Sentenza del 18/12/2015 n. 25465 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la validità dell'avviso di mora relativo all'anno 1988 per omesso versamento di IRPEF e ILOR, sostenendo che fosse stato notificato oltre i termini e, soprattutto, senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, che la CTR avesse illegittimamente acquisito d'ufficio la cartella e la relativa relata di notifica, così supplendo all'inerzia probatoria dell'Amministrazione e violando le regole del processo tributario e il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima l'acquisizione d'ufficio, in grado d'appello, della cartella di pagamento e della relata di notifica. L'Ufficio non aveva prodotto tali documenti né in primo grado né tempestivamente in appello, pur essendo stata contestata dalla contribuente la mancata notifica della cartella. Non essendo provata la notifica dell'atto presupposto, la Corte ha dichiarato nullo l'avviso di mora, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Il giudice d'appello non può utilizzare il proprio potere istruttorio per acquisire documenti che la parte avrebbe dovuto produrre tempestivamente, salvo i limiti previsti per le prove indispensabili.
Dopo l'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice tributario d'appello non può ordinare d'ufficio il deposito di documenti per colmare l'inerzia probatoria di una parte. Non sono indispensabili le prove non prodotte tempestivamente per negligenza della parte interessata.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 3
Disposizione abrogata richiamata dalla Corte.
La precedente possibilità per le commissioni tributarie di ordinare d'ufficio il deposito di documenti non può più essere utilizzata, dopo la sua abrogazione, per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La validità della sequenza procedimentale richiede che l'Amministrazione dimostri l'avvenuta notifica della cartella.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La riscossione derivante dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni può avvenire senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento, ma resta necessaria la prova della notifica della cartella di pagamento.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi. Nel caso concreto spettava all'Amministrazione provare la notifica della cartella, quale atto presupposto dell'avviso di mora.
Art. 117 c.p.c.
La sentenza è nulla quando la decisione si fonda su documenti acquisiti illegittimamente in violazione delle regole processuali.
Art. 24 Cost.
Tutela il diritto di difesa, che può essere compromesso dall'utilizzo di documenti prodotti tardivamente o acquisiti d'ufficio in modo da alterare le regole del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la mancata notifica di un atto presupposto, l'Amministrazione deve produrre tempestivamente l'atto e la prova della sua notificazione; non è sufficiente una mera affermazione dell'avvenuta notifica.
- Il giudice d'appello non può acquisire d'ufficio documenti che l'Amministrazione avrebbe dovuto depositare nei termini per dimostrare la fondatezza della pretesa, perché non può sostituirsi alla parte nell'assolvimento dell'onere probatorio.
- Se manca la prova della notifica di un atto presupposto essenziale, come la cartella di pagamento, l'atto successivo della riscossione può essere dichiarato nullo, anche senza esaminare il merito della pretesa tributaria.
- La contestazione della mancata notifica deve essere formulata tempestivamente e in modo chiaro; se viene proposta sin dal ricorso introduttivo, l'Amministrazione deve fornire la relativa prova documentale.
- La procedura automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 non richiede necessariamente un previo avviso di accertamento, ma non elimina l'obbligo di notificare validamente la cartella di pagamento.
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