Cassazione Penale, Sentenza n. 6400/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge perché la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza di primo grado senza tener conto che l'avviso di deposito della sentenza di primo grado non era stato notificato al domicilio eletto dall'imputato al momento della scarcerazione e sottoposizione agli arresti domiciliari (seconda elezione di domicilio in Melfi del 28/02/2007), ma solo al difensore. Sosteneva inoltre la nullità della sentenza per mancato contraddittorio.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava una seconda elezione di domicilio effettuata dall'imputato (Melfi, Vico Sant'Antolino n. 41) successiva alla precedente elezione presso il difensore, e tale ultima elezione prevale anche se non comunicata all'autorità procedente. Di conseguenza la notifica dell'avviso di deposito avrebbe dovuto essere eseguita al domicilio eletto per ultimo; in mancanza di tale notifica non poteva ritenersi decorso il termine per proporre appello ai sensi degli artt. 548(2) e 585(2-3) c.p.p.. La violazione di legge è stata ritenuta assorbente rispetto alle altre censure. P.Q.M. la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Potenza per il giudizio.
Norme richiamate
art. 548, comma 2, codice di procedura penale
La notifica dell'avviso di deposito della sentenza deve essere effettuata al domicilio eletto dall'imputato; la Corte ha ritenuto che il domicilio eletto per ultimo prevale e quindi fosse quello a cui doveva essere indirizzata la notifica
art. 585, commi 2 e 3, codice di procedura penale
Se la notifica dell'avviso di deposito non è stata regolarmente eseguita al domicilio eletto per ultimo, non può ritenersi decorso il termine per proporre impugnazione; ciò incide sull'ammissibilità dell'appello
Sez. U., n. 41280 del 2006 (Cass.), C., Rv. 234905
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui una dichiarazione di domicilio effettuata al momento della scarcerazione prevale su una precedente elezione di domicilio, anche se non espressamente revocata
Sez. 2, n. 43774 del 04/10/2013 (Cass.), Gerpia, Rv. 257156
Conferma che la seconda elezione di domicilio effettuata al momento della scarcerazione è valida anche senza esplicita comunicazione all'autorità giudiziaria procedente
Massime di principio
- La dichiarazione di nuovo domicilio effettuata successivamente prevale su una precedente elezione di domicilio, anche se la prima non è stata espressamente revocata.
- L'avviso di deposito della sentenza di primo grado deve essere notificato al domicilio eletto per ultimo; in mancanza di tale notifica non decorre il termine per proporre impugnazione.
- La mancata notificazione regolare dell'avviso di deposito può rendere ammissibile un appello altrimenti tardivo: l'irregolarità della notifica incide sul decorso dei termini processuali.
- Quando la Corte di legittimità accerta una violazione di legge sulla notifica/domicilio, tale violazione può risultare assorbente rispetto ad altre censure processuali (es. mancato contraddittorio).
- In presenza di annullamento per vizi di notifica o di domicilio, la pratica viene generalmente rinviata alla Corte d'appello competente per il riesame nel rispetto delle corrette notifiche e del contraddittorio.
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