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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14811/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Gli eredi di un soggetto che aveva promosso un giudizio civile nel 2003 hanno chiesto l'equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto e, oltre all'indennizzo non patrimoniale già riconosciuto in parte in sede monitoria, hanno domandato anche il risarcimento del danno patrimoniale. Sostenevano che, se il processo fosse terminato nei tempi ragionevoli, avrebbero potuto recuperare il credito vantato verso la società debitrice, allora ancora solvibile; la protrazione del giudizio avrebbe invece consentito alla debitrice di divenire insolvibile, rendendo impossibile l'esecuzione. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione sul punto, ritenendo non provato il nesso causale tra durata del processo e mancato recupero del credito, insufficiente la prova della solvibilità/insolvibilità della debitrice e non decisivo il richiamo all'esito di una ricerca ex art. 492 bis c.p.c., osservando anche che i creditori avrebbero potuto attivare altri strumenti di tutela. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: motivazione apparente; motivazione illogica e contraddittoria; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'uso delle prove; omessa pronuncia sul nesso causale e sull'aumento del danno; ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al report dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 2-bis, co. 2, l. n. 89/2001 per avere la Corte richiesto una prova ulteriore; omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di riconoscere almeno le spese di lite come danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale degli eredi, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi: la motivazione del decreto era effettiva e comprensibile; le censure su contraddittorietà e insufficienza motivazionale non erano più proponibili nei limiti dell'attuale art. 360 c.p.c.; non risultavano violati gli artt. 115 e 116 c.p.c. perché i ricorrenti miravano in realtà a rivalutare il merito e le prove; non vi era omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva comunque escluso in radice il nesso causale e i fatti dedotti non erano decisivi; non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., perché l'onere probatorio era stato correttamente posto a carico dei ricorrenti e la doglianza attaccava solo la valutazione dell'esito probatorio; non erano risarcibili le spese di lite del processo presupposto come danno patrimoniale da irragionevole durata. È stato invece accolto il ricorso incidentale del Ministero limitatamente al capo sulle spese della fase di opposizione: la Corte ha cassato il decreto impugnato solo in parte qua, affermando che, in caso di rigetto dell'opposizione al decreto di equa riparazione, opera il principio di soccombenza e le spese non possono essere poste, neppure pro quota, a carico dell'Amministrazione vittoriosa. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per la sola regolazione delle spese e per quelle del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di motivazione sono ammissibili solo nei limiti del vizio radicale di motivazione apparente o mancante; non è consentita in cassazione la rivalutazione del merito o delle prove. La violazione di legge va distinta dalla critica alla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale; lo è solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando valuti e ponderi le prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non se si contesta il modo in cui il prudente apprezzamento è stato concretamente esercitato.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo quando l'onere della prova è posto a carico di una parte diversa da quella legalmente onerata; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova assunta correttamente a carico della parte onerata.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile, anche nell'equa riparazione, deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso e rientrare nel nesso causale adeguato.

  • art. 2-bis, comma 2, L. n. 89/2001

    L'indennizzo riguarda il danno conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole del processo; non sono risarcibili automaticamente effetti patrimoniali solo indirettamente connessi.

  • art. 492-bis c.p.c.

    L'esito negativo o non conosciuto della ricerca telematica dei beni non è di per sé prova sufficiente del danno patrimoniale né del nesso causale con la durata del processo.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    In caso di rigetto dell'opposizione al decreto di equa riparazione, si applica il principio della soccombenza; la compensazione è possibile solo se ricorrono giustificate ragioni, ma non può trasformarsi in una condanna dell'Amministrazione vittoriosa al pagamento di una quota delle spese.

  • L. n. 89/2001

    Il danno da equa riparazione è quello derivante dalla violazione del termine ragionevole del processo, non ogni pregiudizio patrimoniale lamentato dalla parte nel giudizio presupposto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, il danno patrimoniale non deriva automaticamente dalla durata eccessiva del processo: occorre provarne specificamente l'esistenza, il carattere conseguenza immediata e diretta e il nesso causale adeguato con il ritardo.
  • La sopravvenuta insolvenza del debitore o la difficoltà di recupero del credito, intervenute durante la pendenza del giudizio presupposto, interrompono di regola la sequenza causale rispetto alla durata del processo, salvo prova rigorosa che il danno sia stato effettivamente prodotto dal solo ritardo.
  • Le censure di motivazione in cassazione sono ammissibili solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o logicamente inconciliabile; non è consentito usare i motivi di ricorso per ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla lettura o sulla ponderazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello legale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se l'onere probatorio è stato assegnato alla parte sbagliata; se si contesta la valutazione della prova, il vizio è semmai motivazionale nei limiti residui dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Nel rigetto dell'opposizione a un decreto di equa riparazione, la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza della fase di opposizione, senza che sia giustificato porre una quota delle spese a carico della parte vittoriosa sull'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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