Cassazione Civile, Ordinanza n. 21202/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per complessivi euro 1.990.014,41, riferiti a saldi negativi di due conti correnti e a un residuo di mutuo chirografario. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte; il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla banca, aveva accolto parzialmente la domanda riconoscendo un'ulteriore somma in privilegio pignoratizio. Il fallimento ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) violazione dell'art. 1815 c.c. per mancato riconoscimento della nullità della clausola sugli interessi debitori, asseritamente usurari in origine, con conseguente debenza di interessi zero; 2) travisamento della prova e nullità della sentenza per non aver considerato le risultanze della CTU sul superamento del tasso soglia; 3) omesso esame e motivazione apparente sul fatto documentale dell'usurarietà dei tassi pattuiti; 4) violazione degli artt. 95 l. fall. e 112 c.p.c. per ultrapetizione e superamento dell'importo domandato, avendo il Tribunale ammesso complessivamente un credito superiore a quello richiesto; 5) violazione dell'art. 132 c.p.c. per contraddittorietà e incomprensibilità della motivazione sulla collocazione privilegiata e chirografaria delle somme ammesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento del successore a titolo particolare della banca. Ha accolto parzialmente il primo motivo limitatamente al conto corrente n. 448, ritenendo che la usurarietà va valutata al momento genetico del contratto e che la clausola che prevede interessi superiori al tasso soglia comporta, ex art. 1815, comma 2, c.c., la non debenza di interessi, anche se poi in concreto non applicati. Ha escluso che rilevi l'usura sopravvenuta per il conto n. 447 in assenza di usura originaria. Ha accolto anche il quarto motivo, qualificando il vizio come ultrapetizione da correggere in rinvio. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo e inammissibile il quinto perché diretto a un riesame di merito e comunque non fondato su vizi desumibili dal testo del decreto. Il decreto è stato quindi cassato nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma sul procedimento di opposizione allo stato passivo, utilizzata come base dell'opposizione decisa dal Tribunale.
art. 93 l. fall.
richiamato per il contenuto e il limite della domanda di ammissione al passivo formulata dalla banca.
art. 95 l. fall.
richiamato in tema di rispetto del perimetro della domanda e della decisione sul passivo.
art. 1815 c.c.
in presenza di usura genetica della clausola sugli interessi, gli interessi non sono dovuti; la verifica va fatta al momento della pattuizione, non in base alla successiva applicazione concreta.
art. 112 c.p.c.
richiamato per il divieto di ultrapetizione, ravvisato nella decisione impugnata.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione; il quinto motivo è stato però ritenuto inammissibile.
art. 117 TUB
richiamato per affermare la necessità della forma scritta ad substantiam di ogni condizione contrattuale praticata dalla banca.
art. 2-bis della legge 28/09
menzionato dal giudice di merito in relazione all'adeguamento contrattuale della capitalizzazione degli interessi.
art. 2797 c.c.
richiamato per osservare che talune facoltà di realizzo e reimpiego degli importi sono compatibili con il pegno regolare.
Massime di principio
- L'usura rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. deve essere verificata al momento genetico della pattuizione: se il tasso pattuito supera il tasso soglia, la clausola è colpita dalla sanzione della non debenza di interessi, anche se nel corso del rapporto non siano stati poi concretamente applicati tassi oltre soglia.
- La mera usura sopravvenuta, in assenza di usura originaria, non determina di per sé la nullità della clausola né la gratuità del rapporto.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo il giudice non può attribuire al creditore una somma superiore a quella domandata o decidere su collocazioni non devolute, pena ultrapetizione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito delle risultanze tecniche o documentali, quando la censura non evidenzi un effettivo vizio testuale della decisione.
- In tema di pegno, la qualificazione del rapporto dipende dal contenuto negoziale complessivo: la previsione di facoltà di riscossione e reimpiego degli importi alla scadenza è compatibile con il pegno regolare, non essendo di per sé indice decisivo di pegno irregolare.
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