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Sentenza

Sentenza n. 848/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi al procedimento concessorio riguardante uno specchio acqueo demaniale attribuito o richiesto da una società concorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare della concessione demaniale marittima n. 08/2008 relativa a uno specchio acqueo nel porto di Torre Vado e interessata anche a ottenere una nuova concessione nella medesima area, aveva chiesto al Comune l’accesso agli atti del procedimento concessorio riguardante una società concorrente. Dopo una prima istanza riscontrata con l’indicazione che il procedimento era ancora in istruttoria, la ricorrente aveva reiterato la richiesta per esigenze di tutela della propria attività economica e di eventuale difesa giudiziale, prospettando una potenziale interferenza tra le aree e le attività oggetto delle concessioni. Il Comune aveva negato l’accesso sostenendo che la ricorrente non fosse titolare di una concessione nell’area portuale interessata e che non vi fosse alcuna interferenza concreta o potenziale, poiché le aree erano collocate su bracci diversi del molo foraneo. La ricorrente ha dedotto, con tre motivi da esaminare congiuntamente, la violazione degli artt. 1, 3, 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., dei principi di trasparenza, pubblicità e buona amministrazione, nonché il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento, l’irragionevolezza e la lesione del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudizio in materia di accesso abbia natura sostanzialmente conformativa del rapporto e sia diretto ad accertare la spettanza del diritto all’ostensione, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego. La ricorrente aveva dimostrato un interesse diretto, attuale e concreto, fondato sulla propria qualifica di operatore dello specifico settore, sulla vicinanza spaziale delle aree portuali e sulla potenziale concorrenza tra le attività economiche. L’istanza era sufficientemente motivata e individuava documenti e finalità conoscitive connesse alla tutela della posizione giuridica della richiedente. Il Collegio ha ritenuto integrato il nesso di strumentalità tra l’interesse difensivo e la documentazione richiesta, precisando che tale nesso va apprezzato in senso ampio e non richiede la prova anticipata della fondatezza o dell’ammissibilità dell’eventuale giudizio da instaurare. Né l’amministrazione né il giudice dell’accesso devono svolgere una valutazione ex ante sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento o di uso pretestuoso e temerario dell’accesso. L’istanza non era generica né diretta a un controllo generalizzato sull’operato amministrativo, riguardando specificamente la concessione potenzialmente interferente con quella della ricorrente. Il TAR ha inoltre ritenuto prevalente l’accesso difensivo sulle eventuali esigenze di riservatezza dei terzi. Ha quindi annullato il diniego e ordinato al Comune di esibire, consentendo anche l’estrazione di copia, gli atti richiesti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; nulla sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Disciplinano il diritto di accesso documentale e i relativi presupposti soggettivi e oggettivi; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sussistente il diritto della ricorrente all’ostensione.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    La documentazione relativa al procedimento concessorio è qualificabile come documento amministrativo ai fini dell’accesso.

  • art. 24 l. 241/1990

    Il diritto di accesso a fini difensivi è stato ritenuto prevalente rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dei terzi, in presenza del necessario nesso di strumentalità.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    L’istanza deve indicare l’identità del richiedente, gli estremi del documento o gli elementi utili a individuarlo e la motivazione; non è necessaria l’indicazione precisa degli estremi identificativi, essendo sufficiente individuare oggetto e finalità della richiesta.

  • art. 25, comma 3, l. 241/1990

    Il diniego di accesso è sindacabile dal giudice amministrativo secondo la disciplina del giudizio in materia di accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio sull’accesso è diretto ad accertare la spettanza del diritto all’ostensione e può condurre all’ordine giudiziale di esibizione dei documenti.

  • art. 9 d.P.R. 184/2006

    È richiamato tra le disposizioni ritenute violate in relazione al procedimento di accesso.

  • art. 24 Cost.

    La finalità di tutela e di eventuale difesa giudiziale della posizione economica della ricorrente concorre a fondare il carattere difensivo dell’accesso.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

  • art. 113 Cost.

    È richiamato in relazione all’effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso il giudice accerta la spettanza del diritto all’ostensione e può ordinare direttamente all’amministrazione l’esibizione dei documenti, senza limitarsi a verificare la legittimità formale delle ragioni poste a fondamento del diniego.
  • L’interesse all’accesso documentale è diretto, concreto e attuale quando il richiedente, quale operatore dello specifico settore e soggetto in rapporto di vicinitas con l’attività amministrativa, dimostri che i documenti possono incidere direttamente o indirettamente sulla propria sfera giuridica.
  • L’accesso difensivo è legittimo quando la documentazione richiesta costituisce un mezzo astrattamente utile alla tutela, giudiziale o stragiudiziale, di una posizione giuridicamente rilevante; non è necessario dimostrare anticipatamente la fondatezza, l’ammissibilità o la decisività dell’eventuale azione da intraprendere.
  • Né l’amministrazione detentrice dei documenti né il giudice dell’accesso possono compiere ex ante una valutazione sulla concreta influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento tra documenti ed esigenze difensive o di esercizio pretestuoso e temerario dell’accesso.
  • Un’istanza di accesso non è generica se individua l’oggetto della documentazione e la finalità conoscitiva, anche senza precisare gli estremi identificativi di ogni singolo documento; inoltre, non integra un controllo generalizzato quando riguarda uno specifico procedimento amministrativo potenzialmente incidente sulla posizione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoConcessioni demaniali marittimeDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoDifetto di istruttoria

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