Sentenza n. 1113/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, resa sul ricorso R.G. n. -OMISSIS- dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. I civ. in data 10.06.2025 e notificata in data 02.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge come da certificazione di Cancelleria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Comune al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, limitatamente al capo relativo alla condanna del Comune al pagamento di € 5.000,00. Ha chiesto l’ingiunzione all’amministrazione di adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di Palermo di dare puntuale e completa esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, stabilendo un termine di ulteriori sessanta giorni per l’intervento sostitutivo su istanza di parte. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 115/2002. Ha inoltre disposto, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di disporre una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata fissata negli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
d.P.R. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta, da effettuarsi con decreto collegiale; la parcella deve essere presentata nei termini previsti dall’art. 71.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento dell’amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento spontaneo e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata negli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della decisione di ottemperanza fino all’insediamento del commissario ad acta.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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