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Circolare

Circolare numero 129 del 4-7-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le regole amministrative per la nuova procedura telematica di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, valida per tutte le gestioni. Vengono disciplinati l’iter della domanda, la sospensione delle cartelle, la formazione del piano di ammortamento, il trattamento dei pagamenti già effettuati, le richieste di riduzione di sanzioni civili e interessi di dilazione, i casi di revoca, estinzione anticipata e le interazioni con ipoteca e fermo amministrativo. La disciplina mira a uniformare la gestione delle domande e a coordinare gli adempimenti delle Sedi con quelli dei concessionari della riscossione.

Disposizioni amministrative sulla procedura telematica di rateazione su cartella

Procedura di rateazione su cartella - disposizioni amministrative

La circolare disciplina, in vista del rilascio della procedura telematica, le modalità amministrative per la rateazione dei debiti iscritti a ruolo. L’obiettivo è uniformare il comportamento delle Sedi nella gestione delle domande, nella predisposizione del piano di ammortamento e nei rapporti con il concessionario della riscossione.

Quadro normativo e presupposti della dilazione

La disciplina richiama l’art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999, secondo cui il contribuente può chiedere la dilazione prima dell’inizio della procedura esecutiva da parte del concessionario. La circolare rinvia inoltre alle precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 161 del 26 settembre 2000, n. 210 del 13 dicembre 2000 e n. 165 del 22 agosto 2001.

Ai fini della presentazione dell’istanza, il contribuente, dopo aver saldato le quote a carico del lavoratore eventualmente dovute, deve versare almeno 1/12 dei contributi, oppure almeno 1/12 delle sole sanzioni se l’iscrizione a ruolo riguarda esclusivamente queste ultime. Il versamento può essere effettuato allo sportello del concessionario oppure tramite modello F35 presso istituti di credito o uffici postali.

Sospensione della cartella e istruttoria della domanda

Ricevuta la domanda, la Sede deve verificare che non siano già iniziate procedure esecutive. Nelle more dell’istruttoria deve essere adottato un provvedimento di sospensione della cartella di pagamento, o delle cartelle interessate, per evitare l’avvio di atti esecutivi o la richiesta di ulteriori somme aggiuntive da parte del concessionario.

Prima dell’acquisizione della domanda in procedura, la Sede deve inoltre sistemare gli archivi di gestione e adottare eventuali provvedimenti di sgravio sulle partite ritenute indebite. Il piano di ammortamento, infatti, deve essere predisposto al netto delle partite oggetto di sgravio.

La procedura unica consente di acquisire o cancellare la domanda, emettere il piano di ammortamento, procedere all’estinzione anticipata o alla reiezione, revocare la dilazione e produrre le relative stampe.

Sospensioni e cambio di motivazione

Per la rateazione, tutte le partite devono risultare sospese con motivazione "dilazione su cartella". Se una partita non è sospesa, la Sede deve sospenderla con tale causale; se è sospesa solo parzialmente, deve essere portata a sospensione totale secondo le modalità già richiamate; se è sospesa per altra motivazione, può essere effettuato il cambio della motivazione solo se sono venute meno le ragioni originarie e sussistono i requisiti per la dilazione.

La circolare precisa che, se è stato emesso un provvedimento di sospensione di gruppo, non è possibile il cambio parziale della motivazione. In tal caso occorre revocare la sospensione di gruppo e adottare due distinti provvedimenti: uno per le partite da dilazionare, con causale "per dilazione", e uno per le partite residue con la specifica motivazione.

Domanda unica per cartelle riferite a più gestioni

Quando la cartella comprende debiti relativi a più gestioni, la dilazione deve essere trattata come domanda unica, con un’unica valutazione da parte del Direttore Regionale, che deve considerare l’intero debito contributivo. Gli acconti versati dal contribuente possono essere ripartiti dal concessionario tra i diversi articoli in base alle norme del codice civile oppure proporzionalmente ai crediti.

Solo in via transitoria, per la sistemazione del pregresso e comunque non oltre il 30 settembre 2002, la procedura consente l’emissione di distinti piani di ammortamento per le diverse cartelle.

