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Circolare

Circolare numero 125 del 2-7-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare annuncia l’invio, ai committenti e ai professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, degli avvisi di pagamento delle sanzioni per i ritardati versamenti contributivi relativi agli anni 1996 e 1997. Gli avvisi, spediti tramite Postel con raccomandata A.R., contengono un prospetto con scadenze, date di effettivo versamento e sanzioni calcolate, così da consentire agli interessati di verificare la correttezza dei conteggi e segnalare eventuali errori alla sede competente. La circolare indica inoltre i codici contributo da usare nel modello F24, il termine di pagamento di 30 giorni dalla ricezione e l’esclusione dal recapito per la Pubblica Amministrazione e gli enti territoriali.

Gestione separata: invio generalizzato degli avvisi di pagamento per sanzioni da ritardato versamento dei contributi 1996-1997

Gestione separata: avviso generalizzato per sanzioni da ritardato versamento dei contributi 1996-1997

La circolare disciplina l’invio degli avvisi di pagamento relativi alle sanzioni per ritardato versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. L’iniziativa riguarda i committenti e i professionisti non iscritti ad alcuna cassa previdenziale e si inserisce nel più ampio processo di uniformazione dei controlli sulla regolarità contributiva.

Finalità dell’intervento e modalità di invio

L’Istituto comunica di aver predisposto l’invio, tramite Postel, di un avviso di pagamento corredato da un prospetto riepilogativo. Il prospetto riporta le scadenze applicabili, la data del versamento effettivamente eseguito e le sanzioni calcolate dal programma, così da consentire ai destinatari una verifica autonoma rispetto alla propria documentazione contabile e contributiva. In presenza di eventuali discordanze, gli interessati possono segnalarle alla sede competente per le necessarie verifiche.

Scadenze contributive richiamate per il 1996 e il 1997

Per agevolare il controllo, la circolare riepiloga le scadenze da assumere a riferimento:

  • per il 1996, il termine ordinario è il 20 del mese successivo al pagamento del compenso, ai sensi del DM 281/96, art. 1, comma 4;
  • per la fase iniziale dell’assicurazione, il termine di pagamento è stato fissato al 20/06/1996 per gli iscritti dal 1/04/1996 e al 20/08/1996 per i soggetti titolari di altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, in base al D.L. 295/1996 art. 4 e al D.L. 166/1996 art. 4;
  • per i liberi professionisti, per il 1996 sono indicati acconto al 31/01/1997 e saldo al 02/06/1997;
  • per il 1997, il termine ordinario è il 20 del mese successivo;
  • per i liberi professionisti nel 1997 sono indicati 1° acconto al 02/06/1997, 2° acconto al 30/11/1997 e saldo al 15/07/1998.

Contenuto del prospetto e gestione dei casi cumulativi

La circolare specifica che, quando i committenti hanno effettuato versamenti cumulativi per più collaboratori, il prospetto di calcolo non riporta i codici fiscali dei singoli collaboratori, ma soltanto quello del committente. Ciò viene evidenziato per chiarire la modalità di lettura del documento allegato all’avviso.

Codici contributo da utilizzare nel modello F24

L’avviso riporta anche i codici contributo da indicare nella casella "codice contributo" della delega unificata modello F24:

  • COS, per le sanzioni riferite a pagamenti in ritardo effettuati dai committenti;
  • POS, per i pagamenti in ritardo da parte dei liberi professionisti.

Esclusione della Pubblica Amministrazione

La circolare richiama l’art. 116, comma 11, della L. 388/2000, precisando che dal 1° gennaio 2001 è cessato il regime speciale che esonerava la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici Territoriali dal pagamento di oneri accessori. Tuttavia, l’avviso non è stato inviato ai soggetti rientranti nel comparto della Pubblica Amministrazione.

Termine di pagamento, spedizione con A.R. e effetti giuridici

L’avviso è spedito con raccomandata con avviso di ricevimento e concede 30 giorni dalla ricezione per effettuare il pagamento. Gli avvisi di ricevimento vengono restituiti alle sedi competenti per l’acquisizione e la gestione dei crediti. La comunicazione costituisce inoltre atto interruttivo di ogni termine prescrizionale relativo ai periodi e agli importi richiesti, ai sensi dell’art. 2943 del Codice Civile.

Prospettive operative successive

La circolare annuncia infine che, con successivo messaggio, sarà resa disponibile una procedura informatica per individuare e marcare le inadempienze in attesa di ricalcolo o annullamento, qualora siano forniti ulteriori elementi dagli interessati o emergano contestazioni valide.

Punti principali

Ambito dell’iniziativa

L’Istituto avvia un invio generalizzato degli avvisi per richiedere le sanzioni dovute per ritardato versamento della contribuzione alla gestione separata, nell’ambito dell’omogeneizzazione dei controlli sulla regolarità dei pagamenti. L’azione riguarda committenti e professionisti non iscritti ad alcuna cassa previdenziale, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della L. 335/1995.

Contenuto dell’avviso e funzione del prospetto allegato

L’avviso è inviato tramite Postel e contiene un prospetto illustrativo con le scadenze, la data del versamento effettuato e le sanzioni calcolate dal programma. Tali elementi consentono al destinatario di confrontare i dati con la propria documentazione e, in caso di difformità, di segnalarle alla sede competente per eventuali ricalcoli o annullamenti.

Scadenze indicate per gli anni 1996 e 1997

Per il 1996, il termine ordinario era il 20 del mese successivo al pagamento del compenso; per l’avvio dell’assicurazione erano previsti termini speciali: 20/06/1996 per gli iscritti dal 1/4/1996 e 20/08/1996 per i soggetti titolari di altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati. Per i liberi professionisti: acconto al 31/01/1997 e saldo al 02/06/1997. Per il 1997, il termine ordinario era il 20 del mese successivo, con 1° acconto al 02/06/1997, 2° acconto al 30/11/1997 e saldo al 15/07/1998.

Indicazioni operative per i pagamenti

Nel caso di committenti che abbiano versato cumulativamente per più collaboratori, il prospetto di calcolo riporta solo il codice fiscale del committente, non quelli dei collaboratori. L’avviso indica anche i codici contributo da usare nella casella "codice contributo" del modello F24: COS per le sanzioni relative a pagamenti in ritardo dei committenti e POS per i pagamenti in ritardo dei liberi professionisti.

Esclusione della Pubblica Amministrazione

A seguito dell’art. 116, comma 11, della L. 388/2000, cessato dal 1° gennaio 2001 il regime che esonerava la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici Territoriali dal pagamento di oneri accessori, la circolare precisa che l’avviso non è stato inviato ai soggetti rientranti nel comparto della Pubblica Amministrazione.

Termine di pagamento e valore dell’atto

La lettera è inviata con avviso di ricevimento e fissa il termine di pagamento a 30 giorni dalla ricezione. Inoltre, l’avviso di pagamento costituisce atto interruttivo di ogni termine prescrizionale relativo ai periodi e agli importi richiesti, ai sensi dell’art. 2943 del Codice Civile.

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