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Sentenza

Sentenza n. 2211/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del silenzio/inadempimento serbato dal Comune di Massa Lubrense sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi ai sensi degli artt. 22 e ss. Della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in data 16/10/2025 nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della documentazione oggetto della detta istanza e la conseguente condanna dell’Amm.ne al rilascio della stessa.

Giustizia amministrativa202507088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'interesse conoscitivo del ricorrente era stato pienamente soddisfatto mediante l'integrale ostensione della documentazione richiesta. Poiché l'accesso è stato consentito solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico dell'amministrazione resistente, liquidandole in complessivi 1.500 euro, oltre accessori di legge.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio/inadempimento e diniego sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi del 16 ottobre 2025, relativa all'occupazione di suolo in Via IV Novembre da parte di un'impresa commerciale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Comune di Massa Lubrense sull'istanza di accesso del 16 ottobre 2025 e l'accertamento del proprio diritto a ottenere la documentazione relativa all'occupazione di suolo pubblico da parte dell'impresa individuale controinteressata. Il Comune si è costituito e ha depositato, tra l'altro, la nota di riscontro all'istanza del 23 dicembre 2025 e la documentazione richiesta. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva consentito l'integrale accesso alla documentazione.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale costituisce il fondamento della pretesa azionata; l'integrale ostensione della documentazione nel corso del giudizio ha soddisfatto l'interesse conoscitivo e determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso in materia di accesso documentale, l'amministrazione consente l'integrale ostensione dei documenti richiesti, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se la soddisfazione dell'istanza di accesso interviene soltanto a seguito della proposizione del ricorso, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale, in quanto la condotta amministrativa ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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