Piano di ammortamento e dati da trasmettere al concessionario

La procedura emette normalmente il piano di ammortamento al lordo delle somme già versate, poiché i versamenti effettuati tramite F35 possono non risultare ancora accreditati al momento dell’elaborazione. Per ottenere un piano corretto, la Sede deve acquisire le quietanze di pagamento o i modelli F35; se la documentazione non riporta i codici tributo, deve contattare il concessionario per ottenere l’estratto conto del debitore con l’elenco analitico dei versamenti registrati.

Il piano di ammortamento sottoposto al contribuente deve contenere i dati da comunicare al concessionario, tra cui:

  • numero delle rate residue;
  • data di presentazione dell’istanza o data in cui l’istanza è ritenuta valida;
  • data di decorrenza degli interessi di dilazione;
  • data di scadenza della prima rata, indicata nel secondo mese successivo a quello di elaborazione del piano;
  • cadenza mensile;
  • importo della prima rata, calcolato comprendendo rate provvisorie ed effettive già scadute, interessi di dilazione scaduti e non pagati e la prima rata costante in scadenza;
  • importo delle rate successive, tutte uguali e comprensive di capitale e interessi;
  • codice tributo 8090 per gli interessi di dilazione;
  • importo totale degli interessi.

La scadenza della rata è fissata entro l’ultimo giorno del mese, in conformità all’art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999.

Pagamenti validi ai fini della dilazione

Sono considerati pagamenti in conto rateazione quelli effettuati nello stesso mese di presentazione della domanda. I versamenti eseguiti in mesi precedenti sono invece imputati in conto capitale e riducono il debito da rateizzare. Il piano consegnato al contribuente deve evidenziare in modo distinto gli importi pagati in conto capitale e quelli pagati in conto dilazione.

Se la domanda è presentata tardivamente, il concessionario calcola direttamente le ulteriori sanzioni civili dalla data di notifica della cartella fino alla data di presentazione della domanda.

Riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione

Se il contribuente presenta contestualmente alla domanda di rateazione, o con domanda separata, anche istanza di riduzione delle sanzioni civili, la Sede deve verificare la sussistenza dei presupposti secondo la circolare n. 88 del 13 maggio 2002. Nei casi di richiesta contestuale è opportuno istruire le due domande parallelamente, così da trasmettere al Direttore Regionale un parere completo e consentire una decisione unitaria.

Se la riduzione non è definibile immediatamente o viene chiesta dopo la domanda di rateazione, le due istanze seguono iter separati e il piano potrà essere inviato al concessionario solo dopo la definizione della richiesta di riduzione.

Per la riduzione degli interessi di dilazione, la circolare richiama l’art. 13 del D.L. n. 402 del 29 luglio 1981, convertito nella legge n. 537 del 26 settembre 1981. La riduzione presuppone che l’azienda, tenuta all’obbligo contributivo CIG, abbia ottenuto l’autorizzazione alla CIGS e che il periodo sia lo stesso o immediatamente contiguo a quello di fruizione della CIG. La Sede deve verificare tali condizioni consultando gli archivi anagrafici aziendali; se l’azienda è classificata tra quelle esenti dalla CIG, la scheda istruttoria deve indicare l’insussistenza dei requisiti.

La Sede Regionale trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il parere favorevole o sfavorevole. Il Ministero comunica le proprie determinazioni alla ditta richiedente e alla Sede Regionale, che a sua volta informa la Sede competente. Solo dopo l’inserimento in procedura della percentuale di riduzione sarà possibile trasmettere il piano al concessionario.

In attesa della decisione ministeriale, può essere emesso un piano provvisorio con interessi di dilazione calcolati al 50% del tasso vigente alla data della delibera. Se i requisiti non sussistono, il piano può comunque essere emesso con il calcolo ordinario degli interessi.

