Sentenza n. 1468/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna prot. n. 454 dell'11.6.2026, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso AM12 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Emilia-Romagna, del concorso PNRR (c.d. PNRR 3) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di punti 12,50 di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023 n. 205 a candidati che hanno dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario su classe di concorso e/o grado di istruzione diverso da quello di partecipazione alla procedura PNRR 3; ovvero ha comunque computato tale punteggio in modo da avvantaggiare indebitamente candidati non in possesso del requisito del “medesimo specifico posto”, da intendersi quale medesima classe di concorso e medesimo grado di istruzione; b) dell'Allegato 1 al decreto n. 454/2026, recante la graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna (posizioni 1 -157), nella medesima parte; c) dell'Allegato 2 al decreto n. 454/2026, recante l'elenco degli idonei AM12 Emilia-Romagna (posizioni 158 -204), nella medesima parte; d) del Decreto prot. n. m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000572 del 25 giugno 2026, recante integrazione della graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna con inserimento di 16 candidati (posizioni 372 -387) a seguito di 16 rinunce, e del relativo Allegato 1 (integrazione graduatoria di merito) e Allegato 2 (elenco idonei, posizioni 388 -470), nella parte in cui conferma e recepisce le illegittime attribuzioni di punteggio sub B.4.1; e) del successivo decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna prot. n. m_pi.AOODRER.RegistroDecreti.R.0000612.06-07-2026 del 06/07/2026, con il quale, all'esito di rettifiche, è stata approvata nuovamente e pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso AM12 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Emilia-Romagna, del concorso PNRR (c.d. PNRR 3) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di punti 12,50 di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023 n. 205 a candidati che hanno dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario su classe di concorso e/o grado di istruzione diverso da quello di partecipazione alla procedura PNRR 3; ovvero ha comunque computato tale punteggio in modo da avvantaggiare indebitamente candidati non in possesso del requisito del “medesimo specifico posto”, da intendersi quale medesima classe di concorso e medesimo grado di istruzione; f) del Decreto USR Emilia-Romagna n. 661 del 10 luglio 2026, recante ripartizione del contingente di immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2026/2027, nei limiti dell'interesse e nella parte in cui utilizza e recepisce la graduatoria AM12 come sopra illegittimamente formata, con particolare riferimento alle nomine da graduatoria di merito (GM) per la classe di concorso AM12; g) del Decreto n. 700 del 23 luglio 2026, recante ulteriore integrazione della graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna con inserimento di 8 candidati (posizioni 388 -395) a seguito di 8 rinunce, e del relativo Allegato 2 (elenco idonei, posizioni 396 -478), integralmente sostitutivo di quello del D.D.G. n. 572/2026, nella medesima parte; h) delle schede individuali di valutazione dei titoli dei candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria, nella parte in cui riconoscono il punteggio di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 per il superamento di precedenti concorsi ordinari relativi a classi di concorso diverse e/o a diverso grado di istruzione rispetto a quello oggetto dell'odierna procedura; i) di tutti gli ulteriori decreti di rettifica, integrazione e/o scorrimento della medesima graduatoria di merito del concorso PNRR 3 adottati dall'USR Emilia Romagna successivamente al primo decreto di approvazione, ove confermino il criterio di attribuzione del punteggio di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 ovvero ne reiterino gli effetti lesivi; l) dell'elenco dei vincitori e dei destinatari di nomina in ruolo ai sensi della graduatoria concorsuale impugnata, nella parte in cui escludono il ricorrente ovvero lo collocano in posizione deteriore rispetto a quella che gli spetterebbe a seguito della corretta applicazione del punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023; m) del provvedimento di accoglimento parziale e rigetto parziale delle istanze di accesso agli atti del 29 luglio 2026 (prot. AOODRER Registro Ufficiale 2026.0030104), nella parte in cui ha rigettato le istanze già presentate per le quali non vi è stato riscontro positivo, qualificandole come massive, manifestamente onerose e sproporzionate; n) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, che risulti comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie, integrazioni, rettifiche e atti di nomina relativi al concorso PNRR 3 per la classe di concorso AM12, nella parte concernente l'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di precedenti concorsi, nonché parziale diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione, integrazione, rettifica e scorrimento della graduatoria regionale del concorso PNRR 3 per la classe AM12, nonché gli atti di immissione in ruolo, le schede di valutazione dei titoli e il parziale diniego di accesso agli atti. Ha contestato l'attribuzione di 12,50 punti previsti dal punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 a candidati che avevano superato precedenti concorsi ordinari per una classe di concorso e/o un grado di istruzione diverso, sostenendo che il requisito del "medesimo specifico posto" dovesse riferirsi alla medesima classe di concorso e al medesimo grado di istruzione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale richiesta dall'art. 40 c.p.a. e per omessa notifica ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; nel merito hanno contestato la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della procura speciale. La procura prodotta si limitava a conferire al difensore il potere di rappresentanza e difesa "nel presente procedimento", senza indicare in modo specifico l'oggetto, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a individuare la singola controversia. Il Collegio ha ritenuto irrilevanti sia la notificazione della procura unitamente al ricorso sia la qualificazione tecnica della procura come apposta in calce nel processo telematico. Il requisito della procura speciale deve sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio e la sua mancanza non è suscettibile di successiva sanatoria. Le ulteriori questioni, comprese quelle relative alla graduatoria, all'attribuzione del punteggio e alla notifica ai controinteressati, non sono state esaminate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
La procura speciale deve indicare l'oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia.
La procura deve conferire al difensore il potere rappresentativo per la singola lite, attraverso riferimenti specifici e puntuali all'oggetto e agli elementi identificativi della controversia.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dalle amministrazioni per eccepire l'omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, ma la questione non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza della procura speciale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere, oltre ai dati identificativi della parte e del difensore e all'indicazione dell'autorità giudiziaria, riferimenti specifici all'oggetto della controversia e agli altri elementi utili a individuare la singola lite.
- Una procura alle liti che si limiti a delegare il difensore a rappresentare e difendere la parte "nel presente procedimento", senza specificare l'oggetto e gli estremi della causa, non soddisfa il requisito della procura speciale previsto dall'art. 40 c.p.a.
- La notificazione della procura unitamente al ricorso non supplisce alla mancanza dei requisiti sostanziali della procura speciale.
- Nel processo amministrativo telematico, la considerazione tecnica della procura come apposta in calce al ricorso non esonera dalla necessità che essa individui specificamente la controversia.
- La carenza della procura speciale deve sussistere già al momento dell'instaurazione del giudizio e non è suscettibile di successiva sanatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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