Cassazione Penale, Sentenza n. 7991/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su tre censure: (1) violazione di legge e vizio motivazionale riguardo all'addebito di concorso in ricettazione sia sul piano oggettivo (contributo causale) sia soggettivo (dolo eventuale), sostenendo l'assenza di prova che Taki conoscesse la provenienza illecita dell'autovettura e l'insufficienza della sola presenza a bordo per configurare partecipazione; (2) omessa motivazione circa l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 114 c.p.; (3) omessa motivazione sulla richiesta di applicazione di pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità o pena pecuniaria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: ha confermato il principio secondo cui la mera presenza dell'imputato come passeggero non integra di per sé il reato di ricettazione e non consente di desumere una compartecipazione morale o causale. I giudici di merito avevano basato la condanna su presunzioni non supportate da prova (es. la condizione personale del coimputato) e non avevano dato elementi logici idonei a dimostrare un contributo di Taki all'acquisto/ricezione dell'auto di provenienza furtiva. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché "l'imputato non ha commesso il fatto".
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Il reato di ricettazione presuppone la ricezione o l'acquisto di cose provenienti da delitto con consapevolezza della provenienza illecita e, se contestata la partecipazione, richiede elementi che dimostrino un contributo causale o una adesione intenzionale; la mera utilizzazione o la presenza come passeggero non sono sufficienti a configurare il reato
art. 62-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La norma consente il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto; in questo caso la Corte d'appello ha riconosciuto un'attenuante di tenuità in sede di merito, ma la querela difensiva lamentava l'omessa motivazione rispetto all'ulteriore riconoscimento e alla quantificazione della pena
art. 114 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiede l'accertamento del contributo causale e/o dell'accordo intenzionale tra i partecipanti; la Corte di Cassazione ha richiamato l'obbligo di fornire elementi probatori specifici per ritenere il concorso, non potendosi limitare a mere congetture o alla presenza fisica del soggetto
Massime di principio
- La mera presenza a bordo di un veicolo di provenienza furtiva, da sola, non è sufficiente a integrare il reato di ricettazione: è necessario dimostrare un contributo causale o una consapevolezza e adesione intenzionale all'acquisto/occultamento del bene
- Per ritenere il concorso nel reato (art. 114 c.p.) occorrono elementi probatori concreti che attestino il contributo materiale o morale del soggetto; presunzioni non supportate da fatti provati non possono reggere una condanna
- Il giudice deve motivare specificamente il rigetto di richieste difensive relative a circostanze attenuanti o all'applicazione di pene sostitutive; l'omessa motivazione è censurabile, salvo che la decisione sostanziale sul punto principale renda la censura irrilevante
- Se il motivo determinante del ricorso riguarda l'insussistenza del fatto contestato, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio qualora risulti che l'imputato non ha commesso il fatto
- Non è lecito inferire la conoscenza della provenienza illecita del bene da elementi relativi alla condizione personale del coimputato (es. mancata fissa dimora) senza prova diretta o indizi concreti che colleghino l'imputato a quella conoscenza
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