Errori di riscossione, rateazioni concluse e ritardi nei pagamenti

La circolare disciplina anche l’ipotesi in cui, prima dell’invio del piano telematico, il concessionario abbia calcolato ulteriori somme aggiuntive sugli acconti versati dopo la scadenza del termine di pagamento della cartella, perché non ancora ricondotti a un provvedimento di dilazione. Tale situazione può verificarsi sia quando sia stato correttamente adottato un provvedimento di sospensione, sia quando ciò non sia avvenuto tempestivamente. In tali casi si deve provvedere al rimborso degli importi indebitamente pagati.

Per le rateazioni già concluse, la circolare precisa che il piano di ammortamento deve comunque essere trasmesso al concessionario, poiché occorre comunicare gli importi degli interessi di dilazione. In questa fattispecie si richiede al contribuente il solo pagamento, in un’unica soluzione, degli interessi di dilazione scaduti e non pagati; con tale versamento la rateazione si intende conclusa.

In caso di versamenti tardivi, effettuati oltre l’ultimo giorno utile del mese, il concessionario applica gli interessi di mora al tasso vigente al momento del pagamento.

Esiti della riscossione e revoca della dilazione

I concessionari comunicano gli esiti della riscossione con l’indicazione delle rate incassate per ciascun articolo di ruolo. Tali informazioni sono visualizzabili tramite l’invio degli esiti sulla riscossione. La Sede può così verificare il mancato pagamento di una o più rate e trasmettere telematicamente la revoca del provvedimento al concessionario. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità di controllo dei dati contabili e per la procedura di revoca della dilazione.

Dilazioni non perfezionate e revoca della sospensione

Prima dell’acquisizione della domanda in procedura, le Sedi devono verificare la posizione del contribuente. Se emerge che il soggetto è decaduto dalla dilazione per mancanza dei requisiti richiesti, occorre revocare il provvedimento di sospensione per dilazione mediante procedura intranet.

La revoca deve riportare il flag "1", che consente ai concessionari di recuperare le ulteriori somme aggiuntive dovute. Al contribuente deve essere inviata una comunicazione per il recupero in un’unica soluzione del carico iscritto a ruolo.

Modulistica, garanzie ed estinzione anticipata

La circolare richiama il facsimile della domanda di dilazione già predisposto con la circolare n. 165/2001. Nel modulo, nella pagina delle avvertenze, sono elencate le garanzie che la Sede può richiedere al contribuente a tutela del credito, oppure quelle che il contribuente può presentare per ottenere la dilazione.

È prevista anche la possibilità di estinzione anticipata del debito rateizzato. Dopo l’accoglimento dell’istanza e il pagamento dei contributi e delle sanzioni oggetto di rateazione, oltre a una parte degli interessi di dilazione ricalcolati alla data di estinzione, la Sede invia al concessionario il provvedimento telematico di revoca della dilazione, con apposita segnalazione per evitare il recupero di interessi non più dovuti. La circolare precisa però che le funzioni procedurali di revoca ed estinzione anticipata non sono ancora immediatamente attivabili e che seguiranno ulteriori istruzioni.

Ipoteca e fermo amministrativo del concessionario

La circolare chiarisce infine il rapporto tra la dilazione e le misure cautelari adottate dal concessionario. L’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo sono considerati atti conservativi e misure cautelari della riscossione, non ostativi all’esame della domanda di dilazione.

Per l’ipoteca, la delibera di accoglimento dell’istanza deve prevedere espressamente che la cancellazione possa avvenire solo al termine della rateazione, previa autorizzazione della Sede al concessionario, e con costo a carico del contribuente. Se il concessionario dichiara l’inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, l’Ente deve pagare le spese tabellate e a piè di lista, comprese quelle per l’iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo, secondo gli esiti della riscossione.

Per il fermo amministrativo, la Sede deve valutare preliminarmente se il mezzo sia formalmente adibito a uso professionale o promiscuo, oppure a uso privato, acquisendo idonea documentazione, anche contabile. Se il mezzo è strumentale all’attività, il Direttore Regionale può autorizzare la dilazione e l’annullamento del fermo, a condizione che il contribuente paghi le spese relative all’annullamento e che il concessionario sia espressamente autorizzato. Negli altri casi, la dilazione può essere concessa mantenendo il fermo fino alla conclusione della rateazione, al termine della quale esso può essere annullato, sempre con spese a carico del contribuente.

