Ordinanza n. 99/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 06.10.2025, notificato il 07.10.2025, con cui la Questura di Piacenza ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità croate, scaduto in data 26/01/2025, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Piacenza sulla conversione di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità croate in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento questorile del 6 ottobre 2025 con cui è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità croate, scaduto il 26 gennaio 2025, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato che agli atti risultava depositato dal ricorrente soltanto il provvedimento prefettizio di espulsione, e non anche il decreto questorile di rigetto oggetto dell'impugnazione; ha quindi ritenuto necessario acquisire tale documento ai fini della decisione.
La decisione
Il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio a carico delle parti, ordinando la produzione entro il 9 maggio 2026 di una copia del decreto questorile impugnato. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. L'ordinanza non decide né il merito dell'impugnazione né la domanda cautelare e non contiene una valutazione definita di fumus boni iuris o periculum in mora. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare, la cui trattazione è stata rinviata dopo l'acquisizione documentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, non risulta acquisito agli atti il provvedimento amministrativo direttamente impugnato, il giudice può ordinare alle parti la produzione di una copia dell'atto prima di decidere sulla domanda cautelare.
- La mancata disponibilità del provvedimento impugnato giustifica il rinvio della trattazione cautelare a una successiva camera di consiglio, senza che ciò comporti una decisione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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