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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza dei Servizi Urbanistici n. 13 del 12/02/2026 emessa dal Comune di Carsoli a firma del Responsabile Santina Scatena, protocollo n. 0001921 del 12/02/2026 in partenza, notificata al legale rappresentante p.t. della Codisab S.r.L. in data 19/02/2026 con prot. N. 15, recante ad oggetto il “Servizio urbanistico e vigilanza edilizia. Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del D.P.R. 380/01 e del D.lgs 42/2004”.

Giustizia amministrativa202600201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, in applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo. Non è stata quindi effettuata alcuna valutazione cautelare sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, né è stata decisa la domanda di annullamento dell'ordinanza edilizia, che resta pendente. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, considerata la mancata costituzione del Comune intimato.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del d.P.R. 380/2001 e del d.lgs. 42/2004

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, chiedendone l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento. In camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della fase cautelare, senza che il giudice ne sviluppi un'interpretazione specifica.

  • d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fonte normativa dell'ordinanza di demolizione e ripristino impugnata.

  • d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale ulteriore fonte normativa dell'ordinanza comunale impugnata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la rinuncia alla domanda cautelare deve essere presa d'atto dal giudice in applicazione del principio dispositivo, senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
  • La rinuncia alla sola istanza cautelare non definisce la domanda principale di annullamento, che resta soggetta alla successiva decisione sul merito.
  • In assenza di costituzione dell'amministrazione intimata, non devono essere regolate le spese della fase cautelare, secondo la valutazione compiuta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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