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Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di annullamento in autotutela dei titoli abilitativi relativi a una sala commiato, con ordine di cessazione dell’attività e ripristino dello stato dei luoghi, nonché ordinanza successiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa esercente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, la determinazione comunale n. 32 del 23 aprile 2026, qualificata come annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, avente a oggetto il Titolo Unico n. 37/2020 e i titoli successivi, nonché il provvedimento del SUAP adottato in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6487/2025, con il quale sono stati annullati ulteriori titoli e segnalazioni relativi all’attività. Sono stati inoltre impugnati gli atti conseguenti, inclusa l’ordinanza del 20 maggio 2026. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla qualificazione della determinazione n. 32/2026 come provvedimento di autotutela. Dal testo emerge che la società ha dedotto censure ulteriori rispetto alla contestazione della qualificazione giuridica dell’atto, ritenute meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito; il testo non specifica analiticamente tutti i vizi dedotti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare della società, sospendendo l’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che, anche indipendentemente dalla possibile erronea qualificazione della determinazione n. 32/2026 come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente richiedano un adeguato approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre ravvisato un periculum in mora indubbio, sia per il rischio di chiusura dell’attività aziendale, sia considerando l’esigenza del Comune di disporre di una sala commiato durante i lavori di manutenzione della struttura ospedaliera analoga. È stata quindi disposta la sospensione cautelare dell’esecuzione degli atti impugnati. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 23 giugno 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento in autotutela

    Il provvedimento comunale è stato qualificato come annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies, ma il TAR ha ritenuto che la correttezza di tale qualificazione non fosse decisiva ai fini cautelari, dovendo essere approfondite anche le ulteriori censure.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda e la decisione cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, anche quando sia controversa la qualificazione dell’atto amministrativo come annullamento d’ufficio, il giudice può fondare la tutela interinale sull’esigenza di approfondire ulteriori censure dedotte contro l’atto, rinviando al merito la definizione della corretta qualificazione giuridica.
  • Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione del provvedimento amministrativo comporti la chiusura dell’attività economica del ricorrente, soprattutto se tale attività soddisfa nel contempo un’esigenza di interesse pubblico locale.
  • Nella valutazione cautelare occorre bilanciare il pregiudizio derivante al privato dall’esecuzione dell’atto con le esigenze rappresentate dall’amministrazione, comprese quelle relative alla continuità di un servizio o di una struttura necessaria alla collettività.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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