Sentenza n. 393/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 333/2024 in data 22 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 333/2024, recante condanna del Ministero ad attribuire alla docente € 1.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 333/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 15 luglio 2024 e ne ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 30 gennaio 2026. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo sulla Carta del docente e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la sua notificazione al Ministero, l’inottemperanza dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Parma entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario operi entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da un provvedimento giurisdizionale non eseguito.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha constatato il decorso.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale parametro per la corresponsione di interessi o rivalutazione sul credito riconosciuto alla docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Sono richiamati nella domanda di ottemperanza con riferimento alle modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- L’omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un’amministrazione, una volta documentati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, legittima il ricorso al giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione debitrice di compiere gli adempimenti specificamente imposti dal giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice; quando l’incarico è affidato a un dipendente già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto un compenso per l’attività commissariale.
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