Cassazione Penale, Sentenza n. 08296/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il motivo unico dedotto contestava la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini al procedimento di sorveglianza e per avere celebrato l'udienza il 21 agosto 2025 senza che fosse stata dichiarata l'urgenza prima della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza; si chiedeva altresì la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, statuendo che la sospensione feriale dei termini opera anche nel procedimento di sorveglianza e si applica sia ai termini di comparizione sia a quelli per la decisione nei casi di sospensione cautelativa di misure alternative. Quanto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza, la Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere in quanto incompetente: la competenza a decidere sulla sospensione dell'esecuzione spetta al medesimo Tribunale che ha emesso il provvedimento. Inoltre la Corte ha chiarito che l'annullamento con rinvio non determina la perdita di efficacia automatica del provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato dal magistrato di sorveglianza; la cessazione di efficacia è collegata soltanto alla mancata pronuncia nel termine di trenta giorni.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza come riferimento alle norme sui termini processuali; nella decisione è assunto come parte del quadro normativo attinente alla tempestività e regolarità del procedimento.
art. 179, cod. proc. pen.
Citato in relazione alle norme sui termini e sulle formalità processuali; utile al contrasto interpretativo circa l'applicabilità della sospensione feriale.
legge n. 742 del 1969, art. 1 (e artt. 2 e 2-bis richiamati in motivazione)
Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali e le relative deroghe: la sospensione opera in generale anche per il procedimento di sorveglianza, mentre le deroghe sono ammesse solo per espresso consenso della parte o per formale dichiarazione giudiziale di urgenza assunta prima dell'udienza.
art. 51-ter, comma 2, ord. pen.
Regola i termini e gli effetti nelle ipotesi di sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione; la Corte interpreta che la sospensione feriale si applica anche qui e che la cessazione dell'efficacia della misura di sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza si verifica solo per mancata pronuncia nel termine di trenta giorni, non per l'eventuale annullamento dell'ordinanza per vizi processuali.
art. 47, comma 11, ord. pen.
Richiamato come parte della normativa sull'ordinamento penitenziario attinente al procedimento di sorveglianza e alle misure alternative; supporta il quadro normativo in cui si colloca la questione della sospensione feriale.
artt. 678 e 666, comma 7, cod. proc. pen.
Stabiliscono la competenza a decidere sulla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di Tribunale di sorveglianza: la competenza spetta al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche al procedimento di sorveglianza, salvo deroghe strettamente interpretate.
- Le deroghe alla sospensione feriale richiedono o la rinuncia espressa della parte o una formale dichiarazione giudiziale di urgenza antecedente alla celebrazione dell'udienza; la sola condizione detentiva non giustifica la deroga.
- Se la difesa eccepisce l'assenza di urgenza e l'assenza di notifica di una dichiarazione di urgenza precedente all'avviso di fissazione, il Tribunale non dovrebbe procedere durante il periodo feriale senza aver previamente rispettato le condizioni per la deroga.
- La richiesta di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza deve essere proposta al medesimo Tribunale (artt. 678 e 666 c.7 c.p.p.); la Corte di Cassazione non è competente a decidere tale istanza.
- L'annullamento con rinvio di un'ordinanza per vizi processuali non determina automaticamente la perdita di efficacia di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione disposto dal magistrato di sorveglianza: la perdita di efficacia è collegata alla mancata pronuncia nel termine previsto (30 giorni) e non all'eventuale successivo annullamento.
- In caso di contrasto giurisprudenziale, le deroghe a tutela dell'attività difensiva e dei diritti costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) vanno interpretate restrittivamente a favore dell'applicazione della sospensione feriale.
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