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Sentenza

Sentenza n. 1323/2026 - Catania, Sezione 4

per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso, ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, alla documentazione richiesta con nota del 9 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202502426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’esibizione integrale dei documenti richiesti avesse soddisfatto l’interesse della ricorrente e reso non più attuale la controversia. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancata ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso del 9 ottobre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La federazione sindacale ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, alla documentazione richiesta all’IRCCS con istanza del 9 ottobre 2025. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Nel corso del processo, con memoria del 27 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato che l’Istituto aveva esibito tutti i documenti richiesti, evidenziando così il sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse azionato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La ricorrente ha fondato la domanda sull’accesso documentale; il giudizio è divenuto non più attuale a seguito dell’ostensione della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, l’integrale esibizione dei documenti richiesti nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
  • La dichiarazione della parte ricorrente circa l’avvenuta ostensione della documentazione richiesta può fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ove risulti raggiunto lo scopo del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione dei documenti, le spese possono essere integralmente compensate quando le peculiarità e le circostanze della controversia lo giustificano.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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