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Circolare

Circolare numero 126 del 3-7-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 147/1997, fissa l’importo definitivo per l’anno 2000 e quello provvisorio per l’anno 2002 del trattamento speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Per il 2000 è previsto il 50% del salario lordo medio annuo di riferimento, con conguaglio del 10% rispetto al 40% già corrisposto in via provvisoria; per il 2002 la misura provvisoria è confermata nel 40% del medesimo salario. La circolare richiama inoltre le istruzioni contabili già impartite con precedenti disposizioni del 1998.

Determinazione dell’importo definitivo 2000 e provvisorio 2002 del trattamento speciale di disoccupazione per frontalieri italiani in Svizzera

Trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori frontalieri italiani in Svizzera: determinazione degli importi 2000 e 2002

La circolare dell’INPS dà attuazione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 4 giugno 2002, adottata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147. L’intervento riguarda il trattamento speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e contiene sia la quantificazione dell’importo definitivo relativo all’anno 2000 sia la fissazione dell’importo provvisorio per l’anno 2002, oltre al richiamo delle istruzioni contabili già vigenti.

Importo definitivo per l’anno 2000

Per l’anno 2000 la prestazione è determinata in misura pari al 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione. Il salario di riferimento comprende eventuali indennità per malattia e infortuni ed esclude l’assegno per il nucleo familiare. Il reddito da considerare è quello percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.

Poiché ai lavoratori frontalieri interessati era già stato corrisposto un importo provvisorio pari al 40% del salario di riferimento, la circolare dispone il pagamento del conguaglio residuo nella misura del 10%.

Importo provvisorio per l’anno 2002

Per l’anno 2002 l’importo provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione è fissato nella misura del 40% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione. Anche in questo caso il calcolo avviene sul salario percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione, comprensivo delle eventuali indennità per malattia e infortunio e con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare.

La misura si applica ai lavoratori frontalieri il cui rapporto di lavoro è cessato o cesserà nel periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, inclusi i lavoratori stagionali per mancato rinnovo del contratto.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione delle prestazioni la circolare non introduce regole nuove, ma rinvia espressamente alle istruzioni già contenute nel punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, successivamente modificate con le istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n. 112 del 27 maggio 1998, relativa al pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

Quadro operativo

In sintesi, la circolare:

  • definisce l’importo definitivo del trattamento per il 2000 e ordina il conguaglio del 10% rispetto a quanto già versato;
  • conferma per il 2002 un importo provvisorio pari al 40%;
  • circoscrive la platea ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, compresi gli stagionali nei casi di mancato rinnovo;
  • richiama le precedenti istruzioni contabili del 1998 per la corretta registrazione delle prestazioni.

Punti principali

Oggetto e base normativa

La circolare riguarda il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. La determinazione degli importi avviene ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, sulla base della deliberazione n. 231 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 giugno 2002.

Importo definitivo per l’anno 2000

Per l’anno 2000 l’importo definitivo della prestazione è fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortuni e con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione. Poiché ai lavoratori interessati era già stato corrisposto un importo provvisorio pari al 40%, la circolare prevede il pagamento del conguaglio nella misura del 10%.

Importo provvisorio per l’anno 2002

Per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera il cui rapporto di lavoro è cessato o cesserà nel periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, compresi i lavoratori stagionali per mancato rinnovo del contratto, l’importo provvisorio del trattamento è fissato nella misura del 40% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio e con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione delle prestazioni la circolare rinvia alle istruzioni contenute nel punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate dalle istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n. 112 del 27 maggio 1998, relative al pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

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