Ordinanza n. 2023/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di rigetto adottati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli in data 12/05/2026 relativi a domande di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del Decreto Flussi 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di rigetto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli relativi a domande di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del Decreto Flussi 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i dinieghi adottati il 12 maggio 2026 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l’omessa o incompleta valutazione della propria capacità reddituale e assunzionale. A sostegno ha indicato l’acquisto di un compendio immobiliare strumentale all’attività d’impresa e l’acquisizione di una commessa, quest’ultima successiva all’adozione dei provvedimenti impugnati. Il provvedimento dà inoltre atto di ulteriori ragioni poste a fondamento dei dinieghi, consistenti in carenze documentali relative ai requisiti alloggiativi e alla cosiddetta asseverazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non ravvisabili, sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare, i presupposti per sospendere gli atti impugnati. Le allegazioni sulla mancata compiuta valutazione della capacità reddituale sono state ritenute generiche e prive di un principio di prova. L’acquisto dell’immobile strumentale non è stato considerato elemento sufficiente, mentre la commessa era successiva ai dinieghi e quindi non idonea, allo stato, a dimostrare l’illegittimità della valutazione amministrativa. Il dato dell’imponibile IRES, pari a euro 12.914,00, è stato ritenuto sintomatico, secondo l’id quod plerumque accidit, dell’assenza della prescritta capacità assunzionale. Il giudice ha inoltre affermato che gravava sulla ricorrente l’onere di allegare e comprovare dati, rientranti nella sua disponibilità, idonei a superare le risultanze valorizzate dall’Amministrazione. Ha aggiunto che le autonome carenze documentali riguardanti i requisiti alloggiativi e l’asseverazione sarebbero state comunque sufficienti, da sole, a sorreggere i dinieghi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, sulla base della cognizione sommaria, la sussistenza dei presupposti per la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, allegazioni generiche e non assistite da un principio di prova non sono sufficienti a contestare la valutazione amministrativa della capacità reddituale e assunzionale del datore di lavoro richiedente il nulla osta al lavoro subordinato.
- Quando i dati rilevanti per dimostrare la capacità economica del datore di lavoro ricadono nella sua sfera di disponibilità, grava sul ricorrente l'onere di allegarli e comprovarli in modo idoneo a superare le risultanze valorizzate dall'Amministrazione.
- Un dato fiscale oggettivo quale un imponibile IRES particolarmente contenuto può costituire, in sede cautelare, elemento sintomatico dell'inesistenza della prescritta capacità assunzionale, se non adeguatamente contrastato da prova contraria.
- Elementi sopravvenuti rispetto all'adozione del diniego, come una commessa acquisita successivamente, non sono di per sé idonei a dimostrare l'illegittimità della valutazione amministrativa compiuta sulla situazione esistente al momento del provvedimento.
- La presenza di autonome carenze documentali relative ai requisiti alloggiativi e all'asseverazione può sorreggere il diniego anche indipendentemente dalle contestazioni concernenti la capacità reddituale del datore di lavoro.
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