La circolare conclude anticipando che con successivo messaggio saranno rilasciati la procedura di dilazione su cartella e il manuale operativo.

Punti principali

Avvio della procedura e presupposti della dilazione

La circolare è emanata in vista del rilascio della procedura telematica di rateazione su cartella e integra le precedenti istruzioni già fornite con le circolari n. 161/2000, n. 210/2000 e n. 165/2001. Richiama l’art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999, che consente al contribuente di presentare istanza di dilazione prima dell’inizio della procedura esecutiva da parte del concessionario. Ai fini della domanda, dopo il pagamento delle quote a carico del lavoratore eventualmente dovute, il contribuente deve versare almeno 1/12 dei contributi, oppure almeno 1/12 delle sole sanzioni se l’iscrizione riguarda solo queste, direttamente presso il concessionario o tramite modello F35.

Sospensione delle cartelle e istruttoria della domanda

Ricevuta la domanda, la Sede deve verificare che non siano già iniziate procedure esecutive e, nelle more dell’istruttoria, adottare un provvedimento di sospensione della cartella o delle cartelle interessate, così da evitare azioni esecutive e richieste di ulteriori somme aggiuntive. Prima dell’acquisizione in procedura è necessario sistemare gli archivi di gestione e adottare eventuali sgravi sulle partite indebite, poiché il piano di ammortamento deve essere calcolato al netto delle partite oggetto di sgravio. La procedura consente l’acquisizione o cancellazione della domanda, l’emissione del piano, la reiezione o l’estinzione anticipata, la revoca della dilazione e le relative stampe.

Regole di sospensione e cambio motivazione

Per tutte le partite interessate alla dilazione deve risultare un provvedimento di sospensione con motivazione "dilazione su cartella". Se le partite non sono sospese, la Sede deve sospenderle con tale causale; se sono sospese solo in parte, occorre trasformare la sospensione in totale secondo le modalità già richiamate; se sono sospese con motivazione diversa, è possibile il cambio di motivazione solo quando siano venute meno le ragioni originarie e sussistano i requisiti per la dilazione. In caso di sospensione di gruppo, la procedura non consente il cambio parziale della motivazione: occorre revocare la sospensione di gruppo e emettere due provvedimenti distinti, uno per le partite in dilazione e uno per quelle residue con diversa motivazione.

Domanda unica anche per cartelle riferite a più gestioni

Quando la cartella contiene debiti contributivi relativi a diverse gestioni, la dilazione deve essere gestita unitariamente, con un’unica valutazione del Direttore Regionale che tenga conto dell’intero debito contributivo. Gli acconti possono essere ripartiti dal concessionario tra i diversi articoli secondo le regole civilistiche o in proporzione ai crediti. Solo in via transitoria, per sistemare il pregresso e comunque non oltre il 30 settembre 2002, la procedura consente l’emissione di distinti piani di ammortamento per diverse cartelle.

Contenuto del piano di ammortamento e dati da trasmettere

La procedura emette il piano di ammortamento al lordo degli importi già versati, perché i versamenti effettuati tramite F35 possono non risultare ancora accreditati presso i concessionari. La Sede deve quindi acquisire le quietanze o le copie degli F35 e, se mancanti i codici tributo, contattare il concessionario per ottenere l’estratto conto del debitore con l’elenco analitico dei versamenti. I dati da trasmettere al concessionario comprendono, tra l’altro, numero di rate residue, data della domanda, data di decorrenza degli interessi, data di scadenza della prima rata, cadenza mensile, importo della prima rata, importo delle rate successive, codice tributo 8090 per gli interessi e importo totale degli interessi.

