Cassazione Penale, Sentenza n. 9209/2022 del 17/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Ricucci nei confronti dei componenti del collegio giudicante. La difesa sosteneva che l'assegnazione della causa era stata condizionata da una sollecitazione del pubblico ministero volta a far assegnare il processo a una sezione/collegio 'abbinato' al PM, determinando un'apparenza di parzialità; per tale motivo chiedeva altresì di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., e di ampliare le ipotesi di ricusazione (petitum additivo) includendo l'ipotesi di assegnazione condizionata da richieste delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata e condiviso il giudizio della Corte di appello secondo cui l'assegnazione della causa era avvenuta secondo le ordinarie regole tabellari e non in conseguenza della richiesta del PM. Pertanto non sussisteva una lesione concreta della terzietà o dell'imparzialità del collegio; inoltre l'ampliamento delle ipotesi di ricusazione richiesto sarebbe, a giudizio della Corte, suscettibile di favorire manovre speculative e di compromettere l'applicazione delle regole tabellari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina le ipotesi tassative di ricusazione; la Corte ha ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente fossero estranee alle ipotesi previste e che l'ampliamento richiesto non fosse giustificabile alla luce della rilevanza e della concreta incidenza sull'assegnazione del giudice.
art. 627, cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola il giudizio sulla ricusazione presso la Corte d'appello; la Corte del merito ha deciso la questione ai sensi di questa disposizione.
art. 23, comma 2, legge n. 87/1953
Riferita dalla difesa in relazione alla disciplina di assegnazione dei collegi; la Corte ha ritenuto la sua invocazione inidonea a dimostrare che la scelta non fosse avvenuta secondo le regole tabellari ordinarie.
art. 25 Cost.
Principio del giudice naturale e della terzietà del giudice; la Corte ha valutato che l'apparenza di parzialità non era concretamente determinata dall'azione del PM né dalla coincidenza indicata e quindi non sussisteva violazione rilevante.
art. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e art. 6 CEDU, art. 47 CDFUE
Parametri costituzionali e convenzionali implicitamente richiamati dalla difesa per sostenere la questione di legittimità; la Corte ha rilevato che tali parametri non sono stati adeguatamente specificati né dimostrata la rilevanza della questione nel caso concreto.
art. 319-ter cod. pen.
Norma penale che individua il reato contestato nell'azione principale, richiamata a titolo di contesto fattuale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per le pronunce conseguenti alla declaratoria di inammissibilità; applicata per le conseguenze processuali e la condanna alle spese.
Massime di principio
- Le ipotesi di ricusazione sono tassative: per essere accolta una ricusazione devono ricorrere i presupposti espressamente previsti dall'art. 37 c.p.p., salvo che non sia sollevata una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.
- L'apparenza di parzialità deve essere sorretta da una concreta incidenza sulla designazione del giudice; mere richieste o interferenze astratte, prive di effetti reali sull'assegnazione, non sono in genere idonee a fondare la ricusazione.
- Per prospettare una questione di legittimità costituzionale occorre indicare con chiarezza i parametri costituzionali o convenzionali violati e dimostrare la rilevanza della questione rispetto al caso concreto; argomentazioni generiche o suggestive rischiano l'inammissibilità.
- Il sistema tabellare di assegnazione ha carattere predeterminato e mira a garantire obiettività e imparzialità: ampliamenti delle ipotesi di ricusazione che ne compromettano l'operatività possono essere ritenuti lesivi dell'interesse alla corretta organizzazione della giurisdizione.
- In situazioni simili è opportuno documentare in modo puntuale il nesso causale tra la condotta dell'organo (es. richiesta del PM) e la concreta assegnazione al giudice o collegio, nonché indicare esattamente le norme e i parametri violati, per evitare l'inammissibilità per difetto di rilevanza o per genericità.
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