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Circolare

Circolare numero 24 del 02-07-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’estensione della tutela previdenziale INPGI ai giornalisti pubblicisti, introdotta dalla legge n. 388/2000, non riguarda i giornalisti già iscritti all’ENPALS quando svolgono attività non giornalistica. Vengono inoltre disciplinate le condizioni in cui i contributi versati all’ENPALS possono essere restituiti alle imprese, con riferimento alle controversie sulla natura dell’attività svolta, agli eventuali effetti pensionistici e alla decorrenza degli interessi legali.

Iscrizione previdenziale dei giornalisti pubblicisti e restituzione dei contributi ENPALS

Iscrizione previdenziale dei giornalisti pubblicisti e restituzione dei contributi ENPALS

La circolare interviene per chiarire l’effetto dell’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sui giornalisti pubblicisti e per definire le condizioni di eventuale restituzione dei contributi previdenziali versati all’ENPALS. Il documento distingue nettamente tra attività giornalistica e attività non giornalistica svolta nell’ambito di imprese dello spettacolo o assimilate, precisando anche i rapporti con le prestazioni pensionistiche già liquidate.

Estensione della tutela INPGI ai giornalisti pubblicisti

L’art. 76 della legge n. 388/2000, modificando l’art. 38 della legge n. 416/1981, ha esteso dal 1° gennaio 2001 la tutela previdenziale gestita dall’INPGI anche ai giornalisti pubblicisti di cui all’art. 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, purché titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

La circolare richiama la definizione di giornalista pubblicista: si tratta del soggetto iscritto nell’apposito elenco dell’Albo dei giornalisti che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se svolge contemporaneamente altre professioni o impieghi.

Esclusione dei giornalisti iscritti all’ENPALS

La disciplina non riguarda i giornalisti che prestano attività subordinata presso enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese radiofoniche e televisive e imprese della produzione cinematografica, quando il rapporto di lavoro si concreta in mansioni di natura non giornalistica. Per tali soggetti, se iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo gestito dall’ENPALS, continua ad applicarsi l’iscrizione al Fondo anche dopo il 31 dicembre 2000.

Sul punto viene richiamato anche il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui la facoltà di opzione prevista dalla legge n. 388 non può essere estesa ai giornalisti iscritti all’ENPALS, poiché non sono destinatari dell’intervento normativo.

Restituzione dei contributi previdenziali versati all’ENPALS

La circolare affronta poi il tema della restituzione dei contributi versati all’ENPALS nei casi in cui sorgano controversie sulla natura delle prestazioni svolte da giornalisti pubblicisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo, radiofoniche, televisive o cinematografiche.

La restituzione dei contributi all’impresa è ammessa solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • esistenza di una pregressa iscrizione del soggetto nell’apposito elenco dell’Albo dei giornalisti;
  • dichiarazione di responsabilità dell’impresa, confermata dalla dichiarazione di responsabilità dell’assicurato, che riconosca lo svolgimento di attività giornalistica nel periodo contestato.

Decorrenza del rimborso e limiti temporali

I contributi devono essere restituiti a decorrere dalla data più recente tra:

  • la data di iscrizione all’Albo dei giornalisti;
  • la data di decorrenza dello svolgimento dell’attività giornalistica.

Se tale data è anteriore al 1° gennaio 2001, il rimborso riguarda soltanto i contributi versati dal 2001 in avanti, cioè dall’entrata in vigore della legge n. 388/2000.

Prima di procedere al rimborso occorre inoltre verificare che i contributi non abbiano già determinato una prestazione pensionistica.

Effetti sulle pensioni già liquidate

Quando la pensione sia già stata liquidata, la restituzione dei contributi è subordinata alla preventiva restituzione, da parte del pensionato, delle somme non più dovute a seguito del ricalcolo della pensione oppure del mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici, tenendo conto dei contributi da eliminare dal conto assicurativo.

I contributi rimborsati devono essere maggiorati degli interessi legali, calcolati dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Casi residuali e contenzioso

In tutti gli altri casi i contributi non devono essere restituiti, salvo il caso in cui intervenga una sentenza esecutiva sfavorevole all’Ente. In tale ipotesi, gli interessi legali decorrono dalla data indicata nel dispositivo della sentenza; se la data non è specificata, dalla data di esecutività della sentenza stessa.

Punti principali

Estensione della tutela INPGI ai giornalisti pubblicisti

L’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso dal 1° gennaio 2001 la tutela previdenziale gestita dall’INPGI anche ai giornalisti pubblicisti iscritti nell’elenco dell’Albo dei giornalisti, purché titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. La circolare ricorda che i pubblicisti sono coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Esclusione dei giornalisti iscritti all’ENPALS

La norma non si applica ai giornalisti legati ad enti o imprese dello spettacolo, radiofoniche, televisive o cinematografiche da un rapporto di lavoro subordinato che si concretizza in attività non giornalistica. Tali soggetti, se iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo gestito dall’ENPALS, devono continuare a restare iscritti a detto Fondo anche dopo il 31 dicembre 2000.

Chiarimento ministeriale sull’opzione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che la facoltà di opzione prevista dalla legge n. 388 non può essere estesa ai giornalisti iscritti all’ENPALS, poiché essi non rientrano nel perimetro dell’intervento normativo: pur essendo iscritti all’ordine dei giornalisti, svolgono un’attività subordinata di contenuto diverso da quella giornalistica.

Restituzione dei contributi versati all’ENPALS

Se sorgono controversie sulla natura della prestazione svolta da giornalisti pubblicisti presso imprese dello spettacolo, radiofoniche, televisive o cinematografiche, i contributi versati all’ENPALS possono essere restituiti all’impresa solo quando, in presenza di una pregressa iscrizione all’Albo, l’impresa dichiari sotto la propria responsabilità, con conferma dell’assicurato, che il lavoratore ha svolto attività giornalistica nel periodo contestato.

Decorrenza della restituzione e verifiche

La restituzione decorre dalla data più recente tra l’iscrizione all’Albo e l’inizio dell’attività giornalistica. Se tale data è anteriore al 1° gennaio 2001, sono rimborsabili solo i contributi versati dal 2001 in poi. Prima del rimborso deve essere verificato che i contributi non abbiano già dato origine a prestazione pensionistica.

Pensioni già liquidate e interessi legali

Se la pensione è già stata liquidata, il rimborso dei contributi può avvenire solo dopo la restituzione da parte del pensionato delle somme non più dovute in seguito al ricalcolo della pensione o al mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici, tenendo conto dei contributi da eliminare dal conto assicurativo. I contributi restituiti vanno maggiorati degli interessi legali dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Altri casi e sentenze esecutive

Negli altri casi, i contributi non devono essere restituiti salvo eventuale sentenza esecutiva sfavorevole all’Ente. In tale ipotesi gli interessi legali decorrono dalla data indicata nel dispositivo di sentenza oppure, se non specificata, dalla data di esecutività della sentenza stessa.

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