Ordinanza n. 111/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza dei Servizi Urbanistici n. 13 del 12/02/2026 emessa dal Comune di Carsoli a firma del Responsabile Santina Scatena, protocollo n. 0001921 del 12/02/2026 in partenza, notificata al legale rappresentante p.t. della Codisab S.r.L. in data 19/02/2026 con prot. N. 15, recante ad oggetto il “Servizio urbanistico e vigilanza edilizia. Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del D.P.R. 380/01 e del D.lgs 42/2004”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, in applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo. Non è stata quindi effettuata alcuna valutazione cautelare sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, né è stata decisa la domanda di annullamento dell'ordinanza edilizia, che resta pendente. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, considerata la mancata costituzione del Comune intimato.
Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del d.P.R. 380/2001 e del d.lgs. 42/2004
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, chiedendone l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento. In camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della fase cautelare, senza che il giudice ne sviluppi un'interpretazione specifica.
d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fonte normativa dell'ordinanza di demolizione e ripristino impugnata.
d.lgs. 42/2004
È richiamato quale ulteriore fonte normativa dell'ordinanza comunale impugnata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia alla domanda cautelare deve essere presa d'atto dal giudice in applicazione del principio dispositivo, senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
- La rinuncia alla sola istanza cautelare non definisce la domanda principale di annullamento, che resta soggetta alla successiva decisione sul merito.
- In assenza di costituzione dell'amministrazione intimata, non devono essere regolate le spese della fase cautelare, secondo la valutazione compiuta dal giudice.
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