Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato, in via analitico-induttiva, i redditi di una commerciante di abbigliamento per neonati e bambini, contestando una gestione antieconomica: merci acquistate per euro 36.550 sarebbero state vendute per soli euro 5.559, con ricarico fortemente negativo. L'atto recuperava maggiori imponibili ai fini Irpef e Irap, oltre a Iva e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, principalmente, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e sostenendo che gli studi di settore non fossero applicabili perché l'attività era cessata il 30 aprile 2011 e la vendita promozionale era finalizzata alla liquidazione del magazzino. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva invece accolto l'appello, ritenendo sia violato l'obbligo di contraddittorio preventivo sia non antieconomica, nel caso di cessazione dell'attività, la vendita sottocosto delle rimanenze. L'Agenzia ha proposto un unico motivo in cassazione deducendo violazione dell'art. 12 L. 212/2000, dell'art. 10 L. 146/1998 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio perché l'accertamento non si fondava solo sugli studi di settore, ma anche sull'antieconomicità della gestione, e che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nel non valorizzare la mancata prova contraria della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che il primo profilo censurato fosse infondato perché l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste solo nei casi di accertamento fondato sulla mera applicazione degli studi di settore, mentre nel caso concreto l'atto si basava anche sull'accertamento induttivo dell'antieconomicità della gestione. Quanto al secondo profilo, la Corte ha rilevato che la CTR aveva svolto una valutazione di merito sulla giustificazione addotta dalla contribuente, cioè la cessazione dell'attività e la conseguente necessità di liquidare il magazzino, valutazione non sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 2697 c.c. perché non comportava inversione dell'onere della prova ma apprezzamento delle prove. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole alla contribuente. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 12 L. 212/2000
Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando l'accertamento sia fondato sulla mera applicazione degli studi di settore.
art. 10 L. 146/1998
Gli studi di settore non operano automaticamente se l'accertamento si fonda anche su ulteriori elementi, come l'antieconomicità della gestione.
art. 2697 c.c.
La norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta in modo eventualmente non condivisibile se la parte onerata lo abbia assolto.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità o altre incongruenze.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato insieme all'art. 39 d.P.R. 600/1973 quale base dell'accertamento induttivo in materia IVA.
art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973
Nel testo compare questo riferimento, ma il ragionamento della Corte si riferisce chiaramente all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 quale norma sull'accertamento induttivo.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Eventuali contestazioni sul modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove non integrano violazione di legge ma, semmai, vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti.
Cass. S.U. n. 5792 del 05/03/2024
È richiamata per ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo è a pena di nullità solo negli accertamenti fondati sulla mera applicazione degli studi di settore; se l'atto impositivo si fonda anche su ulteriori elementi istruttori, come l'antieconomicità dell'attività, tale obbligo non opera.
- In tema di accertamento tributario, la formalmente regolare tenuta della contabilità non impedisce l'accertamento induttivo quando la gestione risulti intrinsecamente inattendibile per incongruenze economiche rilevanti; in tal caso l'Amministrazione può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- Contestata l'antieconomicità della gestione, grava sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni e prova contraria idonee a superare la presunzione sfavorevole dell'Ufficio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice di merito distribuisce l'onere della prova in modo errato, non quando valuta le prove e ritiene, anche eventualmente in modo opinabile, che la parte onerata abbia assolto il proprio carico probatorio.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito, purché la motivazione sia superiore al minimo costituzionale.
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