Sentenza del 13/07/2017 n. 17250 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva accertato a carico del socio un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF per il 1997, ritenendo a lui imputabile, in proporzione alla quota societaria, il maggior reddito d'impresa accertato definitivamente nei confronti della società. Tale maggior reddito derivava dalla contestata deduzione di costi fittizi relativi a rapporti con la cooperativa M.S. L'ufficio aveva applicato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili propria delle società di capitali a ristretta base sociale e familiare. La CTR aveva annullato l'accertamento, ritenendo non automatica l'imputazione al socio dei maggiori redditi societari e richiedendo una quantificazione del reddito ritenuta ragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, relativi alla contraddittorietà e all'insufficienza della motivazione della sentenza della CTR. La decisione regionale, pur riconoscendo in astratto la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale, l'aveva poi esclusa sulla base di argomentazioni vaghe, non pertinenti e non adeguatamente motivate. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
La norma è richiamata in relazione alla disciplina dell'imputazione ai soci del reddito prodotto da una società. La Corte considera rilevante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società con compagine ristretta, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Richiamato dalla CTR quale base dell'accertamento del reddito del socio, ma non oggetto di una specifica decisione di merito da parte della Cassazione, che si è concentrata sui vizi motivazionali della sentenza regionale.
Codice civile, art. 2697
Richiamato dall'Agenzia delle entrate riguardo all'onere della prova. Il principio sottostante è che, una volta valorizzata una presunzione grave, precisa e concordante derivante dalla ristretta base sociale, il contribuente può contrastarla dimostrando, ad esempio, la mancata percezione o distribuzione degli utili.
Codice civile, art. 2729
Richiamato in tema di presunzioni semplici. La ristretta base sociale e familiare può costituire un elemento presuntivo idoneo a sostenere l'imputazione pro quota degli utili extracontabili, purché la valutazione sia coerente, specifica e adeguatamente motivata.
Codice civile, art. 2909
Richiamato con riferimento all'efficacia del giudicato formatosi sull'accertamento della società. Il motivo è stato assorbito, quindi la Corte non ha definito nel merito la portata concreta del giudicato rispetto alla posizione del socio.
Costituzione, art. 53
La CTR lo aveva richiamato per sostenere la necessità di tassare una capacità contributiva effettiva e di evitare accertamenti ritenuti irreali. La Cassazione ha però giudicato tali argomentazioni generiche e non sufficienti a motivare l'annullamento dell'accertamento.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, soprattutto quando i soci sono familiari, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta e imputata pro quota, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova contraria concreta.
- La presunzione non opera in modo meramente automatico: l'amministrazione deve collegare adeguatamente il maggior reddito societario alla presunta distribuzione ai soci e il giudice deve valutare e motivare specificamente gli elementi disponibili.
- Una sentenza che annulla l'accertamento non può fondarsi su formule generiche come la necessità di determinare redditi ragionevoli o evitare accertamenti irreali; deve spiegare quali elementi concreti rendono inapplicabile o insufficientemente provata la presunzione.
- Quando il reddito societario è stato definitivamente accertato, la controversia sul reddito del socio deve essere esaminata tenendo conto dell'accertamento societario e degli eventuali effetti del giudicato, senza però confondere automaticamente i due piani processuali.
- La qualificazione delle operazioni come oggettivamente o soggettivamente inesistenti può essere decisiva, ma deve essere sorretta da un'analisi puntuale delle prove e da una motivazione coerente con gli accertamenti definitivi riguardanti la società.
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