Cassazione Penale, Sentenza n. 26693/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione; è stata altresì rilevata d'ufficio l'illegittimità delle pene accessorie applicate ex art. 216 u.c. legge fallimentare, in quanto la commisurazione si era basata su norma poi dichiarata incostituzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Venturini impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A, distrazione di un'autovettura) e documentale (capo B, sottrazione di scritture contabili). Il ricorso deduceva l'insussistenza del reato al capo A e l'inesistenza del dolo al capo B; con memoria il difensore ha poi chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione. La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'illegittimità delle pene accessorie applicate ex art. 216, u.c., della legge fallimentare nella misura fissa di dieci anni, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n.222/2018) della parte della norma che fissava la durata "dieci anni" invece che prevedere un termine massimo "fino a dieci anni". La caducazione della parte della pronuncia relativa alle pene accessorie ha impedito il consolidamento del giudicato sugli altri profili del medesimo capo; non essendovi elementi incontrovertibili per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha verificato i termini di prescrizione e rilevato che il reato era estinto per prescrizione decorso il 30/09/2022, tenuto conto della sospensione per astensione delle udienze (119 giorni).
Norme richiamate
art. 216, u.c., legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La Corte ha ritenuto che l'applicazione della formulazione "durata di dieci anni" fosse incostituzionale perché la Corte costituzionale ha stabilito che la norma doveva prevedere una misura massima "fino a dieci anni"; l'uso della formulazione fissa ha reso illegittima la commisurazione delle pene accessorie adottata nel processo.
Sentenza Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni ...» anziché: «... importa l'inabilitazione ... fino a dieci anni»
La Corte costituzionale ha corretto la cornice edittale disponendo che la durata delle pene accessorie è stabilibile fino a dieci anni e non automaticamente fissa in dieci anni; ciò comporta che le pene accessorie irrogate sulla base della formulazione fissa sono illegittime.
art. 129, comma 2, codice di procedura penale
Il principio citato viene usato per stabilire che, in mancanza di elementi assolutamente non contestabili che comportino il proscioglimento, il giudice deve procedere alla verifica della prescrizione quando la caducazione di una parte della sentenza impedisce il passaggio in giudicato degli altri punti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite: n. 33040/2015, n. 37107/2015, n. 6240/2014, Sez. U. n.1/2000 citate nella motivazione)
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la sostituzione della cornice edittale operata dalla Corte costituzionale rende illegittime le pene accessorie commisurate sulla base della norma dichiarata incostituzionale, indipendentemente dall'entità concreta delle pene applicate.
Massime di principio
- Se una pena accessoria è stata commisurata sulla base di una disposizione poi dichiarata incostituzionale, la relativa parte della condanna deve essere cassata anche se la durata concreta applicata rientrerebbe comunque nel nuovo parametro.
- La caducazione di una parte della sentenza che riguarda le pene accessorie può impedire il passaggio in giudicato degli altri profili del medesimo capo; in tali casi, se non sussistono elementi incontrovertibili per proscioglimento, il giudice deve verificare la prescrizione.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando i reati sono estinti per prescrizione e non è possibile pronunciarsi nel merito in modo definitivo a causa della caducazione parziale del giudicato.
- La computazione della prescrizione deve tenere conto di sospensioni processuali (es. adesione del difensore all'astensione collettiva) e di qualsiasi altro evento che interrompa o sospenda i termini; tali conteggi possono determinare l'estinzione del reato anche dopo sentenze di condanna in grado di appello.
- In presenza di dubbi sulla legittimità di norme sanzionatorie o sulla commisurazione delle pene accessorie, è strategico per la difesa sollevare sia questioni di costituzionalità applicata che la decorrenza della prescrizione.
- Per l'azione della pubblica accusa, in caso di declaratoria di incostituzionalità di norme rilevanti, è necessario valutare se procedere a nuove esigenze istruttorie o archiviazioni in relazione ai termini di prescrizione.
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