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Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 29086 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2005, applicata ai pannelli installati sui distributori automatici situati nelle aree di accesso ai binari della stazione ferroviaria di Pordenone. Deduceva, in particolare, l'insufficiente motivazione dell'avviso, l'assenza del presupposto impositivo poiché i binari sarebbero accessibili soltanto ai viaggiatori muniti di biglietto, l'applicabilità dell'esenzione prevista per la pubblicità connessa ai servizi di trasporto e l'esenzione per le insegne di esercizio inferiori a cinque metri. Contestava inoltre la superficie delle insegne e la mancata indicazione dei parametri tariffari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la sentenza della CTR. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, poiché indicava ubicazione, numerazione dei distributori, contenuto della pubblicità ed elementi di calcolo; le delibere tariffarie comunali pubblicate non dovevano necessariamente essere allegate. Ha stabilito che le aree interne della stazione ferroviaria, anche se accessibili solo ai possessori di biglietto, sono luoghi aperti al pubblico ai fini dell'imposta, essendo sufficiente la possibilità astratta che il messaggio raggiunga una pluralità indeterminata di destinatari. Ha escluso l'esenzione per la pubblicità inerente all'attività di trasporto, poiché la vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici non è funzionalmente connessa al trasporto ferroviario. Ha inoltre escluso l'esenzione per le insegne fino a cinque metri, perché il distributore non costituisce la sede legale o effettiva della società. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione e trascrizione della prova asseritamente trascurata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    L'atto amministrativo deve essere motivato, ma la Corte ha ritenuto che l'avviso contenesse elementi sufficienti per comprendere la pretesa e consentire la difesa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'obbligo di allegare o riprodurre gli atti richiamati riguarda quelli necessari a comprendere le ragioni, anche fattuali, della pretesa. Non occorre allegare atti normativi o regolamenti comunali già conoscibili perché regolarmente pubblicati.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5

    Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità ricorre quando il messaggio è potenzialmente percepibile da una pluralità indeterminata di persone in ragione dell'ubicazione del mezzo. Anche le aree della stazione accessibili ai soli viaggiatori muniti di biglietto sono considerate luoghi aperti al pubblico.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. e)

    La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico è esente se inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto.

    L'esenzione è limitata alla pubblicità direttamente collegata all'attività dell'impresa di trasporto. La commercializzazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici non è stata ritenuta funzionalmente connessa al trasporto ferroviario.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis

    L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

    L'esenzione riguarda le insegne che identificano la sede legale o effettiva dell'attività. Un distributore automatico collocato in un luogo diverso dalla sede della società non può essere equiparato alla sede, né considerato una sua pertinenza.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 7, 8, 10 e 12

    Le disposizioni disciplinano superficie, dichiarazione, accertamento e determinazione dell'imposta. Le contestazioni sulla superficie devono essere adeguatamente specifiche e documentate.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove, ma soltanto il controllo della corretta applicazione della legge e dei vizi processuali dedotti nei limiti previsti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, un luogo può essere considerato aperto al pubblico anche se l'accesso è subordinato a una condizione, come il possesso di un biglietto, quando il messaggio sia potenzialmente rivolto a una pluralità indeterminata di utenti.
  • Le esenzioni fiscali sono interpretate restrittivamente: non possono essere estese a situazioni soltanto analoghe a quelle espressamente previste dalla legge.
  • La pubblicità all'interno di una stazione è esente solo se riguarda direttamente l'attività dell'impresa di trasporto; le attività commerciali autonome, come la vendita di cibi e bevande, restano normalmente imponibili.
  • L'esenzione per le insegne di esercizio fino a cinque metri richiede che l'insegna identifichi la sede effettiva dell'attività. Un punto di vendita o un distributore remoto non coincide automaticamente con la sede della società.
  • Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica i beni o mezzi pubblicitari, la loro ubicazione, il contenuto rilevante e gli elementi utilizzati per calcolare l'imposta, permettendo al contribuente di difendersi.
  • In Cassazione non è sufficiente richiamare genericamente una perizia o un documento: occorre indicarne con precisione contenuto, rilevanza e parti trascurate, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

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