Ordinanza n. 12/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) della determina n. 64 del 13/11/2025 (comunicata in data 17/11/2025) di aggiudicazione della procedura CIG: B3FE270D7B, avente ad oggetto «Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana comune di Mondovì»; 2) di tutti i verbali di gara nonché ove e per quanto lesiva della nota prot. n. 8201 del 25/09/2025 a firma del consulente nominato dalla S.A. che ha attestato l’equivalenza del CCNL applicato dalla controinteressata con quello indicato nella lex specialis; 3) ove e per quanto lesiva della lex specialis di gara; 4) della proposta di aggiudicazione; 5) della Determina a Contrarre; 6) tutti gli atti di gara ove interpretabili, così come fatto nella specie da parte della stazione appaltante, in modo non escludente per la società controinteressata; 7) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la declaratoria del diritto all’aggiudicazione della ECONOVA, dell’inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato con Proteo Ambiente ai fini della dichiarazione del diritto al subentro per l’intera durata dell’affidamento, con riserva di agire per il risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana, con i relativi atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendone la sospensione cautelare, la dichiarazione del diritto all'aggiudicazione, l'inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro. In particolare, ha contestato l'interpretazione dell'art. 1.2.1 del disciplinare, sostenendo una diversa portata dei requisiti relativi alla dotazione dei mezzi; ha dedotto censure collegate all'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 e alla disciplina dei costi della manodopera; ha inoltre contestato la valutazione di equivalenza tra il CCNL applicato dall'aggiudicataria e quello indicato nella lex specialis, nonché la conseguente mancata esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria. La stazione appaltante aveva aderito alla valutazione del consulente del lavoro incaricato, che aveva ritenuto equivalenti le tutele dei due contratti collettivi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'interpretazione dell'art. 1.2.1 del disciplinare, peraltro formulato in modo non cristallino, risultava prima facie smentita dall'art. 35.1 del capitolato, il quale imponeva almeno quattro squadre dotate di vasca elettrica da 2 metri cubi e postulava quindi, quale requisito di esecuzione, una dotazione minima di quattro mezzi elettrici. Quanto al secondo motivo, il richiamo all'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 contenuto nell'art. 3 del disciplinare appariva prima facie incompatibile con le censure dedotte. La valutazione della stazione appaltante sull'equivalenza delle tutele assicurate dal CCNL applicato dall'aggiudicataria rispetto a quello indicato nella lex specialis è stata qualificata come espressione di discrezionalità tecnica e, allo stato degli atti, non è apparsa manifestamente irragionevole o erronea. Il giudice ha quindi escluso il fumus boni iuris. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di un affidamento della durata di otto anni, anche in caso di successivo accoglimento del ricorso la ricorrente avrebbe potuto subentrare nell'esecuzione per un periodo significativo; non erano pertanto ravvisabili i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti per la tutela cautelare nel rito speciale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna delle tre parti intimate, oltre accessori. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 1° luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base generale della domanda cautelare incidentale.
art. 119, comma 4, c.p.a.
Il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti per l'accoglimento della misura cautelare nel rito speciale.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
Il richiamo alla disposizione contenuto nel disciplinare è stato ritenuto prima facie idoneo a escludere la fondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione dell'interpretazione della lex specialis non presenta fumus boni iuris quando la lettura proposta dal concorrente risulta prima facie smentita da una diversa clausola del capitolato che disciplina in modo puntuale i requisiti minimi di esecuzione.
- La valutazione della stazione appaltante sull'equivalenza delle tutele offerte da un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e, in sede cautelare, non può essere sostituita dal giudice in assenza di manifesta irragionevolezza o errore evidente.
- Nel giudizio cautelare relativo a una gara, la durata pluriennale dell'affidamento e la concreta possibilità di subentro del ricorrente in caso di eventuale accoglimento nel merito possono escludere la sussistenza dell'estrema gravità e urgenza necessaria per la sospensione dell'aggiudicazione.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, anche a un sommario esame, non risultano cumulativamente sussistenti il fumus boni iuris e i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dalla disciplina processuale applicabile.
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