Gestione dei pagamenti e distinzione tra conto capitale e conto dilazione

Sono considerati pagamenti in conto rateazione quelli effettuati nello stesso mese in cui è stata presentata la domanda; i versamenti precedenti sono invece conteggiati in conto capitale e riducono il debito da rateizzare. Il piano sottoposto al contribuente deve evidenziare separatamente gli importi pagati in conto capitale e quelli pagati in conto dilazione. In caso di domanda tardiva, il concessionario calcola direttamente le ulteriori sanzioni civili dalla data di notifica della cartella alla data di presentazione della domanda.

Riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione

Se il contribuente chiede anche la riduzione delle sanzioni civili, contestualmente o con istanza successiva, la Sede deve verificare i presupposti secondo la circolare n. 88/2002 e, se possibile, istruire la domanda in parallelo alla rateazione per consentire una decisione unitaria del Direttore Regionale. Se la riduzione non è immediatamente definibile o è richiesta successivamente, le due istanze seguono iter separati e il piano può essere trasmesso solo dopo la definizione della riduzione. Quanto agli interessi di dilazione, la riduzione è subordinata ai presupposti dell’art. 13 del D.L. n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, con intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; in attesa della decisione può essere emesso un piano provvisorio con interessi al 50% del tasso vigente, mentre per le domande prive di requisiti il piano segue il calcolo ordinario.

Piani già conclusi, ritardi e esiti di riscossione

Se, al momento del rilascio della procedura, il contribuente ha già concluso il pagamento degli acconti, il piano deve comunque essere trasmesso per consentire la riscossione degli interessi di dilazione non ancora comunicati al concessionario. In tale ipotesi viene richiesto un pagamento in unica soluzione degli interessi scaduti e non pagati, che conclude la rateazione. Per i pagamenti eseguiti oltre il termine mensile previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999, il concessionario applica gli interessi di mora al tasso vigente. Gli esiti di riscossione consentono alla Sede di verificare le rate incassate e di trasmettere telematicamente la revoca della dilazione in caso di mancato pagamento.

Dilazioni non perfezionate e revoca della sospensione

Prima di acquisire una domanda, le Sedi devono verificare la posizione del contribuente; se emerge la decadenza dalla dilazione per mancanza dei requisiti, occorre revocare il provvedimento di sospensione tramite procedura intranet. La revoca deve riportare il flag "1", che consente il recupero delle ulteriori somme aggiuntive, e al contribuente deve essere inviata apposita comunicazione per il recupero in unica soluzione del carico iscritto a ruolo.

Modulistica, garanzie e estinzione anticipata

La circolare richiama il facsimile della domanda già predisposto con la circolare n. 165/2001 e precisa che nel modulo sono elencate le garanzie richiedibili dalla Sede a tutela del credito o presentabili dal contribuente per ottenere la dilazione. È inoltre prevista la possibilità di estinzione anticipata del debito rateizzato: dopo il pagamento dei contributi, delle sanzioni e di una parte degli interessi ricalcolati alla data di estinzione, la Sede invia al concessionario il provvedimento telematico di revoca della dilazione, con segnalazione specifica per evitare il recupero di interessi non più dovuti. La circolare segnala tuttavia che le funzioni di revoca ed estinzione anticipata non sono ancora immediatamente attive e che seguiranno ulteriori indicazioni.

Ipoteca e fermo amministrativo

La circolare chiarisce che l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo costituiscono misure cautelari e non ostano all’esame della richiesta di dilazione. Quanto all’ipoteca, la delibera di accoglimento deve prevedere che la cancellazione avvenga solo a conclusione della rateazione, previa autorizzazione della Sede al concessionario, con spese a carico del contribuente; se il concessionario dichiara l’inesigibilità delle quote, l’Ente paga le spese tabellate e a piè di lista comunicate con gli esiti della riscossione. Quanto al fermo amministrativo, occorre verificare se il mezzo sia formalmente adibito a uso professionale o promiscuo, sulla base della documentazione contabile; se il mezzo è strumentale, il Direttore Regionale può autorizzare la dilazione e l’annullamento del fermo, con spese a carico del contribuente, mentre negli altri casi il fermo resta fino al termine della rateazione e poi può essere annullato con autorizzazione della Sede.

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