Cassazione Civile, Ordinanza n. 32361/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Alcune dipendenti di una società municipalizzata, assunte in epoca compresa tra novembre 2000 e maggio 2002 e inquadrate nel livello 1° stralcio del CCNL Federambiente, avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'emolumento previsto dall'art. 10 del CCNL Federambiente 1995, sostenendo che tale beneficio fosse stato loro attribuito dall'accordo sindacale aziendale dell'8.6.2004 e chiedendo le differenze retributive conseguenti. Il Tribunale aveva respinto le domande, ma la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione delle lavoratrici, ritenendo che l'accordo del 2004 prevedesse l'erogazione futura dell'emolumento a conclusione del percorso professionale, anche per chi non lo avesse mai percepito prima, purché in possesso dei requisiti previsti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363, 1368 e 1371 c.c., sostenendo che l'accordo fosse stato interpretato in modo contrario al tenore letterale, al sistema complessivo, alla prassi negoziale e all'equo contemperamento degli interessi; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2729 c.c. e 115-116 c.p.c., oltre che degli artt. 14 e 16 CCNL Federambiente 22.5.2003, lamentando che fosse stato ritenuto provato, senza adeguato supporto probatorio o presuntivo, il possesso dei requisiti tecnici e formativi richiesti per accedere al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ravvisando nell'interpretazione dell'accordo aziendale dell'8.6.2004 un contrasto con i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. La Corte ha osservato che il giudice d'appello aveva valorizzato in modo parziale il dato testuale, senza considerare in modo completo la clausola finale dell'accordo e il riferimento agli emolumenti ex art. 10 del CCNL erogati antecedentemente al 1.5.2003, né aveva adeguatamente spiegato il significato della tabella allegata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a una nuova interpretazione dell'accordo collettivo secondo i corretti criteri ermeneutici e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale delle espressioni usate; nel caso degli accordi collettivi non è consentito trascurare il testo complessivo della clausola.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre; la Corte richiama la necessità di considerare anche la tabella allegata e il contesto complessivo dell'accordo.
art. 1368 c.c.
La ricorrente lo invocava tra i canoni ermeneutici violati, ma la Corte decide la censura soprattutto sul combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c.
art. 1371 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di interpretazione secondo equo contemperamento degli interessi, ma non decisivo nella motivazione finale.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare il ricorso alle presunzioni semplici nel provare i requisiti di accesso all'emolumento; il motivo è rimasto assorbito.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare l'asserita violazione delle regole di valutazione delle prove; la censura non è esaminata per l'accoglimento del primo motivo.
art. 116 c.p.c.
Invocato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; motivo assorbito.
art. 14 CCNL Federambiente 22.5.2003
Richiamato nel secondo motivo come parte del quadro normativo/contrattuale rilevante per i requisiti di accesso al beneficio.
art. 16 CCNL Federambiente 22.5.2003
Richiamato nel secondo motivo come disposizione del CCNL sopravvenuto rilevante per i requisiti dell'emolumento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di impugnazione per violazione di legge richiamato per entrambi i motivi.
Massime di principio
- L'interpretazione degli accordi collettivi aziendali deve fondarsi congiuntamente sul dato letterale e sulla ratio della clausola, secondo un razionale gradualismo dei canoni ermeneutici; non è consentito privilegiare una lettura solo teleologica se il testo, considerato integralmente, depone in senso diverso.
- Quando una clausola collettiva è ambigua o apparentemente contraddittoria, il giudice deve spiegare in modo puntuale come coordina le diverse espressioni testuali e gli allegati contrattuali; non basta richiamare in via ipotetica la finalità pratica dell'accordo.
- Il criterio sistematico ex art. 1363 c.c. impone di considerare anche gli allegati all'accordo e il contesto negoziale complessivo, specie se il testo rinvia a categorie di beneficiari o a precedenti emolumenti in termini specifici.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici è ammissibile in cassazione quando il ricorrente individua puntualmente le regole interpretative asseritamente violate e non si limita a proporre una lettura alternativa del contratto.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione per errore di interpretazione del contratto, i motivi che attengono a profili probatori possono restare assorbiti.
- rami
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