai soci. Gli accertamenti emessi nei confronti dei soci devono pertanto essere annullati, salvo che l'Amministrazione dimostri ulteriori elementi idonei a provare l'effettiva formazione e distribuzione di utili occulti.

Norme richiamate

  • Presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa

    La ristrettezza della compagine sociale può consentire di presumere, salvo prova contraria, che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati conosciuti e distribuiti ai soci. La presunzione richiede però che si tratti di utili effettivamente formatisi e occultati, non di un semplice maggior reddito imponibile derivante da costi indeducibili.

  • Principio di effettività degli utili extracontabili

    La ripresa a tassazione di costi effettivamente sostenuti, ma fiscalmente non deducibili, non dimostra la disponibilità di somme non contabilizzate né la loro distribuzione ai soci. Il maggior imponibile fiscale non coincide necessariamente con un utile economico occulto.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci può operare quando l'accertamento societario riguarda ricavi occultati, vendite non contabilizzate o altri componenti positivi non dichiarati, ma non automaticamente quando deriva soltanto da costi ritenuti indeducibili.
  • È necessario distinguere tra maggior reddito imponibile e utili extracontabili: il primo può dipendere da una rettifica fiscale senza che esistano somme effettivamente disponibili o distribuibili.
  • Per imputare il maggior reddito ai soci, l'Amministrazione deve poter collegare la rettifica a utili realmente formatisi e, in caso di contestazione, il contribuente può dimostrare l'assenza di distribuzioni, la mancata formazione di liquidità o la natura esclusivamente fiscale della ripresa.
  • La ristrettezza della base azionaria costituisce un elemento presuntivo, ma non sostituisce la necessità di individuare un utile occulto effettivo: non consente di trasformare ogni maggiore imponibile societario in reddito automaticamente distribuito ai soci.

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