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Sentenza

Sentenza n. 1907/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica, prot. m_amte.MASE.DEE REGISTRO DECRETI.R.0000159.19-09-2025, notificato in pari data, con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, per quanto di ragione, la nota di Terna S.p.A. acquisita al prot. MASE n. 147596.04-08-2025.

Giustizia amministrativa202512234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di esclusione dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, connesso alla perdita dell’indice di onorabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto con cui il Ministero ne ha disposto l’esclusione dall’Elenco degli operatori abilitati alla vendita di energia elettrica, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. n. 164/2022. Ha dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sproporzione della misura e non imputabilità della condotta. In particolare, ha sostenuto di avere successivamente regolarizzato la propria posizione debitoria e di vantare partite creditorie nei confronti di Terna, suscettibili di compensazione con le esposizioni considerate ai fini dell’indice di onorabilità. Ha inoltre invocato la morosità dei clienti finali quale causa non imputabile e contestato l’adeguatezza dell’istruttoria e del contraddittorio procedimentale. Terna aveva comunicato che l’indice IO della società era stato pari a 1, ossia indicativo di irregolarità, per nove mesi consecutivi, da aprile a dicembre 2024, e ancora nel luglio 2025. A seguito di ordinanza istruttoria, Terna ha depositato una relazione tecnica confermando i dati e precisando che, anche considerando in ipotesi la compensazione delle partite creditorie indicate dalla società, il ritardo medio ponderato sarebbe comunque rimasto superiore alla soglia necessaria per conservare l’indice IO pari a 2.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l’applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. n. 164/2022, poiché l’indice IO pari a 1 per nove mesi consecutivi integrava il superamento della soglia prevista per la perdita del requisito di onorabilità, ossia l’irregolarità dei pagamenti verso Terna per almeno due mesi in ciascuno di due semestri consecutivi. L’indice IO è stato qualificato come strumento tecnico binario, oggettivo e automatizzato, fondato sul ritardo medio ponderato nei pagamenti: il valore 2 corrisponde a un ritardo pari o inferiore a un giorno, mentre il valore 1 indica il superamento di tale soglia. La regolarizzazione successiva non è stata ritenuta idonea a cancellare l’irregolarità già maturata, poiché il sistema tutela la puntualità dei pagamenti e non la mera solvibilità differita. Le partite creditorie dedotte dalla società non incidevano sui periodi rilevanti o, comunque, non avrebbero eliminato il superamento della soglia anche ove fossero state computate in compensazione. La morosità dei clienti finali è stata ritenuta parte del rischio ordinario dell’impresa venditrice e non una causa di non imputabilità; quest’ultima deve consistere in eventi oggettivamente estranei alla sfera organizzativa dell’operatore, quali forza maggiore o gravi disfunzioni non controllabili. Sono state respinte anche le censure relative al difetto di istruttoria e alla lesione della partecipazione, poiché l’operatore poteva accedere mensilmente, tramite il Portale Garanzie, ai dati sull’indice IO, sui pagamenti e sugli alert di Terna, verificando e contestando tempestivamente la propria posizione. Il giudice ha ritenuto l’istruttoria completa e la disciplina conforme ai principi di oggettività, proporzionalità e trasparenza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, lett. b), D.M. 25 agosto 2022, n. 164

    esclusione dall’Elenco nei casi in cui l’impresa risulti non in regola con i pagamenti verso Terna per almeno due mesi in ciascuno di due semestri consecutivi

    La perdita dell’indice di onorabilità per il numero di mesi previsto dalla disposizione legittima l’esclusione dall’Elenco; la successiva regolarizzazione non elide l’irregolarità già maturata.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell’abilitazione alla vendita di energia elettrica, l’irregolarità dei pagamenti verso il gestore della rete, accertata secondo l’indice di onorabilità previsto dalla regolazione, può giustificare l’esclusione dall’elenco degli operatori quando ricorra la soglia temporale stabilita dalla disciplina applicabile.
  • La successiva regolarizzazione dei pagamenti non elimina l’irregolarità già maturata ai fini della verifica del requisito di onorabilità, quando la disciplina mira a garantire la puntualità dei pagamenti e non soltanto la solvibilità differita dell’operatore.
  • Le partite creditorie vantate dall’operatore nei confronti del gestore della rete incidono sul calcolo dell’indice di onorabilità solo se riferibili ai periodi rilevanti e comunque quando, considerate in concreto, determinino il rientro del ritardo medio ponderato entro la soglia regolamentare.
  • La morosità dei clienti finali costituisce un rischio ordinario dell’impresa venditrice e non integra, di per sé, una causa di non imputabilità idonea a impedire l’esclusione dall’elenco; la non imputabilità richiede un evento oggettivamente estraneo alla sfera organizzativa dell’operatore, come la forza maggiore o una grave disfunzione non controllabile.
  • Non sussiste lesione del contraddittorio procedimentale quando l’operatore dispone di un sistema di accesso periodico ai dati utilizzati dall’amministrazione per la verifica del requisito e ha la concreta possibilità di controllare e contestare tempestivamente la propria posizione.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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