Sentenza n. 104/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 112/2025 in data 28 gennaio 2025, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 3 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 112/2025, dichiarato definitivamente esecutivo, relativo all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro oltre accessori. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato all’Amministrazione il 1° giugno 2025. Nonostante l’intimazione, il Ministero non ha adempiuto. Il ricorso è stato notificato il 4 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. L’Amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la decisione da eseguire era passata in giudicato e che l’Amministrazione non aveva adempiuto agli obblighi da essa derivanti. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva. Il giudice ha escluso la penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio era decorso quando è stato proposto il ricorso, rendendo procedibile l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
Norma modificativa dell’art. 14 d.l. 669/1996, richiamata per la disciplina del termine dilatorio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità per successive violazioni o inosservanze della sentenza
La penalità non è stata applicata perché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente ad assicurare il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando una decisione passata in giudicato, anche costituita da un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, non sia stata spontaneamente eseguita dall’amministrazione obbligata.
- Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, il creditore può proporre azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, purché la decisione sia stata previamente notificata all’amministrazione nella sede legale.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di eseguire il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro un termine stabilito.
- La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria la fissazione della penalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando essa sia idonea ad assicurare il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
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