Cassazione Civile, Ordinanza n. 23999/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il cittadino straniero impugnava il decreto del Giudice di pace che aveva convalidato l'accompagnamento immediato alla frontiera disposto dalla Questura di Torino dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale. Deduceva la violazione degli artt. 11, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 3 e 4 l. n. 890/1982, sostenendo che non fosse stata fornita la prova del perfezionamento della notifica del provvedimento di diniego della Commissione territoriale: la Questura non aveva prodotto l'avviso di ricevimento e si era limitata a richiamare lo storico Vestanet e l'annotazione di irreperibilità/sconosciuto. Sosteneva quindi che il giudice di pace non potesse convalidare l'accompagnamento sulla base di mere presunzioni, essendo la valida notificazione presupposto necessario per la decorrenza del termine di impugnazione e, dunque, per l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la notificazione del diniego della Commissione territoriale, quando eseguita a mezzo posta, si perfeziona solo con la consegna del plico e che l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'avvenuta notifica, la data e l'eventuale irreperibilità del destinatario. Nel caso concreto, non essendo stato acquisito né prodotto l'avviso di ricevimento e non essendo sufficiente il solo dato tratto da Vestanet, la convalida era stata pronunciata senza la prova del corretto completamento del procedimento notificatorio. La Corte ha quindi cassato il decreto senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., rilevando che nel frattempo era già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida avrebbe potuto essere disposta. Non ha disposto regolazione delle spese per l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e per la soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per denunciare l'erronea applicazione delle norme sulla notificazione e sulla convalida dell'accompagnamento.
art. 11, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, d.lgs. n. 25 del 2008
richiede, per la notificazione del provvedimento della Commissione territoriale al richiedente non accolto o non trattenuto, l'invio al domicilio comunicato secondo le regole della legge n. 890/1982; se la notifica postale è impossibile per inidoneità del domicilio, l'atto va reso disponibile in questura e la notificazione si perfeziona dopo venti giorni dalla trasmissione via PEC.
art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008
il rigetto della domanda di protezione internazionale comporta, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
disciplina l'accompagnamento alla frontiera e la convalida giudiziale, che sospende l'esecuzione fino alla decisione del giudice di pace.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998
individua i presupposti per l'adozione dell'accompagnamento alla frontiera, presupposti che devono sussistere per la convalida.
art. 19 T.U.I.
richiamato come possibile limite all'allontanamento, ma nel caso non risultavano allegate né documentate circostanze ostative.
art. 3 l. n. 890 del 1982
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle modalità della notificazione a mezzo posta.
art. 4 l. n. 890 del 1982
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle modalità della notificazione a mezzo posta.
art. 9 l. n. 890 del 1982
"destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente"
impone che la raccomandata non recapitata sia restituita con indicazione del motivo del mancato recapito; l'annotazione sul motivo è rilevante ai fini della prova della notificazione.
art. 149 c.p.c.
l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del consegnatario.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non può essere rinviata ad altro giudice perché il termine perentorio per la convalida è già decorso.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
per il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, compensi e spese vanno liquidati dal giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso al difensore va chiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, nel caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica nel senso della condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è una pubblica amministrazione statale.
art. 13 Cost.
l'accompagnamento forzato alla frontiera incide sulla libertà personale e soggiace alle riserve di legge e di giurisdizione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di accompagnamento alla frontiera, il giudice della convalida deve verificare rigorosamente i presupposti legali della misura, poiché essa incide sulla libertà personale ed è soggetta alla riserva di legge e di giurisdizione.
- La validità della notificazione del diniego della protezione internazionale, quando eseguita a mezzo posta, non può essere desunta da meri dati informatici o da presunzioni: occorre la produzione dell'avviso di ricevimento, unico documento idoneo a provare perfezionamento, data e modalità dell'esito della consegna.
- La prova dell'irreperibilità o dell'inidoneità del domicilio ai fini del procedimento notificatorio deve emergere dall'avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo sufficiente la sola attestazione di spedizione della raccomandata o l'annotazione interna di un portale.
- Se non è dimostrato il perfezionamento della notificazione del provvedimento della Commissione territoriale, non decorre il termine per impugnare e non sorge validamente l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, con conseguente illegittimità dell'accompagnamento alla frontiera.
- Quando, al momento della decisione di legittimità, il termine perentorio per la convalida è già spirato, la cassazione del decreto può avvenire senza rinvio, perché non residua alcun potere del giudice di merito di riesaminare la convalida.
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