Cassazione Penale, Ordinanza n. 23594/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del mancato versamento di somme dovute. Dal testo emerge che la contestazione riguardava il mancato pagamento di importi relativi ai mesi di maggio e novembre 2017, ricostruiti dal giudice di merito sulla base di dati obiettivi. Con il ricorso si lamentava, in sostanza, l'insufficienza o erroneità della motivazione sulla responsabilità, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché un vizio in punto di pena per asserita mancata risposta alle censure di gravame e per difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata perché fondata su dati obiettivi relativi al contestato mancato versamento e alla consistenza degli importi, dai quali era stata logicamente desunta la responsabilità dell'imputato anche sotto il profilo soggettivo. Ha escluso la sussistenza di un vizio manifesto, osservando che le doglianze del ricorrente si risolvevano in una diversa lettura dei dati probatori. Ha inoltre reputato corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione dell'entità degli importi e dell'assenza di iniziative risarcitorie. Quanto alla pena, ha considerato generica la censura, rilevando che i giudici di merito avevano spiegato il trattamento sanzionatorio valorizzando la gravità della condotta e l'assenza di segni di resipiscenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come base del titolo di reato contestato, in relazione alla continuazione o al reato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, come indicato nel provvedimento.
art. 37 L. 689/1981
norma indicata nel capo d'imputazione richiamato nell'ordinanza, quale disposizione originariamente contestata nel testo riportato.
art. 116, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
norma indicata nel testo come disposizione che ha sostituito il riferimento originario della contestazione.
art. 131-bis c.p.
la Corte ne conferma l'esclusione, ritenendola non applicabile per la consistenza degli importi dovuti e per l'assenza di iniziative risarcitorie.
art. 616 c.p.p.
norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura personale dei dati fattuali: il vizio deve essere effettivo e, nei casi dedotti, manifestamente rilevabile dal testo della decisione.
- La motivazione è adeguata quando il giudice di merito fonda l'affermazione di responsabilità su dati obiettivi coerenti con la ricostruzione del fatto e con la riferibilità soggettiva della condotta all'imputato.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'entità dell'offesa è apprezzabile, anche in ragione dell'importo dovuto o non versato, e quando manchi qualsiasi iniziativa riparatoria o risarcitoria.
- La censura sulla pena è inammissibile se è generica e non indica specificamente quali doglianze di appello siano rimaste senza risposta, né spiega la loro decisività; il giudice di merito assolve all'obbligo motivazionale se richiama la gravità della condotta e l'assenza di elementi di resipiscenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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