Cassazione Civile, Ordinanza n. 04836/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione maggiori ricavi asseritamente derivanti dalla vendita di tre immobili facenti parte di un complesso immobiliare. L'accertamento si basava su indagini finanziarie svolte sugli acquirenti, da cui erano emersi i preliminari di vendita e gli atti istruttori per i mutui, oltre che su uno studio di settore richiamato a supporto. La C.T.P. aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società; la C.T.R., dopo c.t.u. sul valore venale degli immobili, aveva ritenuto inattendibile il metodo dell'Ufficio e aveva annullato l'accertamento, confrontando il valore stimato dal c.t.u. con i ricavi complessivi dichiarati dalla società, ritenuti superiori a quelli di mercato. L'Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la C.T.R. avrebbe deciso su un tema non devoluto, poiché avrebbe confrontato ricavi complessivi e studio di settore anziché i soli ricavi relativi alle tre unità immobiliari oggetto di accertamento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica ex art. 132 c.p.c., perché basata su dati irrilevanti e su una ricostruzione distorta della base dell'accertamento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la rettifica riguardava soltanto i ricavi della vendita dei tre immobili per euro 2.835.000 e non tutti i ricavi dichiarati; 4) violazione dell'art. 62-bis d.l. 331/1993 e dell'art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento era analitico e non fondato sugli studi di settore. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: la C.T.R. aveva motivato in modo illogico perché aveva posto a confronto grandezze disomogenee, ossia il valore di mercato stimato dal c.t.u. per i soli tre immobili accertati e i ricavi complessivi dichiarati dalla società. Ha invece escluso il vizio di ultrapetizione, ritenendo che la sentenza si fosse comunque pronunciata sul thema decidendum, e ha escluso anche che la C.T.R. avesse fondato la decisione sugli studi di settore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della C.T.R. limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del corretto confronto tra i ricavi riferiti ai soli beni oggetto di accertamento e i corrispondenti valori accertati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata esclusa: la sentenza di merito si era pronunciata sul thema decidendum effettivo, cioè la determinazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei tre immobili oggetto dell'avviso di accertamento.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è stata ritenuta affetta da anomalia rilevante in cassazione perché costruita su un confronto tra dati disomogenei, rendendo la ratio decidendi obiettivamente incomprensibile pur in presenza di una motivazione graficamente esistente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato evocato quale parametro di legittimità per denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali rilevanti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato proposto in via subordinata per omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione delle norme sostanziali in materia di accertamento tributario, motivo poi assorbito.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
La Corte ha escluso che la sentenza di merito avesse fondato la decisione sugli studi di settore richiamati dall'Ufficio.
art. 39, primo comma, lett. c) e d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è stata richiamata nel quarto motivo, ma la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- In sede di impugnazione di un avviso di accertamento, il giudice di merito deve confrontare grandezze omogenee: se l'accertamento riguarda specifici beni o specifiche operazioni, il raffronto va compiuto con i soli ricavi o valori riferibili a quei beni o a quelle operazioni, non con dati complessivi estranei al thema decidendum.
- Una motivazione che, pur esistente sul piano grafico, fondi la decisione su un confronto tra dati disomogenei o inconferenti può integrare un vizio di motivazione rilevante in cassazione, perché rende la ratio decidendi obiettivamente incomprensibile.
- Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice di merito si pronunci sulla determinazione dell'oggetto effettivo della pretesa fiscale, anche se utilizza argomentazioni non condivise dalla parte ricorrente; occorre che abbia deciso su un diverso petitum o su una diversa causa petendi.
- Il richiamo agli studi di settore o ad altri parametri presuntivi, se operato solo a supporto di un accertamento analitico, non trasforma la base dell'accertamento in un accertamento fondato esclusivamente su tali strumenti presuntivi.
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