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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26137/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi proposti contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 13/07/2022. Giuseppe Calabrese contestava la motivazione circa la sua partecipazione al furto (onere probatorio, rilevanza della cella agganciata dal telefonino e identificazione dei mattoni) e l'applicazione della recidiva. Nicola Marasco censurava l'identificazione come autore del furto e la qualificazione della sua condotta (partecipazione vs favoreggiamento), la sussistenza dell'evasione dagli arresti domiciliari e l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché la congruità della pena. Anna Ameni impugnava la qualificazione del reato come furto in abitazione nonostante la disponibilità delle chiavi, chiedeva la riqualificazione come tentato furto e denunciava errori nel calcolo della pena e nella quantificazione dell'aumento per la recidiva. Anna Piserchia contestava la motivazione in ordine alla ricettazione dei buoni benzina (presunzione di dolo), la qualificazione del furto in abitazione, la configurazione come tentato furto e l'omessa applicazione di attenuanti (secondo comma art. 648 e art. 62 n.4 cod. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Giuseppe Calabrese e di Nicola Marasco. Ha invece parzialmente accolto i ricorsi delle donne: ha annullato la sentenza nei confronti di Anna Piserchia limitatamente al capo d) (ricettazione dei buoni benzina) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio su quel capo; ha annullato altresì la sentenza nei confronti di Anna Ameni limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio (quantificazione dell'aumento per recidiva) con rinvio per nuovo giudizio. I ricorsi di Piserchia e Ameni sono nel resto dichiarati inammissibili. Marasco e Calabrese sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità dei ricorsi e tale richiesta è stata in gran parte accolta.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. n.5 (furto aggravato)

    Norma che caratterizza il capo di imputazione; richiamata per definire il reato contestato e le aggravanti applicate

  • art. 61 cod. pen. (circostanze aggravanti, n.5 e n.11 menzionate)

    Utilizzata per ragionare sulle aggravanti applicate (es. abuso di prestazione d'opera, circostanze particolari) e per la determinazione della pena

  • art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)

    Norma richiamata nella discussione sulla qualificazione del reato: il giudice valuta se l'accesso sia stato autorizzato o se il consenso fosse viziato/condizionato e quindi assimilabile a ingresso senza consenso

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione), secondo comma

    Richiesta di applicazione dell'attenuante per le condizioni oggettive e soggettive del reato; la Corte ha ritenuto di non accoglierla per i fatti concreti, pur richiamando i criteri che dovrebbero informarne l'applicazione

  • art. 62 n.4 cod. pen. (attenuante per il valore del bene)

    Invocata in relazione al basso valore dei buoni benzina; la Corte di merito ha ritenuto non applicabile l'attenuante in considerazione delle modalità e della reiterazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata come possibile causa di non punibilità da parte dei ricorrenti; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto non applicabile la causa nel contesto dell'evasione commessa per partecipare al furto

  • art. 385 cod. pen.

    Utilizzato per delimitare la nozione di abitazione ai fini dell'evasione dagli arresti domiciliari, escludendo aree non di stretta pertinenza come cortili condominiali

  • art. 63, comma 4, cod. pen. (aumento per recidiva)

    La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione specifica qualora si decida la quantificazione dell'aumento per recidiva, in particolare se si applica la misura massima

  • art. 99 cod. pen.

    Censurato dal ricorrente in relazione alla recidiva; la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di merito in punto di pericolosità e specificità dei precedenti

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in doglianze sulla eccessività della pena; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione in gran parte non sindacabile in questa sede ove mancasse adeguata specificità

Massime di principio

  • L'onere della prova della responsabilità penale resta a carico dell'accusa; la Corte d'appello può valorizzare molteplici elementi convergenti, ma i ricorrenti devono confrontarsi specificamente con la motivazione per non incorrere in genericità.
  • La localizzazione tramite cella telefonica non è di per sé decisiva per escludere o affermare la presenza dell'imputato in un luogo: va valutata insieme ad altri elementi probatori.
  • Il riconoscimento della refurtiva è valutabile anche alla luce di fonti indiziarie e conversazioni intercettate; la prova è spesso di tipo indiziario ma deve risultare da un quadro probatorio complessivo non contraddittorio.
  • La disponibilità di chiavi o l'accesso abituale non esclude automaticamente il reato di furto in abitazione se il consenso è subordinato a limiti o condizioni che non sono stati rispettati; ingresso oltre i limiti concordati può rilevare come ingresso senza consenso.
  • La travisazione o l'attribuzione errata di una frase in una intercettazione su prova decisiva può cagionare l'annullamento della decisione e richiedere nuovo giudizio su quel capo.
  • L'applicazione della recidiva richiede valutazione individuale della personalità criminale e delle risultanze del casellario; la scelta di aumentare la pena e la misura di tale aumento devono essere motivate specificamente.
  • Le attenuanti per il basso valore economico del bene (art. 62 n.4) e la seconda comma di art. 648 vanno discusse in concreto dal giudice: non è automatico il loro riconoscimento per importi limitati se sussistono elementi di gravità o reiterazione.
  • Per il reato di evasione dagli arresti domiciliari la nozione di abitazione è strettamente delimitata; aree comuni o non pertinenti non escludono la sussistenza dell'evasione se il soggetto si trova fuori della sfera privata autorizzata.
  • I motivi di ricorso che non affrontano specificamente le ragioni della sentenza impugnata sono considerati generici e sono frequentemente dichiarati inammissibili.

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