Sentenza del 05/05/2022 n. 14302 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento TARI annualità 2014. Il ricorrente contestava (1) l'ammissibilità dell'esame di documentazione prodotta tardivamente dal Comune in primo grado e poi non ripetuta in appello, e (2) la mancata notifica di un atto prodromico rispetto all'avviso di pagamento, sostenendo che l'atto era basato su dati fattuali risalenti e non teneva conto di successive riduzioni della superficie imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente ammesso la documentazione prodotta in primo grado anche se tardiva, perché i fascicoli di parte restano acquisiti nel fascicolo d'ufficio e sono utilizzabili in appello. Ha altresì ritenuto l'avviso di pagamento atto impositivo adeguatamente motivato: il Comune ha potuto basarsi su dati acquisiti e su un accertamento tecnico del 2004 per determinare la superficie imponibile, mentre la documentazione prodotta dalla contribuente è risultata insufficiente e non idonea a confutare le misurazioni comunali. Il ricorso è stato integralmente respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
Stabilisce il termine per la produzione documentale in appello (20 giorni antecedenti l'udienza) ma la Corte ha ritenuto che la violazione di tale termine sia sanata quando i documenti sono già depositati nel giudizio di primo grado in quanto i fascicoli di parte restano nel fascicolo d'ufficio e vengono acquisiti automaticamente in sede di impugnazione.
Codice di procedura civile
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice e alle regole sul deposito documentale; la Corte ha ritenuto compatibile l'ammissione dei documenti già presenti nel fascicolo d'ufficio.
L. n. 297 del 2006
Citate dalla ricorrente; la Corte esamina comunque la materia alla luce delle norme specifiche sui tributi locali ma non ravvisa l'obbligo di atto prodromico nel caso in esame.
D.Lgs. n. 507 del 1993
art. 72, comma 1; art. 70; art. 51
Art.72 comma 1: autorizza la liquidazione diretta della tassa e l'iscrizione a ruolo senza avviso di accertamento solo se la liquidazione si basa sui ruoli dell'anno precedente su dati definitivamente acquisiti. La Corte sottolinea che la liquidazione diretta è eccezionale e richiede identità e definitività dei dati. Art.70: obbligo di denuncia del contribuente e motivazione dell'Amministrazione se si discosta dai dati dichiarati. Art.51: disciplina l'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio e chiarisce che non è sempre previsto un contraddittorio preventivo.
D.P.R. n. 115 del 2002
Riferito alla sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza del presupposto.
Massime di principio
- Documenti depositati nel primo grado, anche se prodotti tardivamente, restano acquisiti nel fascicolo d'ufficio e possono essere valutati in appello senza che il Comune debba riprodurli se risultano già presenti nel fascicolo.
- La liquidazione diretta della TARI senza avviso di accertamento è consentita solo quando la determinazione si basa su dati identici e definitivamente acquisiti dall'anno precedente; in presenza di dati incerti o contestati l'Amministrazione deve adottare un avviso di accertamento e motivare lo scostamento.
- Spetta al contribuente l'onere di fornire gli elementi che giustifichino una riduzione della superficie imponibile (obbligo di denuncia/informazione); la quantificazione della tassa grava sulla parte che reclama la riduzione.
- Se la modifica della situazione di fatto avviene prima della notifica dell'avviso di liquidazione, l'Ufficio deve tenerne conto; se avviene dopo la notifica, la prova della modifica incombe sul contribuente in sede contenziosa.
- Le fatture o avvisi di pagamento relativi a tariffe rientrano nella categoria degli atti impositivi e devono rispettare i requisiti sostanziali degli atti tributari, potendo essere impugnati davanti alle commissioni tributarie.
- Pronunce passate o decisioni di commissioni nelle stesse parti non vincolano automaticamente il giudice in una successiva controversia diversa; il giudice non è obbligato a confutare esplicitamente precedenti difformi quando la motivazione della decisione è congrua rispetto alla fattispecie concreta.
- In tributi locali, l'amministrazione non è sempre tenuta a un contraddittorio preventivo prima dell'emissione di atti in rettifica; il contribuente può utilizzare gli strumenti di autotutela e il contenzioso per la tutela successiva.
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