Sentenza n. 224/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 2684/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'anno scolastico 2021/2022 e condannato il Ministero al pagamento di 500 euro oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero all'attribuzione di 500 euro oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma e non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento o una valida causa giustificativa dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Applicando il principio dell'art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettasse all'Amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, inclusa l'esecuzione del giudicato; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni previa richiesta della ricorrente. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 2697 c.c.
Chi agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto; chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve provarli. Nel giudizio di ottemperanza, provato il titolo esecutivo e l'inadempimento, spetta all'Amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento o l'esistenza di cause impeditive.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al titolo esecutivo notificato e all'inerzia amministrativa, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario per l'anno scolastico 2021/2022.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente è stata ritenuta applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del titolo esecutivo ritualmente notificato, del suo passaggio in giudicato e della scadenza del termine per l'adempimento consente di ritenere provato il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; spetta quindi all'Amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento o fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- La mera costituzione dell'Amministrazione nel giudizio di ottemperanza, senza allegazione e prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato o di una valida giustificazione dell'inadempimento, non è sufficiente a impedire l'accoglimento della domanda.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente allo scadere del termine.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →