Sentenza del 02/11/2016 n. 6588 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Società di comodo - Contratto di affitto agrario - Cespiti ceduti a legale rappresentante della Sas - Mancato raggiungimento del reddito minimo - Applicabilità della disciplina ex l. 724/1994 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. Il contratto di affitto agrario dei cespiti, pur impedendo il raggiungimento dei parametri di operatività e del reddito minimo presunto, è stato considerato una circostanza straordinaria e non riconducibile alla volontà elusiva della società. Pertanto, non sussistevano i presupposti per applicare la disciplina delle società di comodo prevista dalla legge n. 724/1994.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione della disciplina sulle società di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. La Sas non aveva raggiunto la soglia di operatività e il reddito minimo presunto perché aveva concesso in affitto agrario i propri cespiti al legale rappresentante. L'Amministrazione riteneva tale mancato raggiungimento indice della natura non operativa della società e pretendeva l'applicazione della disciplina presuntiva. La società sosteneva invece che l'affitto agrario costituisse un evento straordinario, indipendente dalla propria volontà e non sintomatico di un'attività meramente artificiosa o priva di effettiva operatività.
Norme richiamate
Legge n. 724/1994, art. 30
La disciplina sulle società non operative non si applica automaticamente per il solo mancato raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo presunto quando tale risultato dipende da circostanze straordinarie, oggettive e non indicative dell'inoperatività della società.
Codice civile, art. 2247
La società è caratterizzata dall'esercizio in comune di un'attività economica mediante conferimenti e dalla divisione degli utili; la verifica della sua effettiva operatività deve quindi considerare la concreta attività svolta e non soltanto il risultato dei parametri presuntivi.
Legge n. 203/1982, art. 45
La norma, in materia di contratti agrari, costituisce il riferimento per la qualificazione del rapporto di affitto agrario che, nel caso esaminato, è stato considerato una circostanza idonea a giustificare il mancato raggiungimento dei parametri fiscali.
Cassazione, sentenza n. 21538/2015
Il richiamo conferma la necessità di valutare le circostanze concrete e le ragioni oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo, senza applicare in modo meramente automatico la presunzione di non operatività.
Corte costituzionale, sentenza n. 318/2002
Il riferimento sostiene la compatibilità costituzionale della disciplina delle società di comodo nella misura in cui essa consenta di dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive che giustificano il mancato superamento dei parametri presuntivi.
Massime di principio
- Il mancato raggiungimento dei parametri delle società di comodo non determina necessariamente, da solo, l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994.
- Il contribuente può superare la presunzione di non operatività dimostrando circostanze oggettive, straordinarie e documentabili che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo.
- La concessione in affitto di beni aziendali, anche a un soggetto collegato come il legale rappresentante, non è automaticamente elusiva: occorre verificare la natura, le condizioni e la concreta giustificazione economica del contratto.
- La valutazione deve concentrarsi sull'effettiva operatività della società e sulle ragioni del mancato conseguimento dei parametri, evitando un'applicazione puramente automatica delle soglie presuntive.
- Per una situazione analoga è essenziale conservare il contratto, la documentazione relativa alla sua esecuzione, le ragioni economiche o organizzative dell'affitto e ogni elemento utile a dimostrare che il mancato reddito non dipende da una scelta artificiosa volta a sottrarre materia imponibile.
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